Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Abruzzo
Agevolazioni
Agevolazioni #finsubito
Alghero aste
Cagliari aste
Chieti
Emilia Romagna aste
Firenze aste
Italia aste
L'Aquila
Lazio aste
Lombardia aste
News aste
Olbia aste
Post dalla rete
Roma aste
Sardegna aste
Sassari aste
Toscana aste
Zes agevolazioni
   


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida, frutto del lavoro con la Consulta Nazionale dei CAF, per la dichiarazione 2024 in cui, divise per macrocategorie, è stato indicato in un unico documento le disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali relative a spese per interventi edilizi, nonché gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente, in modo da garantire un’applicazione uniforme delle norme su tutto il territorio anche da parte degli operatori abilitati (CAF/professionisti).

Alla guida è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.

Rimane fermo il potere di controllo e verifica in capo all’Agenzia delle Entrate (sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive).

La Guida analizza:

  1. Aspetti generali relativi al rilascio del visto di conformità, ai redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione, oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E), oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II), versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F)
  2. Spese sanitarie costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, possono essere detratte dall’imposta lorda per il 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.

Non rientrano le spese chirurgiche, per protesi dentarie, per prestazioni specialistiche e sanitarie in genere, né alimenti a dini medici speciali (sez. A1 Registro Nazionale DM Sanitò 8/06/2001)

Vengono puntualmente indicate le Circolari dell’Agenzia delle Entrate riferentesi alle varie spese sostenute in Italia e/o all’estero.

Nelle spese sanitarie vengono descritte puntualmente, le spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici) ammesse alla detrazione (Rigo E1), le spese sanitarie relative a patologie (malattie croniche e invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e successivo decreto 21 maggio 2001, n. 296 nonché regolamento delle malattie rare di cui al decreto del Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279), esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (Rigo E1 colonna 1) con indicazione delle correlate prestazioni mediche specialistiche, le spese di assistenza specifica e per analisi, indagini radioscopiche e terapie, le prestazioni chirurgiche, i ricoveri collegati e quelli per degenze, acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici di cui si rinvia alla Banca Dati del Ministero https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA , spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica e spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2) solo per quota parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui,

Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3) 

La detrazione spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Rientrano in questa categoria di spesa anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità. acquisto di veicoli, del cane guida, delle spese veterinarie …. purché sia stato accertato il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la condizione di disabilità risulti dai nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate. Purché prescritte da medico che ne attesti la necessità, sono deducibili anche le spese per attività di ippoterapia e musicoterapia.

La detrazione, nella misura del 19%, spetta sull’intero importo della spesa sostenuta, purché “tracciabile”, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR) e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico. Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità, dagli invalidi civili, di lavoro e di guerra, nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Non lo sono le prestazioni rese dal pedagogista, per le spese specialistiche e per le spese per dispositivi medici detraibili per il 19% per la parte eccedente l’importo di euro 129,11 e quelle sostenute da Cooperative per l’apprendimento, posta in essere da operatori non sanitari.

Le spese sanitarie che superino la somma di euro 15.493,71 al lordo della franchigia di euro 129,11, possono essere detratte in unica soluzione oppure la detrazione può essere ripartita (rateizzata) in 4 quote annuali di pari importo.

Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluri-amputazioni;
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.

Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:

  • gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i soggetti con disabilità psichica o mentale con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • i ciechi;
  • i sordi.

Spese per acquisto cane guida (Rigo E5) 

per le spese sostenute da persone con cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione, spetta la detrazione del 19% per l’acquisto dei cani guida ed una detrazione forfetaria di euro 1.000,00 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (rigo E81).

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) 

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) o autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa), rese da operatore tecnico assistenziale, educatore professionale o addetto qualificato ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)

Per la parte rimasta a carico del datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.). Qualora la badante sia stata assunta tramite un’agenzia interinale i relativi contributi previdenziali rientrano nelle agevolazioni se l’agenzia interinale rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del lavoratore.

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6) 

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992, ovvero prestazioni aggiuntive, non comprese nei LEA – livelli essenziali e uniformi di assistenza, per la sola quota posta a carico dall’assistito. Sono inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intra moenia e per la fruizione dei servizi alberghieri, di prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30)

I soggetti con riduzione dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, possono detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 se in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. La detrazione non spetta ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Vengono poi dettagliate le normative relative ad Interessi passivi mutui, spese per l’istruzione, per erogazioni liberali, per i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, Bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

Per ogni approfondimento si rinvia al link sottoindicato: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2024

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui