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IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Approvato il decreto correttivo su concordato e adempimenti

Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 26 luglio 2024

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 26 luglio 2024, ha approvato in via definitiva il decreto che contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale:

  • il D.Lgs. n. 221/2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo;
  • il D.Lgs. n. 1/2024, su razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e, infine,
  • il D.Lgs. n. 13/2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il testo definitivo del decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma da quanto è emerso tra le principali novità segnaliamo:

  • fissata al 31 ottobre la scadenza per l’invio delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP;
  • ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari;
  • modifica al concordato preventivo biennale con l’introduzione di un regime di tassazione opzionale, applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15%, in base all’affidabilità fiscale del singolo contribuente. In particolare, in base alla bozza del testo:
    • per i contribuenti che nell’anno 2023 avranno raggiunto un voto almeno pari a 8 la misura dell’imposta sostitutiva sarà del 10%;
    • per i contribuenti con un voto inferiore all’8 e fino a 6, l’aliquota sarà del 12%;
    • per i contribuenti con voto insufficiente l’aliquota sarà pari al 15%.
  • proroga per la quinta rata della rottamazione-quater, scaduta il 31 luglio 2024, fino al 15 settembre 2024.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembre

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 3

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha riformato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Si ricorda che il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.

La modifica introdotta riguarda le sanzioni amministrative, che sono state rese generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

Vedi l’Approfondimento

SOCIETÀ

Come acquisire prestazioni professionali qualificate nelle start up innovative con il “work for equity”

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) regolamenta il cosiddetto “work for equity” previsto per le società che rivestono la qualifica di start up innovativa.

L’interesse per il “work for equity” nelle start up innovative nasce dall’esigenza di acquisire prestazioni professionali qualificate senza ricorrere alla liquidità, nonché di fidelizzare detti esperti coinvolgendoli nella compagine sociale.

Il work for equity può riguardare soggetti con funzione di amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi, professionisti prestatori di opere e servizi, ecc.

Vedi l’Approfondimento

CONTRIBUENTI

La nuova Guida ai servizi dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida I Servizi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Guida ai servizi che illustra come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente online.

La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, la possibilità di accedere a tanti servizi senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita IVA, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile. Gli appuntamenti in presenza restano disponibili per le questioni più complesse o per quei cittadini che possono incontrare difficoltà nell’utilizzo degli altri canali.

IVA

Anomalie dati IVA 2021: in arrivo le comunicazioni delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 luglio 2024, n. 295324

Sono in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, che segnalano a questi ultimi le eventuali differenze tra i dati fiscali delle fatture elettroniche, i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente alla stessa Agenzia delle Entrate e quelli indicati nella dichiarazione annuale IVA relativamente al periodo d’imposta 2021.

Le comunicazioni sono inviate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, e sono anche consultabili nel “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Con il Provvedimento del 15 luglio, l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le suddette informazioni, ai sensi di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Questi elementi permettono al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando quindi delle sanzioni in misura ridotta.

Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

IVA

Esenzione IVA per le associazioni della medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 luglio 2024, n. 161

Con la risposta ad interpello 26 luglio 2024, n. 161, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle fatture emesse dall’associazione di “medicina di gruppo” per il riaddebito al mero costo delle spese ai propri associati che esercitano attività sanitaria può applicarsi l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, sebbene tale disposizione, letteralmente, prenda in considerazione solo i rapporti tra consorzi e consorziati.

Il caso specifico si riferiva ad una associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano, nell’ambito della ”assistenza primaria”, ”all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta” e non svolgono attività di ”libera professione strutturata” per un orario superiore a cinque ore settimanali, che hanno concordato di assumere la forma associativa della medicina di gruppo disciplinata dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 e dall’Accordo collettivo nazionale della Medicina generale del 22 marzo 2005. L’Associazione riferiva nell’istanza di aver aperto una posizione fiscale propria, con attribuzione di codice fiscale e partita IVA, “al fine di accentrare, in capo alla stessa, tutte le spese di gestione (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.), che successivamente saranno riaddebitate agli associati”.

TRIBUTI

La sospensione feriale dei termini per il 2024

L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006). Sono inoltre sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari

Segnaliamo infine che l’art. 10, comma 1, del c.d. decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024) prevede due nuovi periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, per l’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. Trattasi in particolare di:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance).

