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Quando si acquista una casa, uno tra gli aspetti da considerare sono le tasse e le imposte che verranno applicate alla compravendita, che variano a seconda che l’immobile acquistato sia una prima casa oppure no, che venga acquistato da privati o imprese soggette a Iva, o se comprate da persone di età inferiore a 36 anni.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito, una guida con tutte le novità e le istruzioni per quello che è stato definito il bonus prima casa, cioè le agevolazioni previste per chi compra un immobile che sia l’abitazione principale.

Una particolare attenzione è riservata al sistema del “prezzo-valore”, cioè la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell’immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato.

Viene limitato il potere di accertamento di valore dell’Agenzia delle entrate. Spetta per legge una riduzione degli onorari notarili”.

Quali sono le agevolazioni fiscali

Normalmente, chi acquista una casa deve pagare l’imposta di registro sul prezzo della cessione che è pari al 9 per cento. A quella si aggiunge anche il pagamento delle imposte ipotecarie e catastale, 50 euro ciascuna. 

Per le vendite soggette a Iva, l’aliquota da applicare è del 10 per cento, mentre le imposte di registro, ipotecarie e catastali hanno un importo fisso di 200 euro.

E’ proprio su queste spese che interviene il bonus prima casa, introducendo agevolazioni per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale. 

Imposte prima casa: quanto si paga?

E’ necessario fare, innanzitutto, una distinzione tra gli acquisti da privati e quelli dalle imprese.

Per gli acquisti da privati o da aziende con esenzione Iva, l’imposta di registro è ridotta dal 9 al 2 per cento, mentre le imposte ipotecarie e catastali saranno di 50 euro ciascuna.

Se, invece, l’impresa da cui si acquista è soggetta a Iva, le imposte sono di 200 euro e si applica l’aliquota ridotta dal 10 al 4 per cento. 

Ci sono le agevolazioni per gli under 36?

Per invogliare i giovani al di sotto dei 36 anni ad acquistare la prima casa il decreto legge n. 73 del 2021, dopo diverse proroghe, ha stabilito che fino al 31 dicembre del 2023 le persone under 36 con Isee fino a 40mila euro hanno potuto beneficiare dell’esenzione totale delle imposte dovuteQuesta agevolazione, però, non è stata prorogata per il 2024. Di conseguenza, dal primo gennaio di quest’anno i giovani possono accedere solo al bonus prima casa ordinario. 

Cosa bisogna sapere prima di acquistare

Prima di comprare casa bisogna accertarsi che il venditore sia il legittimo proprietario ed ottenere quante più informazioni possibili sull’immobile attraverso una verifica sui dati catastali e ipotecari dell’immobile, accertamenti di cui si occupa solitamente il notaio che redige l’atto di compravendita, ma, anche sul sito dell’Agenzia delle entrate ci sono gli strumenti pratici per conoscere la situazione del bene che si intende acquistare.

Compravendita casa, contratto preliminare o compromesso: cos’è

Quando si stipula il contratto preliminare, chiamato anche “compromesso”, il venditore ed il compratore si impegnano a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita.

Il compromesso può essere stipulato quando non è possibile la vendita immediata perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.

Questo atto, redatto in forma scritta, deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione e va registrato pagando un’imposta di registro ed una di bollo. 

E’ bene chiarire che il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma del contratto definitivo e non con quello preliminare.

Cosa fare alla firma del compromesso

Può succedere che, nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile a un’altra persona, o stabilisca un diritto di usufrutto, o che venga ipotecato, quindi, per evitare di trovarsi in una situazione del genere, è preferibile trascrivere il preliminare nei registri immobiliari in modo da non pregiudicare i diritti del compratore.

Bonus prima casa 2024: i requisiti

Per poter usufruire delle agevolazioni riguardanti l’acquisto della prima casa, l’immobile che si compra deve rispettare determinati requisiti:

  • Il fabbricato deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Il bonus non è ammesso per la compravendita di un immobile appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), ma solo per una pertinenza per ciascuna categoria. 
  • La casa da acquistare deve trovarsi nel territorio del comune dove l’acquirente ha la propria residenza, ma, in caso contrario, si hanno 18 mesi di tempo a partire dalla data di acquisto per trasferire la propria residenza. Nell’atto di acquisto andrà inserita una dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza.

Chi ha diritto al credito d’Imposta?

Chi vende una casa acquistata con le agevolazioni “prima casa” e ne compra un’altra entro un anno ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato, ma il credito d’imposta non potrà essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto.

Il credito di imposta può essere utilizzato sia in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto oppure per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. 

In diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto, oppure in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602). Se il credito non viene utilizzato interamente, la parte residua può essere riportata nei periodi d’imposta successivi.

Se le dichiarazioni nell’atto di acquisto sono false o se la “prima casa” viene venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto si possono perdere le agevolazioni e in questo caso si dovranno versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e anche una sanzione del 30% delle imposte stesse. .



 

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