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Zes agevolazioni
   


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 350036 di ieri, 9 settembre 2024, ha approvato il modello per la nuova comunicazione integrativa relativa al credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno, con le relative istruzioni.
L’art. 1 del DL 9 agosto 2024 n. 113 (c.d. DL “omnibus”), allo stato attuale in corso di esame in Commissione al Senato, ha infatti previsto la presentazione di una nuova comunicazione integrativa per fruire dell’agevolazione (si veda “Nuova comunicazione integrativa per fruire del bonus ZES unica Mezzogiorno” del 13 agosto 2024).

La nuova comunicazione va presentata dalle imprese che hanno inviato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 5 comma 1 del decreto 17 maggio 2024 (“comunicazione originaria”), per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

La comunicazione integrativa, pena lo scarto, reca l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione relativa all’effettivo sostenimento delle spese prevista dall’art. 7 comma 14 del richiamato decreto del 17 maggio 2024.
La comunicazione integrativa indica comunque un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria.
Inoltre, viene previsto che le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 del citato DL n. 113/2024 si applichino anche qualora la comunicazione originaria rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Le istruzioni per la compilazione del modello precisano che la comunicazione integrativa può avere a oggetto uno o più progetti d’investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d’investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.
Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:
aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
– modificare la dimensione impresa (frontespizio);
– aumentare il numero progetti (quadro A);
– aumentare il numero strutture produttive (quadro B);
– modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati (quadro A);
– modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
– modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
– aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da B11 a B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).

Il modello di comunicazione integrativa approvato è composto da: frontespizio; quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta; quadro B, contenente i dati della struttura produttiva; quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia; quadro D, relativo alle altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti de minimis; quadro E, contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.

Presentazione dal 18 novembre al 2 dicembre

La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato.
La comunicazione può essere presentata direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito dell’Agenzia.

La comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
Inoltre, viene disposto che la comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui: 
– il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;
– gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle Entrate; 
– il codice attività e il codice catastale del Comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’art. 35 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633; 
– i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

Con una modifica di coordinamento, al provvedimento dell’11 giugno 2024 n. 262747 vengono soppresse, tra l’altro, le disposizioni sulle comunicazioni integrative inizialmente previste nel paragrafo del precedente modello, che non possono quindi più essere presentate come già anticipato dalla stessa Agenzia (cfr. comunicato del 13 agosto 2024).
Viene inoltre disposto che non si tiene conto delle comunicazioni di cui al citato § 5 già inviate entro la data di pubblicazione del nuovo provvedimento.

 

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