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Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo contenente le disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, recependo alcune delle proposte di modifica avanzate dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere.

Analizziamo le principali novità previste dal decreto.

Discarico automatico

I crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-riscossione (ADER) a decorrere dal 1° gennaio 2025 (esclusi i crediti per risorse proprie tradizionali le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per i quali valgono le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, del nuovo d.lgs) e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate, sulla base delle disposizioni previste da specifico decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate ad ADER a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;

b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ovvero sono intervenute rateizzazioni delle cartelle o dilazioni conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

Riaffidamento dei carichi

L’art. 5 del d.lgs. è stato modificato dopo il Parere delle competenti commissioni parlamentari introducendo una importante novità, vale a dire la possibilità per i ruoli discaricati, fino alla prescrizione del credito (decorrente dall’ultimo atto interruttivo notificato prima del discarico automatico), di cedere il credito stesso, con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, a soggetti privati, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica.

Viene così prevista, in definitiva, la possibilità di recuperare crediti altrimenti difficilmente esigibili mediante cessione, con trasferimento del rischio, a soggetti privati specializzati, scelti con gara pubblica, che potranno sfruttare la propria competenza tecnica e la propria organizzazione per il recupero di crediti incagliati che, tradizionalmente, vanno ad ingrossare lo stock dei crediti inesigibili, ammontante, come noto, a oltre 1.200 miliardi di euro.

La modifica apportata all’art. 5 riguarda anche la possibilità, prevista nel testo originario dello schema di decreto, di affidare il credito discaricato “in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica”. La modifica normativa prevede ora che deve trattarsi dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, cioè degli iscritti all’albo di coloro che sono abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (art. 53, comma 1, del d.lgs n. 446/1997), degli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, delle società a capitale interamente pubblico.

Rateazione dei debiti

Le norme sulla dilazione dei debiti non hanno subito sostanziali modifiche rispetto al testo originario del decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare.

L’art. 19 del d.lgs. prevede che il decreto entrerà in vigore “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Tuttavia, il comma 3 dell’art. 13 stabilisce che “alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pertanto, le modifiche in tema di rateazione delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento o agli atti esecutivi avranno effetto solo a partire dal 1° gennaio 2025.

Il nuovo comma 1 dell’art. 19 consentirà ai contribuenti di ottenere la ripartizione fino a un massimo di 84 rate, pari a 7 anni (in luogo delle 72 oggi previste, pari a 6 anni) del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate all’agente della riscossione, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su “semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà “economico-finanziaria” (precisazione, quest’ultima, aggiunta dopo l’esame delle Commissioni parlamentari).

La ripartizione in 84 rate varrà per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026. Per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 le rate potranno essere 96 (8 anni) mentre per quelle presentate dal 1° gennaio 2029 le rate potranno essere 108 (9 anni).

Per ottenere la dilazione di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120.000 euro, il contribuente oggi deve “documentare” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà “economico-finanziaria”. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ai fini della concessione del piano rateale il contribuente persona fisica e il titolare di ditta individuale in regimi fiscali semplificato deve allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare mentre le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria), il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese. La ripartizione è comunque concessa fino ad un massimo di 72 rate (6 anni). Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 19, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi (6 anni), a condizione che non sia intervenuta decadenza, “in caso di comprovato peggioramento della situazione” di temporanea obiettiva difficoltà.

Inoltre, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili (art. 19, comma 1-quinquies). Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

A tali fini, se il modello I.S.E.E. non consente di comprovare il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, potranno essere valutate, alternativamente, le seguenti circostanze che lo hanno determinato, opportunamente documentate: cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare; contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all’ I.S.E.E.; pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare; decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare; nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare; eventi provocati da forza maggiore o improvvise e oggettive crisi di mercato; cessazione dell’attività della ditta individuale (risultante dal Registro delle imprese); altri motivi da specificare.

A partire dal 2025, su richiesta del contribuente che “documenta” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

a) fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), per le somme di importo superiore a 120.000 euro;

b) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le somme di importo fino a 120.000 euro.

Relativamente alle somme di importo fino a 120.000 euro, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 le rate potranno arrivare da 97 fino a un massimo di 120 rate mensili e da 109 fino a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

L’ipotesi della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, che oggi consente di ottenere la dilazione fino a 120 rate mensili (art. 19, comma 1-quinquies) viene abrogata, considerato che, come si è già detto, per i debiti superiori a euro 120.000 le rate sono comunque fino a un massimo di 120 mentre per i debiti inferiori è prevista la possibilità di ottenere fino a un massimo di 120 rate.

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e sono altresì individuati particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.

L’art. 25-bis del D.P.R. n. 602/1973 (aggiunto dall’art. 15 del nuovo d.lgs.) stabilisce che in caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L’agente della riscossione deve dare immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

Impugnabilità del ruolo e della cartella

L’art. 12 del d.lgs., non presente nella versione originaria dello schema di decreto, estende la casistica in cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione (anche a seguito della sollecitazione da parte della Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023). L’attuale disposizione stabilisce che ciò è possibile nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (cfr. l’art. 48-bis, del D.P.R. n. 602/1973) o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

La nuova disposizione aggiunge, a questi casi, le seguenti ipotesi, in cui quindi, risulterà possibile l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata:

– procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;

– operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

Superamento del ruolo

L’art. 14 del d.lgs. estende l’ambito applicativo dell’accertamento esecutivo (art. 29 del D.L. n. 78/2010) ad una serie di ulteriori atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio, gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, gli avvisi e atti inerenti al recupero di contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, atti di irrogazione delle sanzioni, atti e avvisi di rettifica in materia di imposte indirette. Tale previsione rientra nell’ottica di un definitivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, come previsto dall’art. 18, comma 1, lett. e) della legge delega n. 111/2023.

Magazzino crediti in carico a ADER

Nella composizione della Commissione che dovrà procedere all’analisi del magazzino in carico a ADER per cercare possibili soluzioni al fine di conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in un arco temporale di 6 anni, entra anche un rappresentante delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza Unificata, considerato che una parte dei crediti da discaricare sono di competenza degli enti locali.

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