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Con riguardo agli errori commessi nella comunicazione di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione per “interventi” edilizi spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, abbiamo già osservato su Eutekne.info che le indicazioni su come correggerli sono sostanzialmente contenute nella circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2022, ma che non sempre le soluzioni proposte possono ancora essere seguite alla luce delle novità introdotte dal DL 39/2024 (si veda “Correzioni degli errori commessi nella comunicazione di opzione da rivedere” del 9 agosto 2024).

Una particolare tipologia di errore nella compilazione della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 concerne l’indicazione di un credito di imposta spettante al fornitore o cessionario inferiore alla detrazione a esso corrispondente.
È il caso ad esempio di una comunicazione:
– in cui è stato indicato un ammontare di spesa agevolata inferiore a quella effettivamente sostenuta e per la quale ci si è avvalsi dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito;
– in cui è stato indicato un ammontare di spesa agevolata corretto, ma si è poi indicato un corrispondente credito di imposta inferiore a quello effettivamente spettante al fornitore o al cessionario (tipicamente, questo errore può accadere con riguardo ai crediti superbonus, quando nella comunicazione viene indicato un importo di credito di imposta pari allo sconto sul corrispettivo applicato dal fornitore, anziché pari al 110% del suo importo).

Questi errori, per loro natura, sono sostanziali, più che formali, ma la circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2022 (§ 5.2.2) non richiede per essi la sostituzione o l’annullamento telematico della comunicazione, oppure, ove il termine “telematico” per la sostituzione o l’annullamento sia già trascorso e il credito di imposta “inferiore” già accettato dal fornitore o cessionario, la presentazione dell’istanza di annullamento dell’accettazione del credito.

In questi casi, la circ. n. 33/2022 (§ 5.2.2) consente di tenere “buona” la comunicazione con l’errore “per difetto” della quantificazione del credito di imposta e di procedere alla presentazione di una comunicazione nella sostanza “integrativa”, purché, ovviamente, non sia già trascorso il termine finale per la sua trasmissione (e, sino a quando possibile, non fosse scaduto il termine entro cui poter aderire alla remissione in bonis).

Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2023, il termine entro cui presentare la comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, era fissato al 4 aprile 2024. Oltre tale data non è nemmeno possibile trasmettere una comunicazione integrativa aderendo alla remissione in bonis per effetto dell’espresso divieto introdotto dall’art. 2 comma 1 del DL 39/2024.

Alla luce di tale quadro normativo, pertanto, l’importo del credito d’imposta non ceduto, in quanto relativo a una spesa non considerata nella comunicazione di opzione, verrebbe perso.
Ove venisse integrato il documento di spesa (fattura) del 2023 che riportava lo sconto integrale con lo sconto parziale riferito alla parte di detrazione per la quale si è optato, infatti, il sostenimento nel 2024 della spesa non coperta da sconto potrebbe far ritenere che l’intera spesa sia sostenuta nel 2024 con tutte le conseguenze che ne derivano. Come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, infatti, con riguardo alla generalità degli sconti sul corrispettivo “parziali” (ossia inferiori al 100% delle spese detraibili), la data di sostenimento per “cassa” della parte di spese detraibili “coperte” dallo sconto “parziale” coincide con la data di pagamento mediante bonifico parlante della parte di spese detraibili “non coperte” dallo sconto “parziale” (circ. n. 30/2020, § 5.1.1, risposta alla Videoconferenza del 20 settembre 2023 e circ. n. 24/2020, § 8).

Una possibile alternativa alla perdita della differenza di credito “non comunicato”, da valutare attentamente da parte delle parti, sembrerebbe quella di ricostituire la situazione ante comunicazione di opzione (il cessionario/fornitore dovrebbe non accettare il credito ricevuto oppure, se il credito è già stato utilizzato in compensazione nel modello F24, gli importi utilizzati dovrebbero essere riversati come precisato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 440/2023).

Rimane fermo che, ove il cessionario/fornitore sia disposto a non accettare il credito ricevuto oppure, ove già sia stato accettato il credito, sia disposto a non utilizzare le rate future in compensazione in F24 (gli importi già utilizzati potrebbero essere riversati come precisato nella risposta n. 440/2023), si potrebbe valutare di beneficiare della detrazione che compete in relazione alle spese sostenute nel 2024 (nel caso del superbonus, quindi, la detrazione sarebbe del 70%, in luogo di quella del 110% o del 90% che poteva competere per le spese 2023).

 

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