È un luglio caldo per Chiara Ferragni. Dopo aver deciso di rinunciare al ricorso contro l’Agcom sul ‘caso pandoro’, e dunque a richiedere l’annullamento delle sanzioni legate alla pubblicità ingannevole, ha trovato un accordo con l’Antitrust, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
È stata chiusa, infatti, l’istruttoria aperta lo scorso gennaio sulla diffusione delle comunicazioni commerciali con cui sono state pubblicizzate le uova ”griffate Ferragni” in occasione delle festività pasquali 2021 e 2022. Il procedimento era stato avviato nei confronti delle società Fenice S.r.l., TBS Crew s.r.l. e Sisterhood S.r.l. (titolari dei marchi e dei diritti relativi alla personalità della signora Chiara Ferragni) e di Cerealitalia Industrie Dolciarie s.p.a. (titolare del marchio ”Dolci Preziosi”). Alla vendita del dolciume era associata un’iniziativa benefica a favore dell’impresa sociale ”I Bambini delle Fate” di Castelfranco Veneto. Tramite l’istruttoria, l’Autorità intendeva verificare se le informazioni potessero indurre i consumatori a ritenere che, acquistando le uova ”griffate Ferragni”, avrebbero contribuito a sostenere economicamente l’impresa sociale ”I Bambini delle Fate”. Esattamente lo stesso iter del pandoro Balocco.
L’accordo tra Ferragni, Cerealitalia e Antitrust
Tutte le società parti del procedimento hanno presentato impegni che sono stati valutati positivamente e resi vincolanti nei loro confronti dall’Antitrust. L’impegno più rilevante prevede che siano devoluti a ”I Bambini delle Fate”, nell’arco di tre esercizi finanziari, almeno 1,3 milioni (ovvero il 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1,2 milioni per il triennio, da parte delle società Fenice e TBS; 100mila euro da parte di Cerealitalia). Si tratta di una misura idonea a ristorare i consumatori che, acquistando il prodotto, volevano fornire un contributo economico a ”I Bambini delle Fate”.
Fini commerciali e interventi benefici
Le società si sono inoltre impegnate a separare in modo netto e permanente le attività con finalità commerciali (promozione e vendita di prodotti e/o servizi) da quelle con finalità benefiche, in modo da eliminare alla base ogni rischio di diffondere comunicazioni commerciali non corrette sull’eventuale contributo che i consumatori possono fornire a iniziative benefiche tramite l’acquisto di prodotti o servizi.
L’Autorità verificherà la piena e corretta attuazione degli impegni da parte delle società, e in caso di inottemperanza, oltre a riaprire il procedimento, potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro euro nonché, qualora l’inottemperanza sia reiterata, disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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