IVA

Operatori UE: no al recupero dell’eccedenza IVA oltre i termini prescritti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 luglio 2024, n. 147

Con la risposta ad interpello 11 luglio 2024, n. 147, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, una volta decorsi i termini prescritti per azionare la procedura di rimborso mediante “portale elettronico”, disciplinata dall’art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (ovvero il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), decade la possibilità di recuperare l’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri.

Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi – previa attribuzione “retroattiva” della partita IVA, a valere dal 2017 (quindi a distanza di 7 anni) e presentazione delle dichiarazioni annuali ultratardive per gli anni dal 2017 al 2022 – del rimedio del “rimborso anomalo” al fine di ottenere la restituzione dell’imposta oltre i termini ordinari.

D’altronde, precisano le Entrate, l’attribuzione con effetto retroattivo della partita IVA italiana è possibile solo se effettuata entro un “termine ragionevole” dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.

AGEVOLAZIONI

Fondo straordinario edicole: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Decreto 11 luglio 2024

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato il Decreto del capo del dipartimento dell’11 luglio con in quale è approvatol’elenco dei beneficiari del contributo alle edicole, per le spese sostenute nel 2022, previsto dal Fondo straordinario – anno 2023.

Ciascun beneficiario potrà essere individuato nell’elenco attraverso il codice identificativo della domanda, rilasciato al momento della presentazione della stessa.

I contributi saranno erogati, al netto della ritenuta IRES o IRPEF, mediante accredito sui conti correnti dei beneficiari indicati nelle domande di accesso all’agevolazione.

CONTRIBUENTI

Il nuovo portale “interpelli” di Assolombarda

Assolombarda, l’Associazione delle imprese che operano nelle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, ha pubblicato sul suo sito internet (www.assolombarda.it/servizi/fisco/portale-interpelli) il primo “motore di ricerca” che mette a disposizione, ordinandoli per data e per materia, le risposte alle istanze di interpello presentate all’Agenzia delle Entrate da cittadini e imprese. Per agevolare la ricerca, l’utente potrà scegliere di filtrare le istanze per materia, per data o per parole chiave presenti nel testo.

Attraverso l’istituto dell’interpello i contribuenti possono chiedere all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi in relazione all’interpretazione di norme tributarie, riguardanti fattispecie concrete e personali. L’obiettivo è quello di consentire al cittadino e all’impresa la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall’Agenzia.

L’accesso all’archivio elettronico è gratuito e non è nemmeno prevista alcuna registrazione.

IMPOSTE INDIRETTE

Registrazione atti: pronti i codici tributo per il versamento delle somme che seguono i controlli

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 luglio 2024, n. 35/E

Con Risoluzione n. 35/E dell’11 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti, differenziati per tipologia di definizione.

Al fine di agevolare i contribuenti all’adempimento, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo relativo al modello F23 (terza colonna).

I nuovi codici tributo, che potranno essere indicati nel modello F24 a partire dal 22 luglio, trovano posto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

IMPOSTE SUI REDDITI

Regime lavoratori impatriati e incentivo all’esodo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 luglio 2024, n. 40/E

Con Risoluzione n. 40/E del 23 luglio l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito all’applicabilità del “regime speciale per lavoratori impatriati” alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo.

Secondo la normativa, ricorda l’Agenzia, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente, come le suddette indennità.

Dunque, il dipendente che ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal “regime speciale per lavoratori impatriati”, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, che procederà, in sede di assistenza e previa verifica dei presupposti, a riliquidare l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

Con particolare riferimento alla vicenda dell’interpello, le somme erogate ai dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette, in generale, al regime della tassazione separata fino all’importo di 1 milione di euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.

Pertanto, fino al suddetto importo, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata.

IRPEF

Residenza fiscale delle persone fisiche ante 2024: gli interessi economici prevalgono su quelli personali

Corte di Cassazione, Sentenza 18 luglio 2024, n. 19843

Con la recente sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024 la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico e quindi “fiscale” va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi nelle controversie relative ai periodi d’imposta fino al 2023. In particolare, la Corte richiama l’art 2, comma 1, lett. m), del Codice della Crisi d’impresa secondo cui il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è rappresentato dal luogo in cui lo stesso gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Ricordiamo che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023 all’art. 2 del TUIR, applicabili dal 1° gennaio 2024, i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, dalla presenza nel territorio dello Stato, nonché, salvo prova contraria, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Tali condizioni devono verificarsi, alternativamente, per la maggior parte del periodo di imposta.

Secondo la Cassazione, mancando una norma interpretativa, le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2024 non hanno valore retroattivo.

