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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 5539/2024 del 01-03-2024

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. ###/2018) proposto da: #### e DE ### n ella qualità di eredi di ### rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### v. 
Cassiodoro,  ###; - ricorrente - contro ### e ### nella qualità - la seconda - di erede di ### rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali apposte su fogli materialment e alleg ati al con troricorso, dall'Avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliat ###### v. Carpegna,  ###; - controricorrenti - e D'#### e ### in proprio e quali eredi di #### R.G.N. ###/2018 U.P. 30/01/2024 Servitù 2 di 16 ##### B ###### e ### - intimati - avverso la senten za della Corte di appello di Salerno n. 1168/2018 (pubblicata il 24 luglio 2018); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2024 dal ### relatore ### udito il P.G. , in persona del ### ituto p rocuratore generale ### il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti ### per i ricorrenti, e ### per entrambi i controricorrenti. 
RITENUTO IN FATTO 1. Con att o di citazione re golarmente notif icato ne l maggio 1982, De A ngelis ### acquirent e per atto notaio ### del 15.5.1978 di una torre denominata "### di cane" in agro di ### loc. Capo d'### agiva innanzi al Tribunale di Salerno in confessoria servitutis nei confronti di ### e ### proprietari di un fondo confinante tramite il qu ale si accedeva alla sovrastante strada provinciale, per l'accertamento dell a relativa servitù di passaggio; in subordine, domandava la costituzione di una servitù coattiva di passaggio e di via funicolare; in ipotesi ancor più subordinata agiva per l'evizione parziale e p er il risarcimento de i danni nei confronti dei venditori, #### e ### ved. ### A sosteg no della domanda, l'at tore deduceva la circostanza che nell'atto di vendita g li alienanti avevano dichiarato che per accedere alla strada provin ciale si attraversava la proprietà ### 3 di 16 Tutti i convenuti resistevano in giudizio. 
Dapprima con pronuncia non definitiva e poi con sentenza definitiva, entrambe rese nei confronti di ### e ### anche nella loro sopravvenuta qualità di ered i di ### a, decedut a nelle more del giudizio, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda proposta in via principale ed accoglie va solo qu ella subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale nei confronti dei conv enuti ### imponendo un'indennità di ### Provvedendo sull'impugnazione proposta d al ### la Corte d'appello d i ### - con sentenza 151/2008 - confermava la decisione di primo grado. 
Osservava la Corte distret tuale ch e, sebben e non rinvenuti agli atti per la mancata produzione del fascicolo di prim o grado dell'appellan te, sia l'atto di vendita dal Comune di ### a ### dante causa dei convenuti ### - ### sia quello col quale questi ultimi avevano alienato la torre al ### non consentivano di ritenere costituita alcuna servitù a carico del fondo dei ### rimasti estranei a ciascun atto. Né la circostanza che la vendita del 1947 dal Comune di ### a L uccichenti ### recasse l'indicazione per cui al la torre si accedeva mediant e un sentiero campestre attraversante la proprietà di terzi, dimost rava la costituzione iure imperii della servitù stessa, essendo necessario a tal fin e u n provvedime nto amministrativo emesso in virtù di una disp osizione di legg e "che autorizzasse il vincolo". Inoltre, la Co rte territo riale escludeva la configurabilità d ell'evizio ne, "non essendo stato il ### evitto della pretesa servitù, in effetti, mai costituita", e riteneva nuova, in quanto contenuta per 4 di 16 la prim a volta nella comp arsa conclusionale di primo grado, la domanda di risarcimento dei danni per non aver potuto l'attore installare una teleferica per il trasporto dei materiali occorrenti per la ristrutturazione della torre. 
Per la cassazione della sud detta sentenz a di appello ### propo se ricorso, affidato a tre mot ivi. 
