Le regole di cumulo del credito d’imposta transizione 5.0 con altre agevolazioni sono definite dal comma 18 dell’art. 38 del DL 19/2024 e dall’art. 11 del DM 24 luglio 2024.
In entrambe le disposizioni, viene disposto che il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 e neppure con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL n. 124/2023, esteso alle ZLS ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024.
Tuttavia, a norma dell’art. 11 comma 3 del DM 24 luglio 2024, in caso di mancato invio da parte dell’impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste – comportamento che ai sensi dell’art. 12 comma 9 del DM 24 luglio 2024 determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito transizione 5.0 –, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’art. 6 del DL 39/2024.
Viene altresì disposto che gli obblighi previsti dall’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020 in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (tra cui la dicitura con la specifica norma agevolativa e la perizia) si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all’art. 20 comma 3 del DM 24 luglio 2024.
Tale disposizione prevede che l’impresa sia tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie di cui agli artt. 15, 16 e 17 del citato DM, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL n. 19/2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
Fermi restando i suddetti vincoli, la norma dispone che il credito d’imposta transizione 5.0 tuttavia è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Resta tuttavia fermo, a norma dell’art. 38 comma 18 del DL 19/2024, quanto previsto dall’art. 9 del regolamento (Ue) 2021/241, ai sensi del quale “il sostegno nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
L’art. 18 comma 1 lett. c) del DM 24 luglio 2024 relativo agli obblighi PNRR, in considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione in esame a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l’altro, l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (Ue) 2021/241.
Nell’ambito della circ. Min. Economia e Finanze 31 dicembre 2021 n. 33/RGS, relativa alle misure PNRR, distinguendo il concetto di cumulo da quello del c.d. “divieto di doppio finanziamento”, è stato affermato che il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
Nelle FAQ sulla Nuova Sabatini indicazioni sul cumulo
Sempre in tema di cumulabilità, si rileva che, con specifico riguardo alla Nuova Sabatini, nelle FAQ del MIMIT (risposta 9.10), alla questione posta in merito alla possibilità di cumulo tra tale agevolazione e il credito d’imposta 5.0, è stato affermato che il credito d’imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato e che pertanto non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini.
Resta tuttavia fermo quanto previsto dalla normativa del predetto credito d’imposta all’art. 38 del DL 19/2024, laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.
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