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Alla ripresa della scuola si riattiva l’indennità di frequenza? Sì, ma non accade in automatico. Bisogna infatti rinnovare la richiesta all’INPS. In questo post vediamo in che modo e come funziona la procedura. (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Alla ripresa della scuola si riattiva l’indennità di frequenza? La domanda

Per rinnovare l’indennità di frequenza, i genitori del minore devono presentare una domanda all’INPS entro il mese di settembre. Questa domanda è denominata “Ricostituzione per motivi documentali”.

Documentazione necessaria

I genitori devono dichiarare annualmente:

  • Redditi percepiti: nell’anno precedente e in corso.
  • Iscrizione e frequenza: conferma dell’iscrizione e della frequenza per l’anno scolastico in corso, con allegato il certificato di frequenza scolastica.

Modalità di presentazione

La domanda può essere presentata tramite:

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Verifica e controllo del pagamento dell’indennità di frequenza

Per controllare lo stato del pagamento dell’indennità di frequenza, è necessario accedere al fascicolo previdenziale INPS. Questo accesso richiede l’utilizzo dello SPID del minore.

Una volta effettuato l’accesso:

  • Selezionare l’opzione Prestazioni – Pagamenti dal menu a sinistra.
  • Questo permetterà di visualizzare lo stato dei pagamenti e eventuali arretrati o aggiornamenti necessari.

Verifica dell’ICRIC

È importante controllare anche se è obbligatorio inviare il modello ICRIC, che può essere necessario per alcuni casi specifici legati all’indennità.

Cos’è l’indennità di frequenza?

L’indennità di frequenza è un beneficio finanziario istituito nel 1990, destinato ai minori di 18 anni che presentano condizioni di disabilità. Questo sostegno è stato introdotto per aiutare le famiglie a coprire le spese collegate alla frequenza scolastica o alle attività terapeutiche e di riabilitazione.

Condizioni di concessione

A differenza dell’indennità di accompagnamento, l’indennità di frequenza stabilisce un limite di reddito annuo (del beneficiario) che non deve essere superato per poter ricevere il beneficio.

Beneficiari e servizi supportati

L’indennità è disponibile per:

  • Minori frequentanti scuole di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e centri di formazione professionale, purché riconosciuti e convenzionati.
  • Minori che partecipano a programmi terapeutici in centri specializzati, sia pubblici che privati, riconosciuti e operanti sotto convenzione.

Criteri di ammissibilità

Per qualificarsi all’indennità di frequenza, i minori devono soddisfare specifiche condizioni:

  • Età massima: non superiore ai diciotto anni.
  • Cittadinanza e residenza: italiana, o essere cittadini UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari con residenza legale in Italia.
  • Condizioni di salute: riconoscimento come “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”.

Tipi di frequenza supportati

Il minore deve frequentare una delle seguenti istituzioni:

  • Scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado, compresi asili nido.
  • Centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, convenzionati, per il reinserimento sociale.
  • Centri ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione.

Condizioni finanziarie

  • Limiti di reddito: per l’anno 2024, il reddito annuo non deve superare 5.725,25 euro.
  • Assenza di ricovero continuativo: il minore non deve essere ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

Dichiarazione annuale

Ogni anno, i titolari dell’indennità devono inviare all’INPS una dichiarazione periodica che certifichi la sussistenza dei requisiti di legge, garantendo così la continuità del beneficio.

Come si ottiene l’indennità di frequenza

Per ottenere l’indennità di frequenza, è essenziale sottoporsi a un accertamento sanitario effettuato dalle competenti commissioni mediche. Questo processo verifica i requisiti sanitari del minore attraverso una valutazione dettagliata.

Documentazione necessaria

Il procedimento richiede la presentazione di una certificazione medica specifica, che deve includere:

  • Una diagnosi chiara e precisa della condizione del minore.
  • Una dichiarazione che identifichi il minore come avente “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o con “perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”.

Inserimento della domanda

  • Codice univoco: Ottenuto dal medico, va inserito nella domanda di accertamento sanitario.
  • Compilazione dei dati amministrativi: necessari per la liquidazione della prestazione, inclusi quelli relativi alla frequenza scolastica.
  • Presentazione della domanda: tramite il servizio online “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario”.

Conclusione del procedimento

Una volta confermati i requisiti sanitari e di diritto, l’INPS erogherà la prestazione economica. La verifica e l’approvazione della domanda sono passaggi importanti per assicurare il sostegno finanziario al minore.

