A norma dell’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, in relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016 le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più “semplice” come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

La norma agevolativa non dispone espressamente che i costi sostenuti per tale perizia possano concorrere alla base di calcolo dell’agevolazione.
In linea generale, ai fini della quantificazione del costo rilevante per il credito d’imposta investimenti 4.0, l’art. 1 comma 1054 della L. 178/2020 stabilisce che il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che rilevano gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall’art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR e che, per la concreta individuazione dei predetti oneri, occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel documento OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 152/2017, principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 2/2019 e risposte a interpello nn. 712/2021, 896/2021 e 21/2023).

Pertanto, sulla base di quanto previsto dal documento OIC 16/2024 (§ 38) con riferimento ai costi accessori per l’acquisizione dei cespiti appartenenti alla categoria degli impianti e macchinari, rientrerebbero tra gli oneri accessori di diretta imputazione:
– costi di progettazione;
– spese di trasporto;
– dazi su importazione;
– costi di installazione;
– costi e onorari di perizie e collaudi;
– costi di montaggio e posa in opera;
– costi di messa a punto.

Occorre tuttavia rilevare che l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017 relativa agli iper-ammortamenti, ha affermato che, in tema di oneri accessori rilevanti ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili, “il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità non assume rilevanza, comunque, ai fini della agevolazione in questione, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale”.

Considerando che i chiarimenti forniti con riguardo ai precedenti iper-ammortamenti possono essere applicati anche al credito d’imposta 4.0, ove compatibili, per via delle analogie tra le agevolazioni (in tal senso, cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 e risposta a interpello n. 41/2023), tale indicazione si ritiene applicabile anche al credito d’imposta in esame.
Ne consegue che il costo della perizia ex art. 1 comma 1062 della L. 178/2020 non potrebbe rientrare nel costo agevolabile, essendo funzionale solo alla fruizione dell’agevolazione fiscale e non all’utilizzo del bene.