Incentivi fiscali per il ricorso alle procedure di conciliazione: cosa deve fare la parte che ha partecipato a una mediazione per ottenere un credito d’imposta?
La mediazione è la procedura di conciliazione che si svolge davanti a un soggetto terzo e imparziale. In alcuni casi essa è obbligatoria, nel senso che non è possibile promuovere una causa senza prima aver tentato di mettersi d’accordo innanzi a un mediatore. Per promuovere questo strumento che permette – almeno in teoria – di “alleggerire” il carico di contenziosi che grava sui tribunali, la legge ha previsto un credito di imposta a favore dei soggetti coinvolti nella mediazione. Come funziona? Scopriamolo.
Cos’è e come funziona la mediazione?
Come anticipato, la mediazione è una procedura conciliativa che coinvolge le parti in lite e il mediatore, un soggetto estraneo alla vicenda che, grazie alle sue conoscenze giuridiche, si pone come arbitro della controversia al fine di giungere a un accordo pacifico.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, è necessario che le parti siano assistite dai rispettivi avvocati, senza i quali la mediazione non potrebbe svolgersi.
L’istanza di mediazione va presentata presso uno degli organismi che ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il mediatore, una volta ricevuta l’istanza, la trasmette alla controparte, fissando la data del primo incontro.
L’organismo di mediazione ha diritto a una piccola indennità per l’avvio della procedura; se la stessa dovesse andare avanti – oltre il primo incontro – allora maturerebbe un’indennità superiore, in ragione anche all’eventuale accordo raggiunto.
Per legge, la procedura di mediazione non può durare più di tre mesi, prorogabili dalle parti mediante accordo scritto per un periodo di pari durata.
Se la mediazione ha esito positivo, tutte le parti – compresi gli avvocati e il mediatore – sottoscrivono l’accordo raggiunto che, per legge, costituisce titolo esecutivo, come se fosse un provvedimento del giudice.
Cos’è il credito d’imposta per la mediazione?
Al fine di incentivare il ricorso alla mediazione anche nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria, la legge ha previsto un credito d’imposta a favore non solo dei partecipanti ma anche dell’organismo stesso.
Si tratta di un vero e proprio credito verso lo Stato, che può essere utilizzato per ridurre l’ammontare delle tasse dovute oppure per ottenerne il rimborso attraverso la dichiarazione dei redditi.
Credito d’imposta mediazione: a quanto ammonta?
La legge (art. 20, d. lgs. n. 28/2010) stabilisce che, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, le parti hanno diritto a un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione (sia quella di avvio che quella successiva), fino a concorrenza dell’imposto pari a 600 euro.
Quando la mediazione è obbligatoria oppure è ordinata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e comunque fino a concorrenza di 600 euro.
I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per ciascuna procedura e fino ad un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche.
In caso di insuccesso della mediazione, i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
Insomma: l’impianto normativo inerente al credito d’imposta è stato pensato non solo per favorire il ricorso alla mediazione ma, soprattutto, per incentivarne l’esito positivo, tant’è che, in caso contrario, i crediti d’imposta sono decurtati del 50%.
La legge riconosce infine un ulteriore credito d’imposta, questa volta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro.
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di 24.000 euro.
Come ottenere il credito d’imposta per la mediazione?
Il credito d’imposta alle persone coinvolte nella mediazione deve essere espressamente richiesto facendo apposita domanda: non si tratta, pertanto, di un beneficio accordato automaticamente, per il solo fatto di essere stato parte di una procedura conciliativa.
Nello specifico, la domanda va presentata sulla piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.
La domanda di attribuzione del credito d’imposta deve contenere:
- dati identificativi, codice fiscale o partita iva del beneficiario;
- numero, importo e data della fattura emessa dall’organismo, dall’avvocato;
- dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell’organismo, dell’avvocato dell’importo fatturato;
- indirizzo pec per ricevere le comunicazioni relative alla domanda;
- l’indicazione dell’esito della mediazione, indispensabile al fine di individuare la misura del credito d’imposta (riconosciuto in maniera piena solo in caso di verbale positivo).
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