Quando viene erogata l’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza viene concessa a partire dal primo giorno del mese successivo all’inizio del trattamento terapeutico, riabilitativo o del corso scolastico, a condizione che il minore abbia già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari.

Durata del beneficio

La corresponsione dell’indennità è limitata alla durata effettiva del trattamento o del corso frequentato dal minore e termina nel mese successivo alla conclusione della frequenza.

Condizioni per la continuazione

Il diritto all’indennità è subordinato alla condizione dell’effettiva frequenza del minore. Se gli accertamenti dimostrano che questa condizione non è stata soddisfatta, il beneficio può essere revocato. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di revoca.

Recupero delle somme indebitamente percepite

In caso di percezione dell’indennità senza il prescritto requisito della frequenza o di mancata comunicazione delle variazioni da parte del rappresentante legale del minore, l’INPS può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

Qual è l’importo dell’indennità di frequenza?

L’importo dell’indennità di frequenza per il 2024 è fissato a 333,33€ al mese. Questa prestazione è concessa per un massimo di 12 mensilità annuali. Il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio della frequenza scolastica, terapeutica o di formazione e continua fino al mese successivo alla cessazione della frequenza.

Per essere idonei a ricevere l’indennità, i beneficiari devono rispettare determinati limiti di reddito. Per l’anno 2024, il reddito annuo non può superare 5.725,25 euro. Questi limiti includono tutti i redditi valutabili ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, escludendo la casa di abitazione e il valore dell’indennità stessa. Se il beneficiario rispetta il requisito reddituale, l’indennità viene erogata sempre in misura piena, garantendo un supporto continuo e adeguato ai minori che ne hanno diritto.

Alla ripresa della scuola si riattiva l’indennità di frequenza
Nell’immagine un bambino con la sua mamma prima del rientro a scuola.

FAQ (domande e risposte)

Quando si riattiva l’indennità di frequenza?

L’indennità di frequenza si riattiva alla ripresa della scuola ogni anno, ma questo non avviene automaticamente. I genitori o tutori dei minori devono presentare una nuova richiesta all’INPS per riattivarla. La domanda, chiamata “Ricostituzione per motivi documentali,” deve essere presentata nel mese di settembre e deve includere i redditi percepiti nell’anno precedente ed in corso, nonché una conferma dell’iscrizione e frequenza al nuovo anno scolastico.

Come si rinnova l’indennità di frequenza?

Per rinnovare l’indennità di frequenza, è necessario compilare e presentare la domanda di Ricostituzione per motivi documentali all’INPS, allegando il certificato di frequenza della scuola. Questa domanda può essere presentata tramite un patronato di zona o direttamente online attraverso le credenziali INPS del minore, accedendo alla sezione “Domande di prestazioni pensionistiche.”

Cosa verificare per l’indennità di frequenza?

È importante verificare che tutti i documenti necessari siano stati correttamente presentati e che non ci siano stati cambiamenti nelle condizioni che potrebbero influenzare l’ammontare o la qualificazione per l’indennità. Inoltre, bisogna controllare il pagamento della pensione di invalidità attraverso il fascicolo previdenziale INPS, utilizzando lo SPID del minore, e assicurarsi di inviare il modello ICRIC se richiesto.

Quali dichiarazioni sono necessarie annualmente?

Ogni anno, entro il 31 marzo, è necessario presentare una dichiarazione periodica all’INPS per confermare la persistenza delle condizioni che permettono di ricevere l’indennità. Questa dichiarazione deve essere presentata dagli invalidi civili totali e parziali che ricevono l’indennità di frequenza o un assegno mensile.

Come si presenta la dichiarazione periodica?

La dichiarazione periodica deve essere inviata all’INPS esclusivamente online. Gli interessati possono rivolgersi a un CAAF o a un professionista abilitato per trasmettere i dati, oppure possono utilizzare il PIN personale per inviare la dichiarazione direttamente attraverso il portale INPS. Inoltre, i titolari di indennità di frequenza devono compilare il modello ICRIC se è richiesta una verifica dello stato di ricovero.

Qual è l’importo dell’indennità di frequenza?

L’importo dell’indennità di frequenza per il 2024 è di 333,33€ al mese e viene erogato per un massimo di 12 mensilità all’anno. Questo importo è condizionato al rispetto di limiti di reddito specifici, che per il 2024 non devono superare 5.725,25 euro. I redditi considerati includono tutte le entrate calcolate ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, esclusa la casa di abitazione e l’importo stesso dell’indennità di frequenza.

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