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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 11437/2024 del 29-04-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: #### SUCCESSIONI Ud.21/03/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1419/2019 R.G. proposto da: ### elett.te domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente contro ### e ### quali eredi di #### elett.te domiciliati in #### 116, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché contro ### e ### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n.3735/2018 depositata l'1.6.2018. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.3.2024 dal ### FATTI DI CAUSA 1) Con atto di citazione notificato il #### conveniva in giudizio davanti al Tribunale di ### la seconda moglie del padre, ### e la sorella ### con quest'ultima convivente nell'abitazione familiare di ####, con annesso terreno, box e cantinagrotta costituenti pertinenze del villino, per quanto ancora rileva, ai fini dello scioglimento dei beni relitti dal padre ### deceduto ab intestato il ###.  2) Il Tribunale di ### espletata CTU per la stima del compendio, con la sentenza n. 12920/2012, per quanto ancora rileva, detraeva dal valore del compendio le spese di ### preventivate per la regolarizzazione delle pertinenze del villino, riconosceva il diritto di abitazione sul villino in favore del coniuge superstite, facendolo gravare sulla quota spettante a ### anziché in aggiunta alla sua quota legittima ex art. 540 comma 2° cod. civ., attribuiva l'immobile, ritenuto indivisibile, alla ### con obbligo per quest'ultima di versare un conguaglio in denaro a favore di ### e ### di ### ciascuna, dichiarava compensate le spese processuali tra ### e ### e compensate per metà le spese tra quest'ultima e ### 3) Proposto appello da ### che contestava la stima del CTU e chiedeva che il suo diritto di abitazione fosse detratto dal valore dell'asse ereditario, ricomprendendo in esso solo la nuda proprietà del villino nel quale abitava, ### si associava alla richiesta di rinnovazione della CTU ai fini della modifica dei conguagli, mentre ### chiedeva il rigetto dell'appello, ed interveniva volontariamente l'avv. ### che aveva patrocinato la ### nella fase stragiudiziale civile e penale connessa ed in primo grado per tutta l'attività istruttoria fino alla revoca del mandato e chiedeva quale legale distrattario, che in caso di accoglimento del gravame della ### quest'ultima e le altre parti processuali fossero condannate in solido al pagamento in suo favore dei compensi e delle spese a lui spettanti, per il patrocinio svolto nel giudizio di primo grado, e delle spese processuali per l'intervento in secondo grado.  4) La Corte d'Appello di ### con la sentenza n. 3735/2018 del 15.12.2017/1.6.2018 accoglieva parzialmente l'appello della ### confermava il diritto di abitazione vitalizio di quest'ultima sul villino e sulle pertinenze, comprendendo nell'asse ereditario solo la nuda proprietà degli stessi, condannava la ### al pagamento in favore di ### e ### entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, del conguaglio in denaro di ### ciascuna, con la rivalutazione monetaria da giugno 2010 alla data della sentenza, con gli interessi legali da calcolarsi secondo i criteri della sentenza n. 1712/1995 della Corte di Cassazione, condannava ### e ### al pagamento in favore della ### della somma di ### ciascuna (comprensiva delle spese di condono del villino già versate dalla ### a titolo di oblazione ed oneri concessori, pari ad ### delle spese di condono da integrare pari ad ### delle spese preventivate dal CTU per il condono delle pertinenze e per la spesa dei professionisti da incaricare per la relativa pratica di ### nonché della metà del pignoramento gravante sul compendio immobiliare a favore della ### e contro il de cuius, pari per ciascuna ad ### ), escludendo invece la rimborsabilità delle spese della ristrutturazione effettuata dalla ### nel 2001 in funzione del diritto di abitazione, dichiarava inammissibile l'intervento in appello dell'avv. ### e compensava le spese processuali tra tutte le parti in causa.  5) Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla ### ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con due motivi, ricorso notificato il ### a tutte le altre parti del giudizio di secondo grado, depositando però ex art. 369 c.p.c. solo le copie analogiche del ricorso notificato a ### e ### delle ricevute di consegna ed accettazione e della relata di notifica a mezzo pec personalmente compiuta dall'avv. ### (legale della ### ai sensi della L. 21.1.1994 n. 53 al legale domiciliatario di ### avvocato ### ed al legale domiciliatario di ### avv. ### senza l'attestazione di conformità agli originali telematici in suo possesso.  