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Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 maggio 2024 adegua il già esistente Fondo di Solidarietà Bilaterale per le attività professionali alla riforma degli ammortizzatori sociali in vigore dal 2022. Questo provvedimento nasce dall’esigenza di fornire tutele adeguate ai lavoratori del settore professionale, in linea con le normative previste dal Decreto Legislativo n. 148 del 2015 e successivi aggiornamenti.

Stante la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024, si presume che le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 24 luglio 2024.

Tuttavia, l’Inps con proprio Messaggio del 19 luglio 2024, n. 2651, fornendo le prime indicazioni in materia, pur riprendendo il concetto della cosiddetta vacatio legis precisa che le previsioni normative sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.

Istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato istituito presso l’Inps, secondo quanto previsto dall’art. 26 e seguenti del D. Lgs. n. 148/2015. Il Fondo, privo di personalità giuridica autonoma, è gestito dall’Inps con l’obbligo di bilancio in pareggio e può erogare prestazioni solo entro i limiti delle risorse disponibili.

Finalità del Fondo di solidarietà bilaterale

Il Fondo ha l’obiettivo di garantire un supporto economico ai dipendenti del settore professionale in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le causali previste dalla normativa vigente. Gli apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio sono computati per il raggiungimento della soglia dimensionale necessaria.

Prestazione

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali prevede l’erogazione di un assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause ordinarie o straordinarie previste dalla legislazione in materia di integrazione salariale.

La misura è destinata ai lavoratori dipendenti, inclusi quelli assunti con contratto di apprendistato, ma esclude i dirigenti.

Nel caso di periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro che vedano coinvolti apprendisti, il relativo periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Per gli apprendisti con contratto di apprendistato di primo livello o di alta formazione, la sospensione o riduzione dell’orario non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo, che può essere ridefinito secondo le disposizioni normative.

CATEGORIA DETTAGLI
Destinatari Lavoratori dipendenti (esclusi dirigenti), inclusi apprendisti
Tipologia di Prestazione Assegno di integrazione salariale
Causali Cause ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. n. 148/2015
Apprendisti Proroga del periodo di apprendistato proporzionale alle ore di integrazione salariale fruite
Formazione Apprendisti Ridefinizione del percorso formativo per garantire il completamento

 

Finanziamento

Il finanziamento del Fondo avviene tramite contributi ordinari e addizionali, calcolati sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il contributo ordinario varia in base al numero di dipendenti occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della domanda:

  • 0,50% per datori di lavoro con fino a 5 dipendenti, due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
  • 0,80% per datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
  • 1% per datori di lavoro con più di 15 dipendenti, due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale viene applicato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Numero Dipendenti Contributo Ordinario Ripartizione Contributo Addizionale
Fino a 5 0,50% 2/3 datore di lavoro, 1/3 lavoratore 4%
Più di 5 fino a 15 0,80% 2/3 datore di lavoro, 1/3 lavoratore 4%
Più di 15 1% 2/3 datore di lavoro, 1/3 lavoratore 4%

 

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato

domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di finanziamento si riduce in misura pari al 40%.

Misura e durata dell’assegno

L’importo dell’assegno di integrazione salariale corrisponde alla prestazione di integrazione salariale prevista dalla normativa vigente, fermo restando il valore corrispondente al massimale applicabile.

I limiti di durata delle prestazioni variano a seconda della dimensione dell’azienda e delle causali di intervento:

  • fino a 15 dipendenti: durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile;
  • più di 15 dipendenti: durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie, mentre per le causali straordinarie si osservano le disposizioni di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 148/2015;
  • massimo 24 mesi: per unità produttiva in un quinquennio mobile.

Per accedere alla prestazione, i lavoratori devono avere un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni presso l’unità produttiva. Inoltre, durante il periodo di integrazione salariale, è richiesta la partecipazione a percorsi di riqualificazione.

CRITERIO DETTAGLI
Durata Massima (fino a 15 dipendenti) 26 settimane per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile
Durata Massima (più di 15 dipendenti) ·         26 settimane per causali ordinarie;

·         per causali straordinarie, conformità ai limiti art. 22 D. Lgs. 148/2015 (riorganizzazione aziendale 24 mesi, crisi aziendale 12 mesi, contratto di solidarietà 24 mesi sino ad un massimo di 36 mesi)

Durata Massima per Unità Produttiva 24 mesi in un quinquennio mobile

 

Procedura di accesso

Ai fini dell’accesso alla prestazione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali delle parti firmatarie dell’accordo del 27 dicembre 2022 le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

Le domande devono essere presentate seguendo le disposizioni compatibili dell’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 e sono valutate dal comitato amministratore del Fondo in base all’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle disponibilità finanziarie del Fondo.

Codici di autorizzazione Inps

Con Messaggio n. 2651/2024, l’Inps chiarisce che dalla competenza del mese di luglio 2024, verrà rimosso centralmente dalle posizioni, individuate il c.a. “0J”, relative ai datori di lavoro che in precedenza applicavano la contribuzione FIS per mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali per l’accesso al Fondo di solidarietà per le attività professionali. Pertanto, verrà loro attribuito il codice autorizzazione “0S”.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i predetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’Inps di competenza per consentire l’attribuzione dei c.a. “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

N.B. Ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato

 

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