La rivista online dell’Agenzia delle entrate ha risposto alla seguente domanda di un lettore: “Nel 2023 ho cambiato la mia vecchia caldaia con una nuova a condensazione. Quest’anno dovrò acquistare dei mobili nuovi per la stessa abitazione in cui ho sostituito la caldaia. Volevo chiedere se posso usufruire del bonus mobili per l’anno 2024 (ho letto che il cambio della caldaia sembrerebbe una manutenzione straordinaria)”.
“Dal quesito”, risponde FiscoOggi, “non si evince la tipologia di detrazione che il contribuente richiederà per la sostituzione della caldaia: se quella prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall’articolo 16-bis del Tuir (attualmente pari al 50%) o quella indicata dall’articolo 1, comma 347, della legge n. 296/2006 (cosiddetto “Ecobonus”), concessa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Soltanto nel primo caso sarà possibile per il contribuente richiedere anche il “bonus mobili ed elettrodomestici”. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha sempre affermato che costituiscono presupposto per accedere al citato bonus gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (eseguiti su singole unità immobiliari abitative) ammessi alla detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, qualora si configurino almeno come interventi di “manutenzione straordinaria”.
La sostituzione della caldaia è manutenzione straordinaria
“E la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, può essere riconducibile alla manutenzione straordinaria (circolare n. 3/2016, risposta 1.5)”, ricorda la rivista online dell’AdE.
Riportiamo la suddetta risposta 1.5 presente nella Circolare del 02/03/2016 n. 3 dell’Agenzia delle Entrate.
1.5 Sostituzione Caldaia e “bonus mobili”
D. Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici“. In base a tale principio si ritiene che possano dare diritto alla agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento.
R. Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.
Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.“.
Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.
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