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L’arrivo della carta docenti anche per i precari è stata una scelta obbligatoria del Governo, dettata dalle decisioni dei tribunali. Ma quanto tempo si ha a disposizione per spendere il bonus da 500 euro? Una lettrice spiega: “Sono una docente precaria che ha avuto per 3 anni contratti al 30 giugno per i quali, non essendomi mai stato riconosciuto la carta docente, ho presentato ricorso. Attualmente ho un contratto al 31 agosto A.S. 2023/24 su cui invece mi è stato riconosciuto il bonus di 500€. Leggo ovunque che il bonus docenti ha validità per massimo due anni scolastici, anche se non ne ho trovato conferma sul sito ufficiale. Chiedo quindi cortesemente conferma della effettiva durata del bonus, in particolare nel mio caso di docente precaria. Verrà rinnovato per almeno un altro anno, oppure potrebbe scadere già il 31 agosto p.v. qualora non dovessi avere un nuovo contratto? E per quanto riguarda gli arretrati dovuti, quale sarà l’effettiva durata sempre nel caso non dovessi avere un nuovo contratto?”

Carta docenti ai precari e normativa

Per rispondere al quesito posto dalla lettrice, spiega l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, è necessario esaminare la normativa che istituisce e disciplina la Carta docenti. La Carta del Docente è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, disciplinata dalla L. n. 107 del 13 luglio 2015 (cosiddetta “Buona Scuola”), che all’art. 1, comma 121, ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell’importo di €.500,00 annui, da attribuire al personale docente di ruolo per sostenerne il percorso di formazione continua e l’aggiornamento professionale.

Solo con Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023 (cosiddetto Decreto Salva Infrazioni) il beneficio dell’attribuzione della Carta del Docente, con un importo invariato di 500 euro, è stato riconosciuto anche (ed unicamente) agli insegnanti con contratto di supplenza annuale per l’anno 2023, da fruire con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il personale di ruolo.

Il limite temporale di fruizione della carta docenti precari

In attuazione dell’art. 1, comma 122, della L. 107/2015, il Governo ha emanato il D.P.C.M. del 23.09.2015, denominato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. All’art. 3 ha disposto che ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell’arco dell’anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.

A decorrere dal 02.12.2016, il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 è stato sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, che all’art 6, comma 1, recita che “6. Le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Dunque, per i soggetti individuati dalla norma (docenti di ruolo e docenti con supplenza annuale nell’a.s. 2023/24), il bonus può essere utilizzato entro 2 anni, ossia entro l’anno successivo a quello di accreditamento.

L’utilizzo delle somme riconosciute nelle sentenze

Nell’ipotesi in cui la Carta docenti sia riconosciuta da un provvedimento giudiziale, il limite di 24 mesi non può che decorrere dal momento in cui le somme vengano assegnate. Questa è la soluzione adottata espressamente, ad esempio, dal Tribunale di Cassino che nella sentenza n. 823 del 27.11.2023 sul punto recita che “Alla luce di quanto sopra, pertanto il Ministero Dell’istruzione e del Merito deve essere condannato a costituire in favore dei ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all’art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione”.

Alla luce di quanto si è sin qui detto, la nostra lettrice potrà utilizzare il bonus attribuito per l’anno scolastico 2023/24 entro 2 anni, dunque entro il 31 agosto 2025, mentre per le somme riconosciute in sentenza avrà 24 mesi di tempo dalla costituzione della carta.

 

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