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Questa settimana nella rubrica si continua a parlare della recente riforma della riscossione, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 3 luglio 2024, del definitivo testo del decreto legislativo contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Riforma della riscossione: tutte le novità in arrivo (SECONDA PARTE)

A partire dal 2025, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle Entrate Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), per le somme di importo superiore a 120.000 euro; b) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le somme di importo fino a 120.000 euro.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

L’ipotesi della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, che oggi consente di ottenere la dilazione fino a 120 rate viene abrogata, considerato che per i debiti superiori a euro 120.000 le rate sono comunque fino a un massimo di 120, mentre per i debiti inferiori è prevista la possibilità di ottenere fino a un massimo di 120 rate.

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e saranno altresì individuati particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.

L’art. 25-bis del D.P.R. n. 602/1973 responsabilità sussidiaria stabilisce che, in caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione deve dare immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

In tema di impugnabilità del ruolo e della cartella, il decreto estende la casistica in cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione diretta impugnazione (anche a seguito della sollecitazione da parte della Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023).

L’attuale disposizione stabilisce che ciò è possibile nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici soggetti pubblici (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.

La nuova disposizione aggiunge, a questi casi, le seguenti ipotesi, in cui quindi, risulterà possibile l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata:

– procedure previste dal codice della crisi d’impresa codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;

– operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

– responsabilità dell’acquirente in caso di cessione dell’azienda (art. 14 del D.Lgs n. 472/1997).

L’art. 14 del decreto estende, infine, l’ambito applicativo dell’accertamento esecutivo ad una serie di ulteriori atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio, gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, gli avvisi e atti inerenti al recupero di contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, atti di irrogazione delle sanzioni, atti e avvisi di rettifica in materia di imposte indirette.

Tale previsione rientra nell’ottica di un definitivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultima, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive.

A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it



 

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