Resistettero con controricorso ### , ### e ### o, men tre ### rimase intimato.  2. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14324/2014 accoglieva il secondo e terzo m otivo ( annullando con rinvio la decisione impugna ta) relativi alla denu ncia dell'omessa, insufficiente e contrad dittoria motivazione circa l'asserit a non configurabili tà della garanzia per l'evizione e alla prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 1480, 1483 e 1484 In sint esi, con la richiamata sentenza, la Corte di legittimità riteneva che nel caso in cui il motivo della parte riguardi la limi tazione del godimento del bene ovvero l'imposizione di oneri a carico dell'agen te, facendo tuttavia salva l'acquisizione patrimoniale, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1489 c.c. concernente i vizi della cosa venduta. In particolare, la Corte di cassazione affermava che non solo l'esistenza di servitù passive non dichiarate, ma anche l'inesistenza d i servitù attiv e dichiarate dal venditore dovesse intendersi ricadente sotto la disci plina dell'art. 1489 c.c. este nsivamente interpretato, che, oltre ai tipici rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo, consente anche il solo risarcimento del danno. 
In defi nitiva, in accoglimento del ricorso, con la ci tata sentenza di questa Co rte n. 14 324/2014, veniva 5 di 16 enunciato il seguente principio di diritto, al quale avrebbe dovuto uniformarsi il giudice di rinvio: “l'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato in tutto o in parte del bene alienato, mentre nell'ipotesi in cui risult i inesistente la servitù attiva che il venditore abbia dichiarato nel contratto si determina la mancanza di una qualitas fundi, con conseguente applicazione dell'art.  1489 c.c., estensivamente interpretato, che, oltre ai tipici rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo consente, anche il solo risarcimento danno".  3. Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2015 #### e ### in qualità di eredi di ### riassumevano la causa dinanzi alla Corte di appello di ### in diversa composizione, chiedendo, previa ricostruzione della vicenda processuale, di dichiarare, in via preliminare, che la servit ù attiva sul fondo di proprietà dei ### pe r accedere alla ### sita in località “### d'Orso” di ### (denominata “### di cane”), ritenuta esistente, come da atto di compravendita per notar ### del 13 maggio 1982, era risultata, vic eversa, inesi stente; quindi, di dichiarare la mancanza di qualitas fundi del cespite oggetto di vendita e l'applica bilità al caso di specie dell'art. 1489 c.c., esten sivamente interpretato , tale da consentire - in conformit à alla pronuncia d ella Corte di cassazione - oltre alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo, anche il solo risarcimento dei danno, con conseguente condanna dei convenuti ### alla restituzione ed al risarcimento del danno, oltre alle spese di lite. 
Si costit uivano i soli ### e Lu cciche nti ### (quest'ul tima quale e rede di ### 6 di 16 ###, i quali, nella loro comparsa di risposta, eccepivano, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dagli attori, l'inammissibilit à di nuove domande, di nuovi documenti (in particolare di quelli indicati ai numeri 3 e 9 dell'atto di riassunzione) e di nu ove pro ve; nel merito, deducevano la insussistenza della “q ualitas fu ndi” e del presupposto dichiarativo dell'esiste nza della controversa servitù. 
La Corte sal ernitana, d ecidendo in sede ###la sentenza n. 1168/2 018 (pubb licata il 24 luglio 2018), previa dichiarazione della contumacia delle altre parti non costituite, rigettava la domanda di risarcimento dann i formulata dai riassumenti, condannando g li stessi alla rifusione delle spese dei vari gradi di giudizio. 
A sosteg no dell'adottata decisione, l a Corte di rinvio rilevava che, dovendo attenersi al su richiamato principio di dirit to enunciato dalla Corte di legittimità, si prospettava necessario - in base all'interpretazione complessiva del contratto e non solo sulla scorta del senso letterale delle parole - valutare, se nel relativo contratto di compravendita, i venditori ### avessero indotto in errore il ### in ordine all'esistenza di una servitù ma che tale non era, nel qual sol caso gli alienanti sarebbero stati tenuti al risarcimento de l danno per violazione dell'art. 1489 c.c. . 
In proposito, la Corte salernitana riteneva che dagli atti di causa, ovvero dal primo contratto di compr avendita intercorso tra il Comune di ### e ### del 4 settembre 1947 e dal contratto di compravendita poi concluso in data 15 maggio 1978 tra gli aventi causa del citato ### (quali venditori) e il ### (nella qualità di acquirente), non potesse evincersi - ma 7 di 16 ciò nemme no aliunde - l'intervenuta costituzione di una servitù a favore de l fondo del ### e ad a carico della proprietà dei ### con la quale il fondo di cui era causa confinava. 
