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Riapre il bando AGRISOLARE 2024, in cosa consiste questo incentivo? A questa domanda, che interessa buona parte delle imprese agricole della nostra provincia alle prese con costi energetici sempre maggiori, risponde un esperto, il dottore commercialista Ciro Troncone:

Sì, il prossimo sedici settembre riaprirà lo sportello relativo alla 3ª edizione del bando “Parco Agrisolare”, misura prevista dal PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 e rifinanziata quest’anno con ulteriori 250 milioni di euro.  

Ricordiamo che la Missione 2 è denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, mentre la Componente 2.1 è relativa alla “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”, ed è proprio all’interno di quest’ultima che è inserito l’Investimento 2.2, detto “Parco Agrisolare”.

Emissioni di CO2 causate dal settore agricolo

Questo incentivo, che dato il grande successo riscontrato soprattutto nell’edizione 2023 avrà il compito di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale della filiera agroalimentare, in quanto si stima che la produzione alimentare è una delle principali fonti di emissioni di gas serra, contribuendo per oltre il 25% al problema globale.

Scarsa redditività del settore

Inoltre, sappiamo che i costi energetici incidono sul bilancio di un’impresa agricola in maniera esorbitante!

Sappiamo ad esempio che i costi medi dei prodotti energetici del comparto delle coltivazioni pesano in Italia, in condizioni ordinarie quindi senza neanche considerare periodi terribili quali il 2022, mediamente per il 23%, ma in determinati settori si arriva, come nel caso dei granivori, a punte del 30/40%!

Sappiamo poi che nel Sud Italia, così come in Irpinia e nel Sannio, sono ancora pochissime le aziende agricole che riescono ad evitare questi costi e che devono pagare per accaparrarsi fonti energetiche quali il gasolio, il gas, l’elettricità, tutte necessarie alle attività agricole.

Se le imprese, quindi, riuscissero ad azzerare questa voce di costo, auto-producendosi l’energia di cui necessitano, toglieremmo una percentuale enorme dai costi della produzione presenti in bilancio, migliorando così la redditività del settore.

Dettagli del bando 2024 e beneficiari

Andiamo a vedere in dettaglio come si articola questo 3° bando e quali sono le differenze con le edizioni 2022 e 2023.

In primis ricordiamo che quella che si incentiva è l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici strumentali all’attività agricola; quindi, non sul suolo agricolo come era per l’agrivoltaico. In questo terzo bando, a differenza dei primi due, saranno incentivate solo le aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria. A tal fine, al regolamento operativo dell’incentivo è allegata una tabella con tutti i codici ATECO dei soggetti ammessi all’incentivo.

Per fare un esempio, un’azienda che si occupa “Produzione di vini da tavola” che avrà un codice ATECO 11.02.10 non potrà parteciparvi, mentre un’altra che avrà un codice ATECO 01.21.0 vi potrà partecipare.

È opportuno specificare che per codice ATECO si intende quello primario così come risultante dal certificato della camera di commercio.

Inoltre, per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell’azienda non corrisponda a quelli indicati nell’elenco, la stessa potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria classificazione nella tabella selezionata.

Quest’anno è stato introdotto anche un requisito territoriale, ovvero saranno ammessi solo progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’intervento meritevole di incentivazione potrà riguardare l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1 MWp.

L’obiettivo di questo terzo bando è quello di far consentire alle aziende agricole di soddisfare il proprio fabbisogno energetico in quanto la capacità produttiva dell’impianto non dovrà superare (se non del 5%) il consumo medio annuo di energia elettrica e termica (quindi anche i consumi di altri vettori energetici) delle aziende stesse.

In questo computo si potranno includere anche i consumi dell’abitazione dell’imprenditore agricolo.

Novità del bando 2024 è che si è data facoltà a due aziende agricole primarie di aggregare i propri consumi con l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico di tutti i soggetti aggregati. In questo modo, quest’ultime potranno aumentare il dimensionamento dell’impianto finanziato.

I soggetti aggregati poi regoleranno le proprie partite a mezzo di specifici accordi privatistici in quanto sarà solo una delle due a poter realizzare fisicamente l’impianto.

Eventuali ulteriori interventi connessi ammissibili

All’installazione di pannelli fotovoltaici possono essere abbinati anche i seguenti interventi: 

– Rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro e rispettando le vigenti norme in materia (a livello operativo è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato ed è anche ammessa l’opera di bonifica su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato);

– Isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;

– Sistemi di aerazione connessi alla sostituzione dei tetti (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di aerazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

Spese ammissibili

Le spese ammesse al beneficio includono i costi di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori. Sono dunque comprese anche quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa.

L’acquisto di beni in leasing è escluso dal beneficio.

Si ricorda poi che le opere devono essere svolte esclusivamente sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari.

In sintesi, le coperture che potranno essere utilizzate per poggiare il futuro impianto potranno essere quelle di qualsiasi edificio, anche l’abitazione dell’imprenditore agricolo e/o qualsiasi pertinenza dell’impresa agricola purché regolarmente accatastata, eccezion fatta per le serre che sono utilizzabili anche se non accatastate.

Fra questi sono ricomprese anche le coperture dei locali destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Il requisito soggettivo

I beneficiari dell’agevolazione dovranno alternativamente essere: imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, agricola connessa alla produzione agricola primaria.

Le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

I soggetti di cui ai tre punti precedenti costituiti in forma aggregata, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

N.B.: sono tuttavia esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a € 7.000,00.

Intensità dell’agevolazione

Per le aziende agricole di produzione primaria l’incentivo in conto capitale è pari all’80% della spesa massima ammessa. Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese: 

– Per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete:

  – con un limite massimo di 1.500,00 euro/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici,

  – fino ad ulteriori 1.000,00 euro/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo (In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00);

  – fino ad ulteriori 30.000,00 euro massimi di spesa qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole.

– Con un limite massimo di 700,00 euro/Kwp per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e/o l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Gli aiuti in esame possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis. Ciò nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente Decreto.

Gli aiuti di cui al presente Decreto possono essere anche cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene. Il cumulo, in ogni caso, non deve portare al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente Decreto.

L’erogazione del contributo

L’erogazione del contributo, infine, potrà avvenire in due tranche:

– Prima dell’avvio dell’intervento (fino al 30%, con rilascio di apposita fidejussione);

– A saldo, a seguito delle verifiche post-costruzione;

Quanto sopra purché i soggetti beneficiari del contributo realizzino, collaudino e rendicontino gli interventi entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei nominativi aggiudicatari.

Infine, ricordiamo che le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate solo telematicamente attraverso il portale del GSE, o direttamente oppure, come sarebbe meglio considerando la complessità e la delicatezza delle tante specifiche attività da porre in essere, per mezzo di professionisti delegati.

 

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