6) Avverso la stessa sentenza, hanno notificato a mezzo pec ai sensi della L.21.1.1994 n. 53 controricorso con ricorso incidentale a tutti i legali domiciliatari delle altre parti del giudizio di appello, ### e ### quali eredi di ### (deceduta il ###), facendo valere un unico motivo e depositando ex art. 369 c.p.c. copia analogica del controricorso notificato con la relata di notifica, le ricevute di consegna ed accettazione e l'attestazione di conformità di tali copie cartacee agli originali digitali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L. n. 53/1994, come modificata dall'art. 16 quater comma 1 lettera d) del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e successive modificazioni.  7) Avviata la causa alla trattazione in camera di consiglio non partecipata della sesta sezione del 16.1.2020 dal ### delegato ### per manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso principale relativo all'inammissibilità della divisione per l'abusività degli immobili del compendio, con assorbimento del secondo motivo dello stesso e del ricorso incidentale, e depositata memoria dagli eredi di ### con ordinanza interlocutoria della sesta sezione del 16.1/7.2.2020 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza, in quanto veniva rilevata la mancanza di prova della notificazione del ricorso principale a ### per cui veniva concesso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione per la produzione della prova di tale notificazione, o per provvedere alla relativa rinnovazione, ed in quanto non risultava acquisito il fascicolo della causa di merito ed in particolare la CTU espletata, occorrenti per valutare la portata degli abusi edilizi perpetrati, che sembravano limitati alle pertinenze, con conseguente applicabilità in tale ipotesi dei principi enunciati dalle sezioni unite della ### di Cassazione con le sentenze n. 25021 del 2019 e n. 8230 del 2019, ed in quanto l'esito del ricorso principale poteva giustificare l'esame del ricorso incidentale, col quale era stata denunciata la contrarietà della soluzione fatta propria dalla sentenza delle sezioni unite della ### di Cassazione n.4847/2013, applicata dalla decisione impugnata per detrarre preventivamente dalla massa ereditaria il diritto di abitazione, all'art. 540 comma 2° cod. civ., che richiedeva invece che tale diritto gravasse anzitutto sulla disponibile, poi sulla quota riservata al coniuge superstite, e solo in caso di insufficienza di quest'ultima, sulla quota riservata ai figli.  8) Comunicata il ### l'ordinanza interlocutoria, il legale della ricorrente in data ### depositava la relata della notifica a mezzo pec del ricorso effettuata il ### all'indirizzo pec dell'ordine degli avvocati di ### dell'avv. ### legale domiciliat ###secondo grado per ### con le ricevute di consegna ed accettazione e copia dell'attestazione ora per allora (datata 18.5.2020) della conformità agli originali telematici delle copie analogiche depositate.  9) La Procura Generale, pur rilevando che la ricorrente ha prodotto le copie analogiche delle ricevute di accettazione e consegna della notifica a mezzo pec del ricorso a ### senza l'attestazione di conformità agli originali telematici, e che non é stato acquisito il fascicolo d'ufficio, ma solo la CTU espletata, ha concluso per la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, ritenendo impossibile giuridicamente la divisione del compendio ereditario abusivo (in tal senso Cass. n. 9255/2023; Cass. n. 26563/2021; Cass. n. 16537/2020; Cass. sez. un. n.25021/2019) per il mancato completamento della seconda procedura di condono del villino (inerente alla chiusura del patio ed alla realizzazione di un secondo bagno) col rilascio della concessione in sanatoria, ed in quanto per le pertinenze (cantina-grotta e box auto), a servizio del villino, ed essenziali al suo completamento perché concorrenti alla sua utilizzazione funzionale in relazione alla destinazione dello stesso (Cass. n. 1998/2016 e Cass. n. 16283/2018), non é stata neppure presentata domanda di sanatoria, nel contempo evidenziando che nessuna delle parti ha avanzato domanda di divisione parziale del compendio ereditario, e sottolineando l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. 