Il giudice di rinvio osservava, al riguardo, che dallo stesso contenuto del contratto di com pravendita non solo non emergeva alcun titolo costitutivo di servitù o altro diritto a favore del fondo alienato ma la qualitas fundi non poteva neppure essere presupposta sulla scorta di una m era descrizione dei luoghi o di una clausola generica o di mero stile inserita nel contratto. 
Né - aggiungeva il giudice di rinvio - poteva, in applicazione dell'art. 1489 c.c., ritenersi esistente u na servitù di passaggio in quanto non vi erano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, ragion per cui, nel silenzio degli alienanti, non pot eva rilevarsi che l'acquirente potesse essere stato indotto in errore , ritenendo che il fondo acquistato godesse di un diritto di servitù che, in realtà, non esistev a. Del resto, le stesse testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado avevano confermato che, sul posto, non vi era una strada, attraverso la quale si accedeva alla ### ma, in realtà, era presente un piccolo sentiero, della larghezza di circa 60-70 cm, non agevole, e non, quindi, un vero e proprio tracciato che arrivava fino alla ### stessa.  4. Avverso la suddetta sentenza emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, #### e ### in qualità di eredi di ### Hanno resistito con un congiunto controricorso ### e ### nti ### ci ### (quest'ultima quale 8 di 16 erede di ###, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 
Le difese di entrambe le parti costituite hanno depositato memoria si sensi dell'art. 378 c.p.c. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 1362 c.c., ritenendo che la Corte di rinvio aveva proceduto alla ricerca e all'ind ividuazione della comune intenzione delle parti de sumendola in aperto contrast o con il tenore letterale della clausola n. 1 del contratto di compravendita del 15 maggio 1978, senza apportare una valida argomentazione giuridica utile per rendere il dato testuale negoziale - dal quale si sarebbe dovuta evincere chiaramente la presenza della servitù attiva (non potendo ritenersi il riferimento a “tutte le servitù e diritti inerenti” una mera clausola di stile) - recessivo a fronte di ulteriori clausole di segno contrario (art. 1363 c.c.) oppure anche a fro nte del comportament o delle parti su ccessivo alla stipula del contratto (art. 1362, comma 2, c.c.).  2. Con la seconda censura, i ricorrenti hanno dedotto - con rifer imento all'art. 360, comma 1, n . 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. per non aver il giud ice di ri nvio, con la ricostruzione dei fat ti di causa, tenuto nella debita considerazione che il principio di diritto enunciato, con riguardo al caso di specie, dalla sentenza della Corte di ca ssazione si sarebbe do vuto ritenere fondato sulla circostanza di fatto (per l'appunto da conside rarsi accertata dalla Corte di legit timità) dell'inesistenza della servitù attiva di passaggio dichiarata dai venditori nell'atto di vendita del 15 maggio 1978. 9 di 16 In altri termini, tale circostanza (riconducibile all'asserita esistenza della servitù attiva dichiarata dai venditori nel contratto) si sarebbe dovuta ritenere acquisita nel giudizio di riassunzione, avendo costituito il presupposto di fatto e di diritto per l'accoglimento del ricorso e per la correlata enunciazione del principio di diritto, con la conseguenza che il giudice di rinvio avrebbe dovuto solo procedere alla quantificazione del danno subito d ai ricorrenti a fron te dell'affidamento ingenerato - con il citato atto di compravendita - dai ### enti sull'esistenza, non corrispondente al vero, della servitù attiva di passaggio.  3. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno lamentato - in relaz ione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p. c. - la violazione e falsa applicaz ione degli artt. 107 3 e 1074 c.c., per aver la Corte di rinvio , al fine d i esclud ere l'affidamento del loro dante causa sulla presenza della servitù attiva dichiarata in contratto, err oneamente ritenuto che tale diritto re ale si dovesse ritenere inesistente, non essendo presente una strada m a un piccolo sentiero largo circa 60-70 cm non agevole e non tracciato fino alla t orre, non aven do tenuto conto che anche un sentiero di tal fatta può configurare una servitù e che il relativo diritto non si estingue se non è decorso il termine ventennale di cui all'art. 1073 4. Con il quarto ed ult imo mot ivo, i ricorr enti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.  - la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. relativamente alla valutazione del materiale probatorio e della condotta processuale delle parti in riferimento al da to dirimente correlato alla volontà dei ### nella loro qualità di venditori, di voler provare nel giudizio di primo grado la 10 di 16 sussistenza della servitù attiva in favore della To rre oggetto di vendita al ### 5. Osserva il collegio che - per ragioni di priorità logicogiuridica - deve essere esaminato per primo il secon do motivo, che attiene alla supposta mancata uniformazione della sentenza di rinvio al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza di cassazione n. 14324/2014 della precedente sentenza di appello. 
