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Decreto 6 agosto 2024

(Efficienza energetica: definiti i contributi)

Efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici: con il decreto 6 agosto 2024 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 2024 – il ministero dell’Economia ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a supporto delle spese sostenute nel corso del 2024.

Possono godere dei contributi i privati al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, con un reddito annuale non superiore ai 15mila euro.

Tutti i dettagli nel testo del provvedimento pubblicato qui di seguito.

 

Decreto 6 agosto 2024 del ministero dell’Economia e delle finanze
 

Definizione dei criteri e delle modalita’ per l’erogazione del
contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli
interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici. (24A04548)

(Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 2024)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge n.
34 del 2020»);
Visto l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, in
particolare, il comma 1 che ha accordato, ai soggetti che hanno
realizzato gli interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119
dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, la facolta’ di optare in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione: a) per un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di
credito d’imposta; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari
ammontare ad altri soggetti;
Visto l’articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, (di
seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022»), recante «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», e
in particolare il comma 1, che ha modificato l’articolo 119, commi
8-bis e 8-bis.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
Visto il comma 3 del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge
n. 176 del 2022, con il quale e’ stata prevista, in relazione agli
interventi di cui al comma 8-bis, primo e terzo periodo,
dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la corresponsione
di un contributo, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2023, in favore dei soggetti nelle condizioni reddituali di
cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119, da
erogarsi dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalita’
determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e in
particolare il comma 1, con il quale, a decorrere dall’entrata in
vigore del decreto-legge (17 febbraio 2023), in relazione agli
interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge
n. 34 del 2020, e’ stato escluso l’esercizio delle opzioni dello
sconto in fattura e della cessione del credito di cui all’articolo
121, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 2 del citato
decreto-legge n. 11 del 2023;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31
luglio 2023, recante i criteri e le modalita’ per l’erogazione del
contributo previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n.
176 del 2022;
Visto l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212,
convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, e in particolare il
comma 2 con il quale e’ stato previsto quanto segue: a) la
corresponsione di un contributo in favore dei soggetti aventi un
reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai
sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del
2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024
in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo,
del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno
raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per
cento; b) che tale contributo e’ erogato a valere sulle risorse di
cui al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022
pari a euro 16.441.000 come indicato nel comma 3 dello stesso
articolo 1 del decreto-legge n. 212 del 2023; c) che detto contributo
e’ erogato dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalita’
determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni per il recupero dei
contributi indebitamente percepiti;
Visto l’articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 212 del
2023, relativo alla copertura finanziaria del contributo di cui al
comma 2 dello stesso articolo;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 212 del 2023;

Decreta:

 

Art. 1
Oggetto

 

1. Il presente decreto reca i criteri e le modalita’ per
l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge n. 212 del 2023 (di seguito denominato «il
contributo»).
2. Il contributo di cui al presente decreto e’ un contributo a
fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario.
3. Il contributo e’ erogato a valere sulle risorse di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,
gia’ trasferite alla contabilita’ speciale n. 1778 dell’Agenzia delle
entrate, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e
indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2023, n. 212.

 

Art. 2
Beneficiari del contributo

 

1. Il contributo e’ erogato alle persone fisiche che, al di fuori
dell’esercizio di attivita’ di impresa, arte o professione,
sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, comma
8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali
sussistano le seguenti condizioni:
a) l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023,
uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento,
asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del decreto-legge n.
34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a)
e b), del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di
riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1,
del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.

 

Art. 3
Spese ammesse al contributo

 

1. Il contributo e’ erogato in relazione alle spese agevolabili
sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis,
primo periodo, per le quali, ai sensi della predetta disposizione,
spetta la detrazione limitatamente al 70 per cento del loro
ammontare.
2. Il contributo e’ determinato in relazione alle spese agevolabili
sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi
condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa
di 96.000 euro.
3. Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le
spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e
all’articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6
agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd.
Ecobonus», risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.
4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 e’ riferito
all’ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi
individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta
da piu’ soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente e’
ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra
l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo
complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 4
Richiesta del contributo

1. Ai fini dell’erogazione del contributo, le persone fisiche di
cui all’articolo 2 trasmettono entro il 31 ottobre 2024, in via
telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale
attestano il possesso dei requisiti indicati all’articolo 2. Ciascun
richiedente puo’ presentare soltanto una richiesta di contributo in
relazione alle spese sostenute per una sola unita’ immobiliare.
2. L’istanza di cui al comma 1 puo’ essere presentata, per conto
del richiedente, anche da un intermediario di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle
entrate.
3. Le modalita’ di compilazione dell’istanza di cui al comma 1, il
suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario
all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5
Modalita’ di determinazione del contributo

1. Nell’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, il richiedente
indica l’importo del contributo richiesto che non puo’ essere
superiore al 30 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi
dell’articolo 3.
2. L’Agenzia delle entrate eroga i contributi sulla base dei
criteri indicati ai commi 3, 4 e 5.
3. Se le risorse stanziate sono sufficienti per l’erogazione
integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle entrate
determina l’ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento
dell’importo richiesto. Qualora le risorse stanziate non siano
sufficienti ad assicurare l’erogazione integrale di tutti i
contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente
all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati
ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione
principale l’unita’ immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per
gli interventi effettuati dai condomini, l’unita’ immobiliare facente
parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprieta’ o di
un diritto reale di godimento sulla medesima unita’ immobiliare.
Nell’ipotesi in cui le richieste di contributo inviate dai soggetti
per i quali sussistono le condizioni di cui al secondo periodo siano
soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate
all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati
ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che non soddisfano dette
condizioni.
4. L’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo da
erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale
tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti.
Detto ammontare e’ determinato come segue:
a) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e
l’ammontare dei contributi richiesti e’ superiore al 100 per cento,
il contributo e’ pari al 100 per cento dell’importo richiesto;
b) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e
l’ammontare dei contributi richiesti e’ compreso fra il 3 e il 100
per cento, il contributo si determina applicando all’importo
richiesto la percentuale risultante;
c) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e
l’ammontare dei contributi richiesti e’ inferiore al 3 per cento, il
contributo si determina applicando all’importo richiesto la
percentuale del 3 per cento.
5. Nel caso in cui il contributo sia determinato secondo quanto
previsto al comma 4, lettera c), il contributo stesso e’ erogato,
fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell’ordine cronologico
delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo
di cui all’articolo 3, comma 3. In presenza di istanze che indicano
la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di
insufficienza delle risorse per l’erogazione dei contributi
richiesti, il contributo e’ erogato sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui all’articolo 4,
fino ad esaurimento delle risorse.
6. Le percentuali di erogazione di cui al presente articolo sono
comunicate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
da emanarsi entro il 30 novembre 2024.

 

Art. 6
Erogazione del contributo

 

1. Il contributo e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato
dal richiedente nell’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, e
intestato o cointestato al richiedente.

 

Art. 7
Controlli

 

1. L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo sia
in tutto o in parte non spettante, procede al controllo e al recupero
del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.

Art. 8
Disposizioni finanziarie

 

1. I fondi occorrenti per l’erogazione del contributo di cui al
presente decreto sono quelli individuati dall’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17.
2. Alle attivita’ previste dal presente decreto si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

 



 

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