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Con il decreto del 4 luglio 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato le linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Il credito d’imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. I certificatori possono già inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Le linee guida pubblicate dal MIMIT rappresentano un compendio normativo-documentale completo che forniscono indicazioni generali e trasversali sui criteri da seguire nella certificazione dei crediti d’imposta.

Le linee guida sono suddivise in quattro sezioni principali:

1) ricerca e sviluppo: in questa sezione ci si concentra sulle attività di ricerca e sviluppo dal 2020 in poi, disciplinate dall’art. 1, c. 200 della legge n. 160/2019, e adotta i cinque criteri del Manuale di Frascati: novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità;
2) credito d’imposta ricerca e sviluppo (2015-2019): la sezione analizza il credito d’imposta per il periodo 2015-2019, previsto dall’art. 3 del D.L. 145/2013, e conferma l’applicazione dei principi del Manuale di Frascati anche a questo periodo;
3) innovazione: la sezione si focalizza sull’innovazione tecnologica, come definita dall’art. 1, c. 201 della Legge 160/2019, e utilizza i 4 requisiti del Manuale di Oslo: conoscenza, novità, implementazione ed uso effettivo, creazione di valore;

4) design e ideazione estetica: l’ultima sezione inquadra le attività ammissibili di design e ideazione estetica per la sola fase precompetitiva, suddividendole in 4 fasi: ideazione, progettazione, materializzazione e preserie/marketing e distribuzione.

Quali sono le attività di R&S per la certificazione

L’attività di R&S deve puntare a nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento. La generazione di nuova conoscenza è l’obiettivo previsto per qualsiasi progetto di R&S, ove il concetto di “nuovo” deve necessariamente essere declinato in funzione del contesto all’interno del quale ci si trovi ad operare.

Per attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare è possibile richiedere una certificazione. Questa servirà a classificare gli investimenti, nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica (come stabilito dalla legge n. 122/2022).

La certificazione non è uno strumento obbligatorio, bensì consigliato. Garantisce, infatti, la conformità dei progetti e soprattutto, in caso di contestazioni fiscali rappresenta una tutela per le aziende che, diversamente, potrebbero incorrere anche in procedimenti penali.

Dunque, con la certificazione le aziende possono fruire del credito d’imposta, vantando una maggiore certezza.

Chi può richiedere la certificazione per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione

La certificazione per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione può essere richiesta dalle imprese che hanno effettuato, o hanno intenzione di farlo, investimenti in attività che rientrano nel campo di applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.

La strada non è percorribile nel caso in cui siano state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo eventuali violazioni relative ai crediti d’imposta. Come si legge nell’art. 23, D.L. n. 73/2022, il sistema nasce per favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle agevolazioni.

Per ottenere il riconoscimento del valore delle attività è necessario rivolgersi ad un certificatore ed effettuare la richiesta di accesso alla procedura al MIMIT specificando il soggetto incaricato tra quelli iscritti all’Albo che deve avere, preventivamente, accettato l’incarico.

Quali sono le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo

In virtù dell’art. 2, D.M. del 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Al contrario, non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Esempio A:

L’impresa XY alla data del 30/06/2022 effettua un investimento in ricerca industriale e sviluppo per 1.000.000 di euro.

1.000.000 x 20% = 200.000 di euro di credito d’imposta

L’impresa XY alla data del 30/06/2022 effettua un investimento in ricerca industriale e sviluppo per 5.000.000 di euro.

5.000.000 x 20% = 800.000 di euro di credito d’imposta (limite di 4.000.000 di euro)

Esempio B:

L’impresa XY alla data del 30/06/2024 effettua un investimento in ricerca industriale e sviluppo per 1.000.000 di euro.

1.000.000 x 10% = 100.000 di euro di credito d’imposta

L’impresa XY alla data del 30/06/2024 i effettua un investimento in ricerca industriale e sviluppo per 5.000.000 di euro.

5.000.000 x 10% = 500.000 di euro di credito d’imposta

L’impresa XY alla data del 30/06/2024 effettua un investimento in ricerca industriale e sviluppo per 7.000.000 di euro.