Esso non è fondato. 
Infatti, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la Corte d i rinvio ( v. pagg . 4-5 del la motivazione della sentenza qui impugnat a) non si è affatto discostata dal suddetto principio di diritto ma - proprio partendo da esso e sulla scorta dei motiv i accolti ine renti un vizio di insufficiente motivazione (allora deducibile) e di violazione di legge - ha dovu to compiere gli accertamenti d i fatto necessari per verificare la sussistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di applicabilità dell'art. 1489 c.c. e, quindi, valutare i documenti di riferimento interpretandoli in base ai canoni ermeneutici codicistici congiuntamente alle altre risultanze probatorie. 
Invero, dalla sentenza della Corte di cas sazione presupposta, l'inesistenza della contest ata servitù attiva di passaggio dichiarata dagli alienanti nell'atto di vendita del 15 mag gio 1978 no n solo non emerge va come circostanza di fatto da rit enersi già rimasta accertata all'esito del giudizio di legittimità, m a essa non rappresentava nemmeno “il presupposto di fatto” giustificativo dell'accoglimento del ricorso per cassazione. 
In altri termini, la pronuncia della Corte di legittimità, ai fini dell'enun ciazione del conseguente principio di diritto concernente le condizioni di applicab ilità del citato art. 11 di 16 1489 c.c., implicava la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto (tanto è vero che proprio l'attività di interpretazione dei relativi atti ha costituito og getto di critica con il primo mo tivo di ricorso) che avrebbero consentito di valutare l'applicab ilità della citata norma, anche al fine di ottenere, eventualmente, solo o anche il risarcimento del danno da parte dell'acquirente. 
La giur isprudenza di questa Corte (alla quale si è conformata la Corte d i rinvio) è, infatti, concorde n el ritenere che, in tema d i giudizio di rinvio, l'e fficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferim ent o ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede ###caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedent i fasi, non presu pposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o d ecadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (cfr., ad es., Cass. n. 16660/2017, Cass. n. 22989/2018 e Cass. n. 10549/2020).  6. Il secondo motivo si profila inammissibile o, comunque, privo di fondamento. 
Esso, infatti, impinge nel merito della valutazione che la Corte di rinvio ha correttamente (e, in ogni caso, del tutto plausibilmente) operato con riferimento all'interpretazione - in appl icazione dei conferenti criteri ermeneu tici applicabili nella specie - dell'atto pubblico di vendita del 15 maggio 1978 (e di quello presupposto del 4 settembre 1947), non rinvenendo nel suo contenuto la dichiarazione, 12 di 16 da parte dei venditori, dell'esistenza di una servitù attiva esistente “in loco”, e ciò in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 1362, comma 1, e 1363 c.c. (avuto riguardo specificamente agli artt. 1 e 2 del medesimo contratto). 
