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Prossimamente saranno disponibili le nuove istruzioni dell’INPS per il 2024 riguardanti il beneficio fiscale per i contratti di solidarietà approvati quest’anno.
Ogni anno, la legge prevede una riduzione del 35% dei contributi per i lavoratori che subiscono una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%, per la durata del contratto e fino a un massimo di 24 mesi.
Nel frattempo, l’INPS ha annunciato che è ancora possibile recuperare le risorse per coloro che hanno diritto al beneficio fiscale per i contratti di solidarietà del 2019.
In questa guida dettagliata spiegheremo a chi spetta, come funziona e come si applica il beneficio fiscale per i contratti di solidarietà del 2024, secondo le nuove istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro.

COSA È IL BENEFICIO FISCALE PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Il beneficio fiscale per i contratti di solidarietà è una misura legata alla firma di contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). La riduzione dei contributi ammonta al 35% del contributo dovuto dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
Il beneficio viene riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un massimo di 24 mesi.
In questo articolo spiegheremo cos’è, come funziona e come richiedere il beneficio fiscale per i contratti di solidarietà del 2024.

COSA PREVEDONO I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
I contratti di solidarietà (CdS) sono strumenti di integrazione salariale basati su un accordo tra un’azienda e le organizzazioni sindacali. Questi contratti prevedono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di preservare l’occupazione e evitare una perdita totale della retribuzione dei lavoratori. I contratti di solidarietà possono assumere due forme differenti:
contratti di solidarietà difensivi, quando sono finalizzati a mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale, e contratti di espansione (ex contratti di solidarietà espansivi), quando puntano a favorire nuove assunzioni all’interno dell’azienda. I dettagli saranno spiegati in questa guida.
Per i contratti di solidarietà difensivi è prevista una riduzione del 35% dei contributi a carico del datore di lavoro. In attesa delle istruzioni del Ministero del Lavoro su come richiedere i benefici fiscali del 2024 per le aziende ammesse ai contratti di solidarietà, scopriamo insieme le regole che stabiliscono a chi spettano e come funzionano.
CHI HA DIRITTO AL BENEFICIO FISCALE NEL 2024
In attesa delle istruzioni dell’INPS per il 2024, precisiamo che sono beneficiarie della riduzione contributiva, alternativamente, le aziende che:
hanno stipulato un contratto di solidarietà in conformità con il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;
sono state coinvolte in un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.
Tutte queste aziende devono essere in regola con i pagamenti dei contributi e rispettare gli accordi economici e collettivi.
COME FUNZIONA IL BENEFICIO FISCALE NEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Il beneficio fiscale viene riconosciuto sui contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per tutta la durata del contratto stesso e, comunque, per un massimo di 24 mesi nell’arco quinquennale mobilità.
Il beneficio si applica sui contributi a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. La riduzione contributiva corrisponde al 35% dei contributi a carico del datore di lavoro.
Per quanto riguarda la verifica dei pagamenti supplementari integrativi CIGS, dettagli ulteriori verranno forniti dall’INPS attraverso una circolare specifica per il 2024 ma probabilmente:
sarà possibile usufruire del beneficio solo per le aziende autorizzate con periodi CIGS relativi ai contratti di solidarietà conclusi entro una data specifica da stabilire. Queste aziende potranno beneficiare delle riduzioni contributive attraverso operazioni specifiche;
il pagamento supplementare integrativo effettuato dalle aziende autorizzate deve essere fatto entro sei mesi dalla fine del periodo paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data della concessione stessa, se successiva, pena la decadenza.
Per quanto riguarda l’effettiva misura della riduzione contributiva da calcolare, gli importi indicati nelle direttive direttoriali comunicate alle aziende interessate costituiscono il massimo dell’incentivo fruibile. Entro questi limiti sarà possibile calcolare solo le somme effettivamente dovute, in base alle indicazioni che verranno fornite tramite circolare INPS specifica per il 2024 (di cui vi terremo aggiornati).
Ma nello specifico, quali contributi vengono ridotti?
CONTRIBUTI AMMESSI ALLA RIDUZIONE
La riduzione contributiva legata al beneficio fiscale per i contratti di solidarietà:
deve essere applicata ai contributi versati per ogni dipendente interessato alla diminuzione dell’orario di lavoro, come previsto dal contratto stesso;
deve essere calcolata per ogni periodo paga compreso nel periodo autorizzato ad usufruire del beneficio;
si applica al periodo segnalato nella dichiarazione dei contributi relativamente all’orario effettuato da ogni lavoratore.
Di conseguenza, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che ha un orario ridotto superiore al 20% rispetto a quello contrattuale in quel mese.
CONTRIBUTI NON AMMESSI ALLA RIDUZIONE
Le seguenti forme contribute dovute dai datori di lavoro non sono soggette alla riduzione fiscale prevista per i contratti di solidarietà:
il contributo stabilito dall’articolo 25, comma 4 della Legge n.845 del 21 dicembre 1978, pari allo 0,30% dello stipendio imponibile;
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare o ai fondi assistenziali sanitari stabilito dalla Legge n.166 del 1 giugno 1991;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo stabilito dall’articolo 1, comma 8 e comma 14 del Decreto Legislativo n.182 del 30 aprile 1997;
il contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo”, se dovuto;
il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato delle indennità terminative” stabilito dall’articolo 2120 del codice civile, se dovuto.

 

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