Nella risposta a interpello n. 158, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una srl, esercente attività di vendita e fornitura di energia elettrica e gas, che pone un dubbio sulle modalità di determinazione del contributo di solidarietà introdotto dall’art. 1 commi da 115 a 119 della L. 197/2022.

Il contributo di solidarietà, a carico delle imprese del settore energetico, consiste nel pagamento di un’imposta del 50% sulla quota del reddito relativo al periodo d’imposta antecedente al 1° gennaio 2023 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi dei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, e non può superare il 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

La società istante si chiede se, per il computo del patrimonio netto, possa non rilevare il saldo attivo della rivalutazione effettuata ex art. 110 del DL 104/2020, con riconoscimento fiscale e affrancamento della riserva, almeno per la quota corrispondente agli ammortamenti non ancora effettuati.
Il caso, apparentemente, non sarebbe diverso da quello oggetto della risposta n. 339/2023, nella quale era stato affermato che la riserva da cash flow hedge contabilizzata da un soggetto IAS adopter non dovesse concorrere al valore del patrimonio netto rilevante ai fini del contributo di solidarietà.

L’Agenzia ritiene, invece, che la riserva di rivalutazione non possa essere assimilata alla riserva da cash flow hedge, a causa della natura del tutto diversa che assume (la riserva da cash flow hedge, infatti, è alimentata da componenti temporanee destinate a essere girate a Conto economico in esercizi successivi).
Inoltre, l’art. 5 del DL 34/2023, poi soppresso, si era limitato a disciplinare (sancendone l’esclusione) i soli utilizzi della riserva in sospensione d’imposta ai fini del concorso alla formazione del reddito imponibile, così confermando implicitamente la rilevanza della posta ai fini del valore complessivo del patrimonio netto.