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Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nei casi di sospensione dell’assegno di inclusione (Adi), la sanzione colpisce sempre l’intero nucleo familiare, comportando la perdita totale del sussidio, anche se la famiglia possiede diverse carte-Adi.

La mancata presentazione ai servizi sociali comporta la sospensione dell’assegno di inclusione

Un singolo errore di un componente può quindi costare caro a tutta la famiglia. Se un familiare non si presenta ai servizi sociali senza giustificato motivo entro 120 giorni dalla domanda o non segue gli incontri periodici, l’intera famiglia rischia di perdere il sussidio.

Il sistema informativo rileva automaticamente la mancata presentazione, senza necessità di segnalazioni dai servizi.

Riguardo alle sanzioni, dopo l’accoglimento della richiesta di Adi, la famiglia deve incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (Pad). Se l’incontro non avviene, ci sono due conseguenze:

1. In caso di convocazione dai servizi sociali e assenza ingiustificata, la famiglia perde il beneficio.
2. Senza convocazione, il beneficio viene sospeso per l’intera famiglia dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.

Alla convocazione, i soggetti attivabili al lavoro devono sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (Psp) con i Centri per l’Impiego (Cpi) entro 60 giorni, altrimenti il beneficio viene sospeso. Chi deve sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale (Pais) deve recarsi ai servizi sociali o a un patronato entro 90 giorni dal precedente incontro per confermare la loro posizione, altrimenti il beneficio viene sospeso.

Le nuove direttive del Ministero del Lavoro automatizzano il rilevamento delle inadempienze

I componenti indirizzati al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) non hanno obblighi né sanzioni, e non devono presentarsi ogni 90 giorni per confermare la loro posizione. Chi non ha obblighi di attivazione lavorativa o sociale deve presentarsi ogni 90 giorni per confermare la propria condizione, altrimenti il beneficio viene sospeso.

Fanno eccezione i componenti con età pari o superiore ai 60 anni, disabili, o vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, che non devono confermare la loro condizione ogni 90 giorni.

Se nel nucleo familiare sono presenti solo adulti di età pari o superiore ai 60 anni o disabili e uno o più minorenni in obbligo scolastico, almeno un adulto deve sottoscrivere il PaIS e monitorare ogni 90 giorni.

Se il componente adulto è una vittima di violenza di genere in percorsi di protezione, deve sottoscrivere il PaIS ma non è tenuto al monitoraggio ogni 90 giorni.

I beneficiari possono sanare la sospensione con la comunicazione dell’avvenuta presentazione

Il sistema informativo rileva automaticamente la mancata presentazione agli incontri previsti, garantendo efficienza ma lasciando poco margine per errori o dimenticanze. Chi non si presenta può sanare la sospensione comunicando l’avvenuta presentazione, riattivando così il beneficio e ottenendo l’erogazione degli arretrati.

In caso di decadenza per mancata presentazione, un componente del nucleo familiare può richiedere nuovamente il beneficio dopo sei mesi dal provvedimento di decadenza.

I conguagli per gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione sono aggiornati dall’Inps

L’Inps ha aggiornato le modalità per conguagliare i costi di finanziamento delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, cofinanziate dallo Stato, per i datori di lavoro.

I conguagli saranno disponibili nel Portale prestazioni esodo e i datori di lavoro verranno avvisati tramite PEC.

Gli assegni di accompagnamento riguardano principalmente gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai fondi di solidarietà del settore bancario, cooperativo e del gruppo FS.

La legge n. 232/2016 ha previsto una riduzione del contributo dovuto dai datori di lavoro per le decorrenze di assegno straordinario nell’anno 2017, riduzione poi scesa al 50% per le decorrenze negli anni 2018-2019.

La riduzione dura per un massimo di 24 mesi, non comprende la 13^ mensilità e non può superare la durata dell’assegno straordinario.

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