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Gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, oltre a sposare un’interpretazione restrittiva della norma contenuta nell’art. 1 comma 5 del DL 39/2024, sembrano non tenere conto della sua ratio, a tutela dei contribuenti in buona fede.
La vicenda verte sul disposto del citato comma 5, secondo cui “Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 […] non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

I presupposti di applicazione del comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 (e, quindi, i presupposti di disapplicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 2 del DL 11/2023) sono quindi che, alla data del 30 marzo 2024, non sia ancora “stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
Una locuzione normativa, questa, che si presta a non pochi dubbi di natura interpretativa come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Opzioni ancora possibili con spese entro il 30 marzo documentate per lavori effettuati” dell’8 giugno 2024).

Posto che la finalità del legislatore, con il comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024, è quella di “disapplicare la disapplicazione” del “blocco” delle opzioni di sconto o cessione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per le spese detraibili ai fini del superbonus e degli altri bonus edilizi, sostenute successivamente al 30 marzo 2024, che sono relative a quegli interventi che, al 30 marzo, risultano essere ancora “soltanto su carta”, ossia soltanto su titoli edilizi abilitativi ed eventuali delibere assembleari (quando relativi a parti comuni di edifici condominiali), con una inedita risposta a interpello della DRE Veneto viene negata la possibilità di optare se al 30 marzo 2024 sono state sostenute soltanto spese per prestazioni di tecnici e professionisti (seppur connesse all’intervento agevolato in quanto richieste dal tipo dei lavori – ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione – come precisato in materia di superbonus nella circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2020).

La DRE Veneto, nella risposta del 3 aprile 2024 n. 907-326/2024, ritiene infatti che “nel comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 39 del 2024 l’espressione «lavori già effettuati» sia riferibile agli interventi agevolati e non alle prestazioni di tecnici e professionisti connesse alle medesime”.
Questa interpretazione valorizza l’infelice dato letterale (“lavori già effettuati”), ma penalizza la ratio di una norma che è condivisibile, in termini di compatibilità con la tutela del legittimo affidamento dei contribuenti, solo nella misura in cui blocca CILA-S relativamente alle quali i contribuenti non avevano ancora sostenuto alcun tipo di spesa tra quelle che potevano beneficiare dell’agevolazione fiscale alla data del 30 marzo 2024.

Sempre la risposta della DRE Veneto afferma poi che “l’opzione prevista dall’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020 è ammessa per le spese sostenute prima del 30 marzo 2024, che riguardino lavori effettivamente realizzati riferiti a interventi agevolati, come individuati, dal tecnico abilitato e dal contenuto dei titoli abilitativi presentati, e nel rispetto di ogni altro requisito previsto”. In verità, la norma in argomento (art. 1 comma 5 del DL 39/2024) consente di esercitare le opzioni non soltanto per le spese sostenute ante 30 marzo 2024, ma anche per quelle sostenute successivamente a tale data, ove sia soddisfatta la condizione dell’averne sostenuta almeno una “documentata da fattura, per lavori già effettuati” alla medesima data.
Considerato che la risposta della DRE Veneto n. 907-326/2024 non è stata pubblicata, sarebbe opportuno conoscere quanto prima l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla questione.

 

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