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Per la professione

 

Revisione del sistema sanzionatorio tributario

Decreto legislativo 14/6/24, n. 87 (G.U. n. 150 del 28/6/24)

Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9/8/23, n. 111), provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario per raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem e, al contempo, di ridurre l’afflittività delle sanzioni, amministrative, penali e tributarie.

Il decreto modifica i decreti legislativi nn. 74 del 2000, 471 e 472 del 1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo, ed è composto da 7 articoli.

Le principali novità introdotte riguardano:

  • Crediti inesistenti e non spettanti ed il loro utilizzo – il decreto introduce all’articolo 1, comma 1, del D. lgs. 74/2000 due nuove lettere, g-quater) e g-quinquies), le quali, per le finalità di cui al medesimo decreto, precisano, rispettivamente, la definizione di “crediti inesistenti” e di “crediti non spettanti”.
  • Non punibilità – la riforma recepisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia di non punibilità. Maggiore severità in caso di comportamenti fraudolenti oppure omissivi.
  • Omesso versamento – i reati di omesso versamento delle ritenute e di omesso versamento IVA (articolo 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/00) si realizzano al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’eventuale decadenza della rateazione, con debito residuo inferiore a 75.000 euro, non determina il verificarsi del reato di omesso versamento delle ritenute e omesso versamento IVA.
  • Sequestro finalizzato alla confisca – non si potrà procedere sequestro finalizzato alla confisca se non in presenza di rischi concreti di dispersione del patrimonio.
  • Recidiva – qualora il contribuente, dopo 3 anni dalla condanna passata in giudicato o divenuta inoppugnabile, compia una violazione analoga a quella precedente, gli verrà inflitta una sanzione raddoppiata.
  • Sanzioni in caso di omessa e infedele dichiarazione dei redditi – in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni massime sono ridotte dal 140% al 120% delle imposte dovute.
  • Ravvedimento operoso – possibile applicare, anche in caso di ravvedimento operoso, il “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dal nuovo articolo 12 del Dlgs n. 472/1997.

 

IRAP – struttura organizzata e autonoma

Cassazione n. 16290 del 16/6/24

Ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.

Tale principio ha trovato plurime attuazioni in tema di professionisti che svolgano, in tutto o in parte, la propria attività per società di revisione e di consulenza, in casi del tutto analoghi al presente, ove il professionista svolge un’attività di consulenza per una società, di cui è socio, peraltro in misura molto ridotta; in tali arresti è stato affermato il principio per cui l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente), non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione.

Irrilevante la circostanza che la contribuente detenesse all’epoca una quota di partecipazione nel capitale sociale della società di revisione: infatti, in ogni caso la titolarità e la responsabilità di tale autonoma organizzazione faceva capo ad un soggetto diverso dalla contribuente.

 

Per gli immobili

 

Superbonus – plusvalenze

Agenzia delle entrate, circolare n. 13 del 13/6/24

La plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni (legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 64 a 67) configura un reddito diverso se non conseguito nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice. Sono fuori dall’ambito di applicazione le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

 

Diritti reali di godimento – costituzione e cessione

Risposta a interrogazione 5-02424 del 29/5/24

L’articolo 1, comma 92, lett. b), della legge n. 213/2023 modificando l’articolo 67, comma 1, lett. h), del Tuir, ha disposto, a decorrere dal 1/1/24, la tassazione, quali redditi diversi, degli importi percepiti da una persona fisica non imprenditore per effetto della cessione o costituzione anche dei diritti reali di godimento diversi dall’usufrutto.

Senonchè, la norma non può che applicarsi alle fattispecie negoziali perfezionatesi successivamente alla data di entrata in vigore della novella normativa.

 

Superbonus –corretta imputazione – bonifico

Agenzia delle entrate, risposta n. 137 del 20/6/24

Il condomino incaricato ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso ha effettuato i pagamenti mediante bonifici bancari che sono stati disposti tramite home banking sabato 30/12/23. Sarà possibile accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31/12/23.

 

Superbonus –enti ecclesiastici iscritti al RUNTS

Agenzia delle entrate, risposta n. 138 del 20/6/24

Un ente iscritto al RUNTS che, pur possedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’iscrizione alla predetta Anagrafe delle ONLUS non si sia iscritto acquisendone la relativa qualifica, non può accedere al Superbonus.

 

Bonus prima casa under 36 – indicazioni

Agenzia delle entrate, circolare n. 14 del 18/6/24

Il decreto-legge 30/12/23, n. 215 (Milleproroghe), convertito dalla legge 23/2/24, n. 18, ha prorogato i termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti “under 36” e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra l’1/1 e il 29/2/24 (articolo 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies). Per fruirne occorre rendere una dichiarazione al notaio (anche dopo il 31 dicembre 2024 ma entro il termine di utilizzo del credito d’imposta) in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti.

 

Varie

 

Prestazioni aggiuntive del personale sanitario – imposta sostitutiva

Articolo 7 D.L. 7/6/24, n. 73(G.U. n.132 del 7/6/24

Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%:

  • i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del CCNL dell’Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23/1/24, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 218, della legge n. 213/2023;
  • i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 20192021, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 219, della legge n. 213/2023.

Le imposte sostitutive sono applicate dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dall’8/6/24.

 

Faq– flat tax incrementale – versamento imposta sostitutiva

Agenzia delle entrate, Faq pubblicate il 14/6/24

Possono essere applicati anche alla flat tax incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022: 1. l’istituto della rateazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9/7/97, n. 241 2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40%), previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7/12/01, n. 435 3. il differimento del versamento al 31/7/24 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12/2/24, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione. Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

 

Compensazione di crediti – procedure

Agenzia delle entrate, circolare n. 16 del 28/6/24

L’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con i commi da 94 a 98, introduce misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti. In tema di compensazione dei crediti fiscali, è successivamente intervenuto l’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni.

Fornite le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione.

 

Soggetti che offrono servizi di pubblica utilità – fatture elettroniche

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 278182 del 27/6/24

Gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio.  La comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2023

Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 25/6/24

Forniti chiarimenti sulle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9 bis decreto-legge n. 50 del 2017 in applicazione per il periodo d’imposta 2023.

 

 



 

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