L’INPS ha indicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024. La quota dell’aliquota della contribuzione è aumentata dello 0,20% ed è pari al 29,99%, di cui 21,15% a carico del concedente e l’8,84% a carico del concessionario.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i versamenti contributivi 2024
Per la determinazione della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari si applicano le disposizioni dell’articolo 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, e dell’articolo 7 della L. 2 agosto 1990, n. 233.
Mentre per le aliquote contributive di finanziamento si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2024 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della L. n. 296/2006.
Pertanto, l’aliquota per l’anno 2024 risulta così determinata:
- 29,99%, di cui 21,15% a carico del concedente e l’8,84% a carico del concessionario.
Riduzione degli oneri sociali
Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001).
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
- Assegni familiari: 0,43%;
- Tutela maternità: 0,03%;
- Disoccupazione: 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361 e 362, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della L. n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come di seguito:
- Aliquota disoccupazione: 2,75%;
- Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005: 1,00%.
Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nelle seguenti misure:
- Assistenza Infortuni sul Lavoro: 10,125%;
- Addizionale Infortuni sul Lavoro: 3,1185%.
Con la deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL n. 65 del 26 settembre 2023, approvata con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, dell’8 novembre 2023, per l’anno 2024, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,11%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.
Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024
L’articolo 1, comma 45, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), prevede che:
“A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2024 risultano così quantificate:
- Non svantaggiati: dovuto 100%;
- Montani: dovuto 25%;
- Svantaggiati: dovuto 32%.
Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento
I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2024 sono il:
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare tramite il sito istituzionale www.inps.it potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF”.
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