Lo scorso 12 luglio le rappresentanze datoriali Legacoop e Agci e le OO.SS. dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil e il Coordinamento nazionale dei dirigenti di azienda delle imprese cooperative hanno sottoscritto l’Accordo di rinnovo del CCNL 30 settembre 2013 applicabile ai dirigenti di imprese cooperative scaduto il 31 dicembre 2014. La decorrenza della nuova disciplina (fatte salve le specifiche decorrenze previste per taluni istituti) è stata fissata al 1° gennaio 2024, con scadenza al termine del triennio, al 31 dicembre 2026.

Due le previsioni di carattere economico da segnalare: in primo luogo l’incremento dei minimi retributivi distribuito in tre tranche da corrispondere rispettivamente da agosto 2024, da gennaio 2025 e da gennaio 2026; cui si aggiunge la previsione di un’indennità forfetaria una tantum da erogare in due soluzioni. Per effetto dei sopracitati incrementi i nuovi importi della retribuzione base conglobata mensile sono i seguenti: 4.490 euro a decorrere dal 1° agosto 2024, 4.790 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, infine, 4.990 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026. Gli incrementi retributivi relativi al triennio 2024-2026 possono essere assorbiti dagli incrementi delle retribuzioni di fatto già corrisposti da gennaio 2015 in poi, qualora siano stati concessi a titolo di anticipazione sui futuri incrementi contrattuali o ne sia stata altrimenti prevista l’assorbibilità.

Con riferimento invece all’una tantum, la sua previsione fa riferimento al periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2023 e consiste in un importo pari a 2.000 euro complessivi, da distribuire come segue: 1.000 euro con la retribuzione di settembre 2024 e i restanti 1.000 con la retribuzione di luglio 2025. Si precisa che tali importi sono riservati ai dirigenti in forza alla data del 31 dicembre 2023 e tuttora in servizio al 12 luglio 2024.

Le Parti hanno inoltre previsto che, salvo manifesta volontà contraria espressa dal dirigente, dal cedolino paga di settembre 2024 sarà trattenuto un importo una tantum pari a 150 euro, a titolo di contributo per le spese contrattuali.

Sul versante normativo si segnala la ridefinizione dell’indennità supplementare spettante al dirigente in caso di licenziamento non giustificato. Le Parti hanno infatti stabilito che, laddove in esito alle procedure di conciliazione (art. 23 del CCNL) o di arbitrato irrituale (art. 24 del CCNL) il licenziamento risulti ingiustificato, al dirigente competa un’indennità supplementare fissata nelle seguenti misure: da 3 a 6 mensilità per anzianità fino a 3 anni; da 6 a 11 mensilità per anzianità maggiore di 3 anni e fino a 7; da 11 a 14 mensilità per anzianità maggiore di 7 anni e fino a 11; da 14 a 20 mensilità per anzianità maggiore di 11 anni e fino a 15; da 20 a 24 mensilità per anzianità maggiore di 15 anni. Tale indennità, lo ricordiamo, non rientra nella base di computo del trattamento di fine rapporto, né degli altri istituti contrattuali e di legge.

Modificati parzialmente infine i termini del periodo di preavviso in caso di licenziamento o di dimissioni. Aumentato da 2 a 4 anni lo scaglione iniziale di anzianità di servizio entro il quale la durata del preavviso è pari a 7 mesi, mantenendo poi i 15 giorni di durata aggiuntiva per ogni anno di anzianità successivo al quarto, entro il limite massimo di 5 ulteriori mesi di durata (12 complessivi), come già previsti dal CCNL in vigore.