Per effetto della relativa attività interpretativa la Corte di rinvio ha, infatti, legitt imamente ritenuto che il solo riferimento alla circostanza che l'accesso alla ### dalla strada provi nciale avvenisse tramite un sentiero attraversante la proprietà di terzi ( oltretutto “non tracciato” fino alla To rre stessa e non agevolmente praticabile, né in realtà effe ttivamente praticato, per quanto emerso dalle deposizioni testimoniali assunte) non poteva considerarsi assolutame nte sufficiente a riscontrare l'esistenza di un vero e proprio passaggio, né la clauso la di stile inserita nel l'atto pu bblico di vendita “con tutte le servitù e diritti ineren ti” p oteva essere considerata idonea ad attestare effettivamente l'esistenza di un diritto di servitù in senso proprio (cfr ., per tut te, Cass. n. 2465/2015 e Cass. n. 22363/2017, proprio con riguardo ad u na fattis pecie in cui era in discussione l'applicabilità dell'art. 1489 c.c.), in difetto di una sua precisa descrizione e d ell'individuazione di un preg resso univoco atto costitutiv o, e, in quant o tale, inidonea ad ingenerare nell'acquirente il ragionevo le affidamento di aver acquista to il bene con la relativa servitù at tiva di passaggio attraverso il fondo limitrofo.  7. Il quarto motivo - da esaminare ora nell'ordine della sequenza logico-giuridica delle questioni poste con le singole censure - è inammissibile, non evincendosi affatto i presupposti per l'emergenza di un'eventuale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in applicazione del principio generale secondo cui il giudice di merito non è tenuto a 13 di 16 motivare in ordine ad ogn i singolo elemento o ap posita circostanza dedotti dalle parti e, in particolare, in relazione ad ogni singolo elemento probatorio (o, anche, solo potenzialmente tale) addotto a sostegno di una tesi difensiva, essendo bastevole che egli fondi la propria decisione di una serie di puntu ali eleme nti ed un'a nalisi esaustiva del quadro probatorio offerto con la valutazione dei riscontri più adeguat i ai fini del ragg iungimento del suo convincime nto, valutazione operata dalla Corte di rinvio in modo più che congruo. 
In altri termini, in tem a di scrutinio di legit timità d el ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valu tazione del materiale probatorio - in qua nto destinata a risolversi nella scelta di u no (o più) tra i possibili contenuti informativ i che il singolo mezzo di prova è, per s ua natura, in grado di o ffrire all'osservazione e alla valut azione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estrane a ai compiti istituzionali della Corte di cassazione, restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (al di fuori dei casi in cui il giu dice di merit o non si sia conformato - nella sua valutazione - all'effetto giuridico propriamente scaturente da una prova legale). 
Del resto, su un piano generale, è pacifico che, in tema di ricorso per cassaz ione, una questione di violazione o di falsa appli cazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non p uò porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi ch e quest 'ultimo abbia posto a base 14 di 16 della decisione pro ve non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abb ia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., tra le t ante, Cass. n. 1229 /2019 e, da ultimo, Cass. n. 6774/2022).  8. Il terzo motivo è inammissibile. 
Con esso si int roduce una questione nuova att inente - mediante la deduzione della violazione degli artt. 1073 e 1074 c.c. (riguardanti il regime dell'estinzione del diritto di servit ù) - all'asserita configurabilità di un diritto di servitù su un mero sentiero, ch e tale sarebb e divenuto per una ipotetica trasformazione dello stato dei luoghi. 
E' e vidente che la questione esula dal “thema decidendum” della causa riguardante, in dipendenza della delimitazione conseguente alla sentenza di cassazione con rinvio, esclusiv amente la questione se - nell'atto di trasferimento del 15 maggio 1978 - fosse stata omessa la dichiarazione, ad opera dei venditori, dell'esistenza di una già costitui ta (per titolo) servitù, tale da legittimare l'eventuale responsabilità in rapp orto all'applicabilità dell'art. 1489 c.c., diritto di servitù, invece, così come “ab origine” reclamato dal dante causa degli odierni ricorrenti, rimasto escluso in via definitiva per effetto della ravvisata infondatezza dell'actio confessoria servitutis.  9. In defi nitiva, il ricorso deve essere integralment e respinto, con la conseguente condan na d ei ricorren ti, in via solidale, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del pre sente giudizio, che si liqui dano nei termini di cui in dispositivo (tenendo cont o delle tabelle 15 di 16 professionali temporalmente applicabili, della natura e del valore della controversia oltre che delle specifiche attività difensive esercitate, conside rando che la difesa dei medesimi controricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.). 
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese relative ai rapporti processuali instauratisi tra il ricorrente e le altre parti rimaste intimate. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore im porto a tit olo di contribut o unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagam ento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi ### di cui ### per esborsi, ol tre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussis tenza d ei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.   16 di 16 Così deciso i n ### nella camera di consigl io della II  

 

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