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Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del
Tuir, dal 2016 anche il convivente di fatto del possessore (o
detentore) dell’immobile, può richiedere la detrazione per il
recupero del patrimonio edilizio (c.d. “Bonus
Casa
“), qualora sostenga le relative spese, pure in
assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un
familiare convivente.

Bonus Casa: ok alle detrazioni se il convivente sostiene le
spese di ristrutturazione

A precisarlo è Fisco Oggi in risposta a una contribuente che, in
qualità di convivente di fatto, sosterrà le spese di
ristrutturazione edilizia su un’abitazione acquistata dal compagno.
Il dubbio è sorto sull’ammissibilità alle agevolazioni dato
che al momento convivono in una casa diversa da quella oggetto
di ristrutturazione e fermo restando che sono regolarmente
registrati in Comune come “coppia di fatto”.

Ristrutturazioni edilizie: spese ammesse al Bonus Casa

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. n.
917/1986 (TUIR) è possibile usufruire di una detrazione
IRPEF
 del 36% delle spese documentate, fino a 48mila
euro per unità immobiliare, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, sostenute ed effettivamente
rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale vengono effettuati i
seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e restauro,
    ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d)
    del d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle parti comuni di
    edificio residenziale;
  • b) manutenzione straordinaria, recupero e restauro,
    ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del
    d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle singole unità immobiliari
    residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e
    sulle loro pertinenze;
  • c) ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato a
    seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato
    lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in
    vigore della disposizione;
  • d) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
    anche a proprietà comune;
  • e) eliminazione delle barriere architettoniche;
  • f) adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
    compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • g) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
    edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • h) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di
    risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di
    impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di
    energia;
  • i) adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
    all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
    particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
    documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
    del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
    interventi necessari al rilascio della suddetta
    documentazione;
  • l) bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad
    evitare gli infortuni domestici.

Fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è stata
elevata al 50% su un massimale di 96mila
euro
 di spesa per unità immobiliare.

A chi spetta il Bonus Casa

Possono richiedere il Bonus Casa tutti i contribuenti
assoggettati all’IRPEF
, purché possiedano o detengano,
sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli
interventi e ne sostengano le relative spese.

Le agevolazioni spettano quindi a:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento, quale usufrutto,
    uso, abitazione o superficie;
  • inquilini o comodatari;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano
    fra i beni strumentali o i beni merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società
    semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
    equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per
    gli imprenditori individuali;
  • familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è
    equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo
    grado e gli affini entro il secondo grado;
  • conviventi di fatto;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
    all’altro coniuge;
  • il promissario acquirente.

L’agevolazione spetta per le spese sostenute per interventi
effettuati su una delle abitazioni nelle quali si
esplica il rapporto di convivenza, anche se
diversa dall’abitazione principale della coppia.

Come specifica Fisco Oggi, la “stabile convivenza”, ai sensi
della legge n. 76/2016, va accertata facendo riferimento al
concetto di “famiglia anagrafica” come previsto
dal regolamento anagrafico richiamato dal d.P.R. n. 223/1989.
Questo status può risultare dai registri anagrafici oppure può
essere autocertificato.

Infine, l’Agenzia ricorda che lo status di convivenza deve
verificarsi già al momento in cui si attiva la
procedura
, oppure alla data di inizio dei
lavori
, e sussistere al momento del sostenimento delle
spese ammesse in detrazione.

 



 

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