I soli eredi di ### hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 10) Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del ricorso principale di ### ex art. 369 c.p.c. per non avere il legale della stessa depositato entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione a mezzo pec del ricorso alla ### (27.12.2018) le copie analogiche del ricorso notificato a tutte le parti del giudizio di secondo grado (#### e ###, con la relata di notifica, le ricevute di consegna ed accettazione per ciascuna di esse e l'attestazione di conformità agli originali digitali delle copie cartacee depositate ex artt. 9 commi 1 bis e 1 ter della L.n.53/1994. 
Nel termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso il legale della ### avv. ### ha infatti depositato solo copia cartacea del ricorso da lui notificato ex L. 21.1.1994 n. 53 il ### al legale domiciliat ###secondo grado di ### avv. ### ed al legale domiciliat ###secondo grado di ### avv. ### con la relata di notifica a mezzo pec riferita anche a ### con la procura speciale e con le ricevute di consegna ed accettazione delle sole notifiche a ### e ### senza l'attestazione di conformità di tali copie analogiche agli originali telematici in suo possesso ex artt. 9 commi 1 bis e 1 ter della L. n. 53/1994. 
Soltanto dopo l'adunanza della camera di consiglio della sesta sezione del 16.1.2020 l'avv. ### per la ricorrente ### il ###, ha depositato la copia delle ricevute di consegna ed accettazione della notifica in data ### a mezzo pec del ricorso inviata all'avv. ### legale domiciliataria nel giudizio di secondo grado di ### con l'attestazione ora per allora, datata 18.5.2020, della conformità delle suddette copie analogiche agli originali digitali in suo possesso. 
La notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, da ritenersi perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, comporta la decorrenza del termine di giorni venti stabilito, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 1°, entro il quale il ricorrente deve procedere al deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso, munito di attestazione di conformità del difensore ex art. 9 commi 1 bis e 1 ter della L. n. 53 del 1994 per tutte le notifiche effettuate alle controparti nel termine d'impugnazione della sentenza, salvo che per eventuali notifiche successivamente compiute per integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario (vedi in tal senso Cass. 27.12.2022 n. ### e 20.1.1995 n. 623, che peraltro hanno sottolineato come l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. per mancato tempestivo deposito delle notifiche del ricorso compiute nei confronti delle controparti entro il termine d'impugnazione, non sia influenzata dall'eventuale successiva integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso). 
Il rigore del principio dell'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. nei casi di notificazione a mezzo pec del ricorso non seguita nei venti giorni dal deposito di copia analogica del ricorso notificato alle altre parti, della relata di notifica, delle ricevute di consegna ed accettazione, della procura, della sentenza impugnata con relazione di notifica e dell'attestazione di conformità del difensore delle copie analogiche agli originali telematici ex art. 9 commi 1 bis e 1 ter della L. n. 53/1994 della L. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, é stato attenuato dalla giurisprudenza della ### più recente. In particolare si é esclusa l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli anche sulla base della previsione dell'art. 23 comma 2° del D.Lgs. n. 82 del 2005, avendo egli la possibilità di verificare telematicamente la presenza della firma digitale del ricorso notificatogli; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass. 23.9.2022 n. 27929; Cass. ord. 12.2.2021 n. 3727; sez. un. 25.3.2019 n. 8312; Cass. sez. un. 24.9.2018 n. 22438; Cass. ord. 30.10.2018 n. 27480). 
