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Il 5.08.2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. 108/2024, noto come “Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale”. Questo provvedimento, che entra in vigore il 6.08.2024, introduce una serie di modifiche sostanziali al sistema fiscale italiano. Dalla lettura del testo definitivo vengono confermate le anticipazioni emerse nei giorni scorsi.

Il decreto apporta numerose novità, tra cui spicca la proroga della rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31.07.2024, è stato posticipato al 15.09.2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20.09.2024. In una nota a parte, inoltre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze tiene a chiarire che, contrariamente a quanto riportato da alcune testate giornalistiche, non sono attualmente in fase di valutazione o elaborazione provvedimenti finalizzati a concedere una nuova opportunità di adesione alla rottamazione-quater o ad ampliarne la portata includendo i debiti relativi all’anno 2023.

Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente dal viceministro Maurizio Leo “Accertamento sintetico 2.0” e che manda in soffitta in redditometro. Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennalmente in base agli indici ISTAT.

Un’altra modifica significativa riguarda gli avvisi bonari. A partire dal 1.01.2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, così come i termini per fornire chiarimenti all’Amministrazione Finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata è esteso anch’esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine è fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l’accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato.

Il decreto introduce anche una novità interessante riguardante una flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari. Si tratta di un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l’aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up.
I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30.06.2025, o con la maggiorazione dello 0,4% entro i 30 giorni successivi.

Il decreto introduce anche 2 nuove cause di decadenza dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l’applicazione degli ISA (circa 7,5 milioni di euro) o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta.

 

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