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“Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del Tuir, dal 2016 può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, se sostiene le relative spese, anche il convivente di fatto del possessore (o detentore) dell’immobile, pure in assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un familiare convivente”.

Lo ricorda FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, nella risposta alla seguente domanda di una lettrice: “In qualità di convivente di fatto che sosterrà le spese di ristrutturazione edilizia su un’abitazione che il mio compagno ha appena acquistato, posso usufruire io delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del Tuir, anche se al momento siamo conviventi in una casa diversa da quella oggetto di ristrutturazione? Preciso che siamo regolarmente registrati in Comune come “coppia di fatto”.

“L’agevolazione”, prosegue la risposta di FiscoOggi, “spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
Per l’accertamento della “stabile convivenza” la legge n. 76/2016 fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” come previsto dal regolamento anagrafico richiamato dal Dpr n. 223/1989. E tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione, da rendere ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000.

Infine, si ricorda che lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura, o alla data di inizio dei lavori, e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione” conclude la rivista dell’AdE.

La risposta del 12 Agosto 2016

Ricordiamo anche una risposta di FiscoOggi del 12 Agosto 2016 alla seguente domanda di Pierpaolo P.: “Io e la mia compagna abbiamo eseguito dei lavori di ristrutturazione nell’appartamento di sua proprietà, dove siamo entrambi residenti, condividendo le relative spese. Posso beneficiare della detrazione?”.

“Il convivente che sostiene spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) può beneficiare dello sconto di imposta per le stesse, anche se non detiene l’immobile in base a un contratto di comodato. La legge 76/2016, infatti, ha esteso ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi, riconoscendo tra l’altro al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Ai fini del “bonus ristrutturazioni”, la disponibilità dell’immobile risulta pertanto insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale (risoluzione 64/E del 2016)”.

 

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