Applicando questi principi nel caso di specie, pertanto, si può ritenere che non avendo gli eredi di #### e ### controricorrenti e ricorrenti incidentali, disconosciuto la conformità all'originale della copia analogica del ricorso notificato al legale domiciliatario di ### della relata di notificazione del ricorso e delle relative ricevute di consegna ed accettazione che la ricorrente aveva depositato entro i venti giorni dalla notifica del ricorso principale ex art. 369 comma 2° c.p.c., il vizio d'improcedibilità nei loro confronti sia stato sanato per raggiungimento dello scopo, ma non può dirsi altrettanto per ### che é rimasto intimato e per il quale non é stata prodotta l'attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali telematici, né per il vizio d'improcedibilità scaturente dal mancato deposito entro venti giorni dalla notifica del ricorso principale del 27.12.2018 della copia delle ricevute di consegna ed accettazione relative alla notifica effettuata in tale data al legale domiciliat ###l'attestazione di conformità ex art. 9 commi 1 bis e 1 ter della L. n. 53/1994 della L. n. 53 del 1994, dal momento che anche ### é rimasta intimata, e che la copia analogica delle ricevute di consegna ed accettazione della notifica del ricorso a ### avv. ### avvenuta il ###, con l'attestazione di conformità ora per allora agli originali telematici, sono state depositate dal legale di ### solo in data ###, e quindi non solo oltre il termine di venti giorni dalla notifica stabilito dall'art. 369 comma 2° c.p.c., ma anche dopo l'adunanza in camera di consiglio della sesta sezione del 16.1.2020.  11) Va tuttavia esclusa l'improcedibilità ex art. 369 comma 2° c.p.c. del controricorso e ricorso incidentale di ### e ### quali eredi di ### notificato il ### ai legali domiciliatari di tutte le controparti di quest'ultima nel giudizio di secondo grado, in quanto i controricorrenti entro 20 giorni dal 4.2.2019 hanno provveduto a depositare copia del controricorso e ricorso incidentale notificato a tutte le controparti, con la relazione di notificazione, con la procura speciale, con le ricevute di consegna ed accettazione e con l'asseverazione di conformità delle copie analogiche agli originali digitali ex art. 9 commi 1 bis e 1 ter della L. n.53/1994 della L. n. 53 del 1994.  12) Col ricorso incidentale si lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 542 comma 2°, 581 e 582 cod. civ.. I ricorrenti incidentali si dolgono che l'impugnata sentenza, uniformandosi ai principi espressi dalla sentenza delle sezioni unite della ### di Cassazione n. 4847/2013, abbia riconosciuto al coniuge superstite del de cuius, ### i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili della stessa in aggiunta alla quota legittima di 1/3 attribuitale dall'art. 581 cod. civ., detraendone il valore dalla massa ereditaria e facendovi rientrare quindi solo la nuda proprietà del villino e delle sue pertinenze, anziché far gravare tale legato ex lege, come espressamente indicato dall'art. 540 comma 2° cod. civ. anzitutto sulla porzione disponibile, in secondo luogo sulla quota di riserva del coniuge, e solo in caso di insufficienza delle stesse, limitatamente all'eccedenza, sulle quote riservate ai figli. 
Evidenziano i ricorrenti incidentali che già altre sentenze della ### (Cass. 19.4.2013 n. 9651) anziché seguire la menzionata pronuncia delle sezioni unite, determinante la lesione delle quote riservate ai figli del defunto attraverso una tutela eccessiva del coniuge superstite, hanno preferito applicare l'art.  553 cod. civ., che sia pure in relazione ai lasciti testamentari, stabilisce il principio che nel concorso tra successione legittima e necessaria gli eredi legittimi debbano subire la riduzione proporzionale delle loro porzioni nei limiti necessari ad integrare la quota riservata ai legittimari, che devono però imputare alla loro quota riservata quanto hanno già ricevuto dal defunto in virtù di donazioni, o di legati (tra i quali rientra il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare e di uso dei beni mobili della stessa). 
La procedibilità ed ammissibilità del ricorso incidentale degli eredi di ### notificato entro i 40 giorni dalla notifica del ricorso principale ed entro un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, fa ritenere evitata la formazione del giudicato circa la questione della divisibilità del compendio ereditario sotto il profilo della presenza in esso di manufatti abusivi, che va esaminata con priorità rispetto alla questione dei conguagli in denaro posta dal ricorso incidentale. 
