Con il provv. n. 305765 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,6668% la percentuale effettivamente fruibile del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno. La ris. n. 39, sempre di ieri, ha poi istituito il codice tributo “7034” per l’utilizzo in compensazione del bonus.

L’art. 16 del DL 124/2023 convertito ha previsto il citato credito per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. Il decreto 17 maggio 2024 ha poi definito le disposizioni attuative. Con il provv. n. 262747/2024, l’Agenzia ha stabilito contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione da presentare (si veda “Da oggi l’invio delle comunicazioni per il bonus ZES unica Mezzogiorno” del 12 giugno).

In base all’art. 5 comma 4 del decreto 17 maggio 2024, per rispettare il limite di spesa, l’ammontare massimo del bonus fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provv. dell’Agenzia, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
L’ammontare totale dei bonus richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al 17,6668% (1.670.000.000 / 9.452.741.120) dell’importo del credito richiesto.

Come anticipato, la ris. n. 39 ha poi istituto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del bonus, tramite F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. Il codice “7034”, denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”, va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate, pena lo scarto del modello F24.