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Cambiano i requisiti per l’abitabilità degli immobili con le modifiche al testo del decreto Salva casa. Ridotte sia le superfici minime che l’altezza. Per l’entrata in vigore delle misure si dovrà attendere l’approvazione definitiva da parte del Senato

Dopo aver ottenuto il via libera dell’Aula della Camera il 19 luglio, la legge di conversione del decreto Salva casa passerà al Senato per l’approvazione definitiva.

Sono tante le novità inserite nel corso dell’iter parlamentare al testo originario del provvedimento del governo.

Tra queste ci sono quelle che modificano i requisiti per l’abitabilità degli immobili.

Saranno ridotti i limiti di altezza e di superficie necessari per favorire il riutilizzo degli spazi degli edifici.

Decreto Salva casa: i nuovi requisiti per l’abitabilità

Quali saranno i nuovi requisiti per l’abitabilità degli edifici, dopo l’approvazione definitiva del decreto Salva casa?

Le modifiche approvate nel testo che ha ottenuto ieri l’approvazione dell’Aula vengono ridotte sia l’altezza, sia la superficie minima per l’ottenimento dello status.

Le nuove modifiche si aggiungono ai diversi interventi che favoriscono la semplificazione per sanare le irregolarità così come lo stesso iter previsto.

Tornando ai requisiti previsti per l’abitabilità, non è stata approvata la completa riforma al decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, rubricato come “modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione.”

Nel testo è però previsto un primo intervento per favorire il riutilizzo degli spazi degli edifici, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di abitazioni.

Il limite di altezza per permettere all’immobile di ottenere l’abitabilità passa da 2,70 a 2,40 metri.

Vengono inoltre previste riduzioni alla superficie minima:

  • 20 anziché 28 metri quadri per i monolocali;
  • 28 anziché 38 metri quadri a per i bilocali.

Sulle misure è prevista una tolleranza del 2 per cento, ovvero di 2 centimetri ogni metro, che permette un’ulteriore riduzione di 40 centimetri nel caso dei monolocali e di 56 centimetri per i bilocali.

Sebbene per ottenere l’abitabilità sia comunque necessaria la presentazione di un progetto in grado di garantire il miglioramento delle caratteristiche legate alla salute, le modifiche incidono in modo netto sui requisiti al momento in vigore.

Decreto Salva casa: abitabili anche i sottotetti

La modifica relativa all’altezza necessaria per ottenere l’abitabilità dell’immobile rientra tra gli interventi per rendere abitabili i sottotetti.

L’ultimo “piano” degli edifici, compreso tra il tetto e il solaio, nella maggioranza dei casi non può essere considerato abitabile in quanto non rispetta proprio il requisito dell’altezza.

I locali sono inoltre spesso privi di finestre e accessibili a volte come proprietà condominiali.

Con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto Salva casa, approvata dall’Aula della Camera, la “palla” passerà alle regioni che saranno chiamate a legiferare su immobili con altezza inferiore a 2,70 metri.

Tra le modifiche al testo originario è infatti previsto da un lato la possibilità di recupero abitativo dei sottotetti, dall’altro la possibilità spostare la residenza in edifici con altezza inferiore al limite di altezza prima indicato.

Il requisito minimo da considerare sarà quindi l’altezza di 2,40 metri. Inoltre sarà possibile considerare i sottotetti come abitazioni ad uso residenziale, anche se originariamente fosse previsto un uso diverso.

Non sarà però possibile modificare la forma o la superficie dell’area presente nella parte inferiore del sottotetto.

Si potrà però modificare il volume, ad esempio abbassando il solaio. Le misure saranno approvate con il voto al Senato, che dovrà avvenire entro il 28 luglio prossimo.

 

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