Da un lato tale questione era stata posta col primo motivo del ricorso principale ritenuto improcedibile e non era stata minimamente affrontata dalla sentenza impugnata, né da quella di primo grado, ed anche la questione dei conguagli in denaro connessa alle metodologie di calcolo del diritto di abitazione del coniuge superstite assegnatario per violazione dell'art. 540 comma 2° cod. civ. oggetto del ricorso incidentale involge a monte la questione dell'assoggettabilità del compendio a divisione, e dall'altro deve comunque ritenersi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo i limiti del giudicato qui non formatosi, in quanto attinente all'oggetto della divisione, poiché le norme volte a contrastare gli abusi edilizi sono poste a tutela di un unteresse pubblico ed il difetto di regolarità urbanistico-edilizia é difetto di una condizione dell'azione (vedi in tal senso Cass. sez. un.  7.10.2019 n. 25021; Cass. 11.11.2009 n.23825). 
Occorre quindi tener conto della sentenza delle sezioni unite della ### di Cassazione n. 25021 del 7.10.2019, con cui, superandosi il precedente orientamento contrario all'applicazione delle norme sulle nullità testuali degli atti di trasferimento della proprietà di immobili abusivi agli scioglimenti di comunione, non espressamente contemplati dall'art. 40 comma 2° della L. n.47/1985, al contrario di quanto previsto dall'art. 46 comma 1° del D.P.R. n.380/2001, che espressamente li contempla, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto (vincolanti ai sensi dell'art. 374 comma 3° c.p.c.): a) "Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"; b) "Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria". 
Nel caso di specie dalla CTU dell'ing. Raoul Avizzano che é stata espletata nel giudizio di primo grado, e che risulta ora acquisita agli atti, emerge che il villino oggetto di causa, costruito nel 1958 ed oggetto della concessione in sanatoria n. 230951 del  ###, prot. n. 67437, del Comune di ### é stato sottoposto ad un ampliamento di 25 mq nel 2003 con la chiusura del portico verso via dell'### e la realizzazione di due stanzette, e nel 2007, in occasione dei lavori di ristrutturazione con la creazione di un secondo servizio igienico, e per tale ampliamento la ### il ### ha presentato domanda di condono edilizio ex L.n.326/2003, ma non ha ottenuto alcun provvedimento di concessione in sanatoria. Quanto alle pertinenze, rappresentate dalla cantina/grotta e dal box auto, che insistono sul terreno circostante il villino da data anteriore al 1984 e non sono censite in catasto, non risultano presentate domande di regolarizzazione urbanistica di alcun tipo. 
Ne deriva che allo stato il villino con le sue pertinenze, inequivocamente a servizio del primo per la sua destinazione abitativa e per la loro ubicazione all'interno del terreno che circonda il villino, che ne rende inipotizzabile un uso separato rispetto al villino medesimo, é privo della regolarità urbanisticoedilizia. Relativamente agli ampliamenti di superficie del 2003 e del 2007 sopra indicati non risulta prodotta la concessione in sanatoria del Comune di ### richiesta a pena di nullità dall'art. 46 comma 1° del D.P.R. n.380/2001, ed anzi l'ente pubblico ha richiesto un'integrazione documentale ed un versamento integrativo senza ottenerli. Relativamente alle pertinenze, realizzate prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 comma 2 della L. n. 47/1985, non risultano prodotte la domanda di concessione edilizia in sanatoria col versamento delle prime due rate dell'oblazione, ed anzi non risulta essere stata avviata alcuna pratica di regolarizzazione urbanistico-edilizia, essendovi stata solo una stima del rilevante costo di tale pratica. Non sussiste, quindi, allo stato, la condizione dell'azione della possibilità giuridica della divisione del compendio ereditario nella sua interezza (villino più pertinenze più terreno circostante), e l'eventuale ammissibilità di una divisione parziale, da ritenersi comunque ricompresa come restrizione nell'originaria domanda di divisione dell'intero compendio, ed eventuali sopravvenuti sviluppi della condizione urbanistico-edilizia del villino e delle pertinenze, dovranno essere valutati nel giudizio di rinvio.  ### sentenza va quindi cassata con rinvio alla ### d'Appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.  P.Q.M.  ### di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso principale di ### e pronunciando sul controricorso e ricorso incidentale di ### e ### quali eredi di ### cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla ### d'Appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2024 ### estensore ### 

 

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