AGEVOLAZIONI

Agevolazione prima casa salva per chi non trasferisce la residenza nei 18 mesi ma rivende e ricompra

Corte di Cassazione, Ordinanza 22 luglio 2024, n. 20158

Con la recente ordinanza n. 20158 depositata il 22 luglio 2024, la Cassazione ha confermato che il contribuente persona fisica che compra un immobile abitativo nel Comune X impegnandosi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi, non perde l’agevolazione “prima casa” applicata in atto se, prima dello scadere dei 18 mesi, vende lo stesso immobile e, entro un anno, acquista un nuovo immobile abitativo “prima casa” nel Comune Y, in cui aveva già la residenza.

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il ravvedimento per le violazioni commesse dal 1° settembre

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 3

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha riformato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Si ricorda che il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.

La modifica introdotta riguarda le sanzioni amministrative, che sono state rese generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio, l’art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), del D.Lgs. n. 87/2024, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024.

Un’altra novità introdotta dal decreto è in tema di cumulo giuridico; è possibile applicare una sanzione unica e ridotta al posto della materiale sommatoria delle sanzioni relative alle singole violazioni e che viene allo stesso modo rinnovato dal decreto che modifica il sistema sanzionatorio.

Attualmente e fino al prossimo 1° settembre le due strade restano separate.

L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 viene integrato con il passaggio che segue e che rimanda alla normativa del cumulo giuridico:

“2-bis. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b- quater) e b- quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate”.

Si propone uno schema di sintesi di calcolo delle sanzioni dal 1° settembre 2024:

Violazioni commesse Sanzioni con ravvedimento Fattispecie
FINO AL 31/08/2024 DAL 01/09/2024
Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Assorbito dal punto precedente 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n.  212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravv.to dopo il PVC Assorbito dal punto successivo 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

SOCIETÀ

Il “work for equity” nelle start up innovative

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) regolamenta il cosiddetto “work for equity” previsto per le società che rivestono la qualifica di start up innovativa.

L’interesse per il “work for equity” nelle start up innovative nasce dall’esigenza di acquisire prestazioni professionali qualificate senza ricorrere alla liquidità, nonché di fidelizzare detti esperti coinvolgendoli nella compagine sociale.

Il work for equity può riguardare soggetti con funzione di amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi, professionisti prestatori di opere e servizi, ecc.

Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E dell’11 giugno 2014, si ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici.

Il processo coinvolge diversi organi societari:

  • in primis l’organo amministrativo che predispone il piano di attuazione;
  • e poi l’assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano stesso e il relativo aumento di capitale funzionale a rendere disponibile le partecipazioni o strumenti da attribuire.

Alla predisposizione e deliberazione del piano farà seguito la proposta contrattuale, che dovrà essere accettata dai beneficiari per concludere il contratto di work for equity che andrà ad integrare, e non sostituire, la disciplina tipica del contratto di lavoro o del rapporto di natura autonoma o commerciale in corso con il collaboratore. Per i dipendenti, secondo le regole del diritto del lavoro, la retribuzione deve necessariamente avere una componente fissa, non potendo essere costituita solo da una remunerazione variabile. Anche per gli amministratori non è opportuno che il loro compenso sia interamente così costituito, per evitare che il loro operato possa essere eccessivamente influenzato da tale operazione.

È previsto un trattamento fiscale di favore.

L’art. 27, comma 1, del D.L. n. 179/2012 esclude infatti da tassazione il compenso percepito da dipendenti, amministratori o collaboratori per mezzo di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi. Tali compensi non costituiscono, pertanto, reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né contributivi.

Sono parimenti esclusi da tassazione (comma 4) le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di startu p innovative o di incubatori certificati. Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all’art. 9 del TUIR.

Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.

È prevista la tassazione ordinaria della plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote ricevute a fronte di tali prestazioni.

Le agevolazioni previste per le start up sono estese anche alle PMI innovative e agli incubatori certificati.

Per Amministratori e lavoratori dipendenti il beneficio consistente nella tassazione con l’ordinaria aliquota del capital gain in luogo di quella generalmente applicata ai redditi da lavoro dipendente dell’eventuale plusvalenza realizzata tramite vendita degli strumenti finanziari, viene meno in caso di cessione alla società emittente, alla propria controllante o a società dalla stessa controllate.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 30 settembre 2024 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

Tratto da My Solution
Bientina lì, 02/08/2024
Studio Mattonai



 

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