7.000.000 x 10% = 500.000 di euro di credito d’imposta (limite di 5.000.000 di euro)

Quali sono le attività ammissibili al credito d’imposta innovazione

Le attività di innovazione devono essere legate a progetti che rispettino i criteri di cui al Manuale di Oslo e quindi devono avere riferimenti puntualmente differenti rispetto ai principi generali applicati ai progetti di ricerca e sviluppo, per potersi allineare alle indicazioni della normativa che ne differenziano la portata in termini di documentazione e di benefici associati.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Si precisa, poi, che l’accezione “tecnologica” aggiunta alla definizione di innovazione è propedeutica a distinguere le attività ammissibili al credito rispetto alle altre forme di rinnovamento che possono caratterizzare le imprese e che possono riguardare, ad esempio, le attività volte ad aggiornare le caratteristiche estetiche dei prodotti (legate alla moda, al design, al marchio, alla confezione, ecc.), le tecniche di gestione aziendale (procedure di qualità, ecc.), le strategie e gli strumenti di marketing, le modalità di finanziamento dei nuovi prodotti (venture capital ecc.) o le strategie d’impresa (accordi produttivi e commerciali tra imprese).

Quali sono le attività ammissibili al credito d’imposta design e ideazione artistica

Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, etc.), il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Esempio A:

L’impresa XY alla data del 30/06/2023 effettua un investimento in design e ideazione estetica per 800.000 di euro.

800.000 x 10% = 80.000 di euro di credito d’imposta

L’impresa XY alla data del 30/06/2023 effettua un investimento in design e ideazione estetica per 2.500.000 di euro.

2.500.000 x 10% = 200.000 di euro di credito d’imposta (limite di 2.000.000 di euro)

Esempio B:

L’impresa XY alla data del 30/06/2024 effettua un investimento in design e ideazione estetica per 800.000 di euro.

800.000 x 5% = 40.000 di euro di credito d’imposta

L’impresa XY alla data del 30/06/2024 effettua un investimento in design e ideazione estetica per 2.500.000 di euro.

2.500.000 x 5% = 100.000 di euro di credito d’imposta (limite di 2.000.000 di euro)

Le attività ammissibili per la sezione quarta di design e ideazione estetica riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. A tale riguardo, si osserva che generalmente, le attività di ideazione e sviluppo di una collezione o di un campionario si articolano in quattro fasi che comprendono un insieme diverso di attività:

– fase 1, ideazione: attività volte a individuare le tendenze della moda o dello stile. Sono compresi i viaggi alle fiere di preselezione, gli abbonamenti a riviste, quaderni di tendenze e altre fonti di informazione per la preparazione delle collezioni;

– fase 2, progettazione: questa fase comporta il lavoro di designer esterni o la dedizione degli interni alla creazione di nuove collezioni o campionari. Una volta progettato il prodotto, esso deve essere adattato alle esigenze del mercato o alle caratteristiche di lavoro dell’impresa. Non tutti i progetti originali finiscono per diventare prototipi. Alcuni non vengono accettati. I disegni selezionati sono definiti fino a ottenere l’insieme delle schede tecniche della prima versione dei corrispondenti prototipi;

– fase 3, materializzazione: sulla base delle schede tecniche risultanti dalla seconda fase, saranno prodotte le prime versioni dei prototipi. Questi ultimi possono subire modifiche, frutto di diverse prove, che si materializzano in diverse versioni del prototipo fino alla 44 versione finale dello stesso. Questa versione finale del prototipo può essere riportata in un catalogo;

– fase 4, preserie, marketing e distribuzione: la preserie è una serie di piccoli spin che verranno utilizzati per mostrare i prodotti ai rivenditori, alle fiere, ecc. Le spese di marketing vanno dalla realizzazione dei cataloghi alla campagna pubblicitaria. Infine, il campionario è distribuito.

Delle quattro fasi che caratterizzano la progettazione e relazione di una nuova collezione o di un nuovo campionario, solo le spese relative alle fasi 2 e 3 sono ammissibili ai fini dell’agevolazione.

Cosa deve contenere la certificazione che attesta la qualificazione delle attività

La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta è rilasciata dal soggetto iscritto all’Albo dei certificatori in coerenza con le “linee guida”.

La certificazione deve contenere:

1) le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;

2) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;

3) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;

4) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse;

5) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.

La certificazione va inviata al MiMIT entro 15 giorni dalla data di rilascio all’impresa.

La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (quindi non può essere contestata) in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy può richiedere al soggetto certificatore entro 90 giorni l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione.

Il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i 15 giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori 15 giorni a seguito di richiesta motivata.

Il MiMIT completa l’attività di controllo nei 60 giorni successivi all’invio della documentazione integrativa.

Chi fa parte dell’albo dei certificatori

È disponibile dal 15 maggio 2024 l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni è tenuto dal MIMIT.

Possono rientrare nell’albo dei certificatori le persone fisiche con titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione:

1) che non abbiano di subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna;

2) che abbiano svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Possono essere inoltre iscritte all’albo le società di consulenza che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che oltre ai requisiti per le persone fisiche:

a) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese;

b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;

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