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Entro il  25 settembre 2024, i datori di lavoro agricolo dovranno denunciare le retribuzioni effettivamente corrisposte e versare contestualmente all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza (ENPAIA) i contributi previdenziali per gli impiegati agricoli, riferiti alle retribuzioni di competenza del mese di agosto 2024.

ENPAIA e previdenza agricola

L’ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati Agricoli) gestisce la previdenza e l’assistenza obbligatoria per impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo. A fronte del versamento di contributi sulla retribuzione, gli assicurati ricevono le seguenti prestazioni:

  • trattamento di fine rapporto (TFR);
  • fondo di previdenza;
  • assicurazione contro infortuni professionali ed extra professionali.

Oltre alla gestione dei contributi previdenziali e assistenziali per gli impiegati agricoli, l’Ente ha facoltà di offrire servizi anche ad altre categorie di soggetti che operano nel settore agricolo, nelle attività connesse e nell’industria agroalimentare.

Soggetti assicurati

L’obbligo di iscrizione nonché di contribuzione all’Ente, incombe sui seguenti soggetti:

  • imprenditori, società, consorzi ed enti che esercitano attività agricola;
  • istituti, enti ed associazioni che attuano e promuovono la difesa, il miglioramento e l’incremento della produzione agricola;
  • consorzi di miglioramento fondiario di irrigazione, consorzi di bonifica (per fondo di previdenza e copertura infortuni);
  • tabacchifici e frantoi (per i soli impiegati);
  • enti di diritto pubblico limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o alle aziende agricole dagli enti stessi esercitate.

Contribuzione da versare

I contributi dovuti all’Ente sono determinati nella seguente misura:

  • contributo per il fondo di previdenza pari al 4% della retribuzione, di cui il 2,50% a carico del datore di lavoro e l’1,50% a carico del dipendente. Di questo contributo, l’1% è destinato alla copertura dei rischi di morte e invalidità permanente, mentre il 3% incrementa i conti previdenziali individuali.
  • contributo per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), fissato al 6,50% della retribuzione, interamente a carico del datore di lavoro, che può trattenere una parte secondo la normativa vigente;
  • contributo per l’assicurazione contro gli infortuni, pari all’1% per gli impiegati agricoli e al 2% per i dirigenti, equamente ripartito tra datori di lavoro e lavoratori.

In aggiunta, i datori di lavoro devono versare un’addizionale del 4% sull’importo dei contributi per coprire le spese di accertamento e riscossione.

Per la contribuzione Enpaia, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a effettuare mensilmente:

  • la denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente;
  • il calcolo dei premi e contributi dovuti;
  • il versamento dei contributi e premi.

I datori di lavoro devono versare all’Ente i contributi sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei dipendenti, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento della denuncia.

Il mancato rispetto della scadenza del 25 settembre 2024 o il versamento incompleto dei contributi, può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative, interessi di mora o ulteriori penalizzazioni a carico del datore di lavoro.

Modalità di pagamento

Secondo quanto stabilito dalla Risoluzione n. 43/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2024, a partire dal 15 settembre 2024, i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla Gestione Separata Agrotecnici dovranno essere versati tramite il modello F24 utilizzando le seguenti causali:

  • E130 – ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali;
  • E131 – ENPAIA – Riscatto periodi contributivi;
  • E132 – ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996;
  • E133 – ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali;
  • E134 – ENPAIA – Versamenti generici.

Le aziende, i consorzi e tutti i datori di lavoro agricoli iscritti alla Gestione Ordinaria ENPAIA dovranno continuare a effettuare i versamenti tramite il sistema PagoPA, introdotto dal 1° marzo 2022.

 

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