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Il provvedimento in esame consta di 33 articoli, suddivisi in 5 Capi.

L’articolo 1 è finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura derivante da diverse congiunture connesse, tra l’altro, alla guerra in Ucraina. A tal fine sono disposte diverse misure quali: 

–          una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura;

–          l’ampliamento della platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l’ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;

–          l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare (1 milione di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) nonché l’estensione degli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell’acquacoltura e tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati;

–          uno stanziamento di 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino;

–          la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu;

–          la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;

–          la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis;

–          la riformulazione della disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell’acquacoltura;

–          la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l’attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali;

–          il differimento dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici;

–          l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

L’articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. “Carta dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.

L’articolo 1-ter delinea un sistema di ristori al settore agricolo per i danni provocati da frane nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

L’articolo 2 prevede per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione – pari al 68 per cento – dei premi e contributi previdenziali, a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L’articolo 2bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative ad ondate di calore. Si interviene in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata.

 L’articolo 2-ter stabilisce, al fine di rafforzare l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati, trattate dall’INPS.

L’articolo 2-quater prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli.

L’articolo 2-quinquies istituisce, presso l’INPS, una banca dati degli appalti in agricoltura allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo.

 L’articolo 3  introduce: 

– sostegni alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023;

– l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 44 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole;

– la riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite;

– l’incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché della dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024;

– la rideterminazione della dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall’epidemia dell’insetto Ips typographus;

– l’autorizzazione della spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa;

– la previsione della possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

L‘articolo 3-bis prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell’Unione europea – e lo schedario viticolo.

L’articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni costo di produzione” e “costo medio di produzione“- si specifica che, nell’ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione e sono apportate modifiche al sistema sanzionatorio.

L’articolo 4-bis ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali.

L’articolo 4-ter rafforza le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell’olio d’oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine.

L’articolo 5 limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree.

L’articolo 5-bis contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.

L’articolo 6, rifinanzia di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. La stessa disposizione introduce norme volte a contrastare la diffusione della peste suina africana.

L’articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti volti a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu.

L’articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l’eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina.

L’articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri ponendo, altresì, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell’agricoltura, della sovranità e delle foreste.

L’articolo 9-bis reca disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi.

L’articolo 9-ter reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. Si interviene, in particolare, sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l’applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell’ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare.

L’articolo 9-quater dispone l’incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (SIN S.p.A.), nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La finalità di tale modifica dell’assetto istituzionale consiste, in particolare, nella razionalizzazione del sistema di controllo.

 L’articolo 10 apporta alcune modifiche alla legge n. 157 del 1992 in materia di attività venatoria. In particolare, viene estesa, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l’attività venatoria al cinghiale.

L’articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2024.

L’articolo 11 proroga la durata dell’incarico del Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso.

L’articolo 12 prevede l’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza.

Gli articoli 13, 14 e 15 dettano disposizioni, rispettivamente, in materia di amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A., rapporto di sicurezza per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale nonché, nell’ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell’ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto “affitto ponte” nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali. L’articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.

ultimo aggiornamento: 9 luglio 2024

 

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