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Bonus verde terrazze e giardini: che cos’è

Il bonus verde è la detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate e sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il bonus spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

 

Chi può fruire del bonus verde?

Il bonus verde può essere fruito dai soggetti passivi dell’imposta sui redditi per le persone fisiche (IRPEF) che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico, e che:

– possiedono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali;

– detengono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo (contratto di locazione di cui all’art. 1571 del codice civile o di comodato di cui all’art. 1803 del codice civile).

In particolare, possono beneficiare del bonus:

– il proprietario dell’immobile (compreso anche il comproprietario);

– il nudo proprietario dell’immobile;

– il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (usufrutto, abitazione);

– il comodatario;

– il locatario;

– i soci di cooperativa a proprietà divisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa (in qualità di detentori);

– gli imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce;

– i soggetti indicati nell’ art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e le fatture siano a loro intestate anche:

– il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento: il coniuge, l’unito civilmente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (deve trattarsi di abitazione in cui si esplica la convivenza e quindi a disposizione del familiare che vuole fruire della detrazione; non è necessario si tratti dell’abitazione principale);

– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

– il convivente;

– il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato.

Quali sono gli immobili ammessi al bonus verde?

Permettono di usufruire del bonus verde gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private effettuati:

– su unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze;

– sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile.

Il bonus non si applica quindi agli immobili che hanno una destinazione diversa da quella abitativa, come gli uffici e i negozi.

Quali interventi danno diritto al bonus verde?

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute (ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti) per i seguenti interventi:

– sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni;

– realizzazione di impianti di irrigazione;

– realizzazione di pozzi;

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E/2023, danno diritto al bonus verde le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

Ad esempio, sono detraibili le spese sostenute per:

– trasformare un’area incolta o un cortile in un giardino;

– fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;

– risistemazione totale di un giardino con nuove aiuole, vialetti e recinzioni;

– riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro;

– lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;

– interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

Acquisti da fornitori diversi

Per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento è possibile rivolgersi a fornitori diversi, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Fioriere fisse su balconi

La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Spese di progettazione

Sono ammissibili anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei lavori tra le quali possono essere ricomprese anche quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento purché direttamente riconducibili all’intervento stesso.

Spese escluse

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

– la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;

– le spese sostenute per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione di un nuovo immobile in quanto la norma fa riferimento agli “edifici esistenti”;

– i lavori in economia;

– i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree verdi (Risposta MEF Interrogazione parlamentare 8 marzo 2022, n. 5-05799).

Applicazione del contratto collettivo settore edile

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di Bilancio 2022).

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

 

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