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La versione finale del provvedimento conferma, senza particolari modifiche, le misure agevolative contenute nel testo iniziale del decreto legge.

Con la conversione in legge del decreto, diventando definitive le nuove soglie per la verifica della congruità della manodopera in tutti gli appalti pubblici e privati.

L’iter parlamentare ha invece portato una novità al credito di imposta Transizione 5.0.

Di seguito le principali misure contenute nel decreto legge convertito.

Credito di imposta per le Zone Logistiche Semplificate

Per favorire lo sviluppo Zone Logistiche Semplificate (ZLS), l’articolo 13 prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 124/2023, realizzati a decorrere dall’8 maggio 2024 fino al 15 novembre 2024, destinati a creare un nuovo stabilimento o a diversificare l’attività nel caso di grandi imprese.
Il credito di imposta è concesso limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024.

L’investimento deve essere compreso tra 200.000 euro e 100 milioni di euro e può riguardare:

– nuovi impianti, macchinari e attrezzature;

– acquisto di terreni e immobili nuovi, costruzione di immobili, ampliamento di immobili già esistenti, fino al 50% dell’ammontare dell’investimento agevolato.

È demandato ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il compito di definire le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Estensione delle ZLS a Marche e Umbria

Sempre con riferimento alle Zone Logistiche Semplificate, l’articolo 13-bis, invece, intervenendo sul comma 61 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, consente l’istituzione di tali aree nelle regioni Marche e Umbria.
È demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.lgs. n. 281/1997, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a disciplinare:

– le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni;

– le modalità di funzionamento e di organizzazione;

– le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 5 e dall’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 91/2017, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022.

La ZLS deve includere almeno un’area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale inteso come presenza, o potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata.

Nel caso di una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’Area portuale, due regioni possono presentare insieme una richiesta per istituire una Zona Logistica Semplificata (ZLS), ma la superficie totale non può superare quella indicata per ciascuna regione nell’Allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2024. Nella ZLS interregionale, le regioni stabiliscono le modalità di cooperazione interregionale secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Novità per il credito di imposta Transizione 5.0

In particolare, con il comma 4-bis dell’articolo 15, si precisa che sono ammessi al credito d’imposta anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza.

Misure a sostegno dell’autoimprenditorialità nel Centro-nord e nel Mezzogiorno

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 definiscono specifiche misure a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.

Entrambi gli strumenti sono riservati ai giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027;

inoccupati, inattivi e disoccupati;

disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono ammesse a finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali.

Le attività possono essere avviate:

– in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, qualora richiesta per l’esercizio di attività ordinistica, l’iscrizione all’albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale;

– in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. In tal caso, le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti di cui sopra, a condizione che ai giovani under 35 destinatari delle misure resti l’esercizio del controllo e dell’amministrazione della società.

a) voucher (non soggetto a rimborso) utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività, di importo massimo pari:

– per la misura Autoimpiego Centro Nord: a 30.000 euro, elevabile a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;

– per la misura Resto al Sud 2.0 (per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016): a 40.000 euro, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;

b) contributo a fondo perduto, calcolato sull’importo dell’investimento per l’avvio delle attività, è pari:

– per la misura Autoimpiego Centro Nord: al 65% per programmi di spesa fino a 120.000 euro e al 60% per programmi di spesa oltre i 120.000 euro e fino ai 200.000 euro;

– per la misura Resto al Sud 2.0 (per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016): al 75% per programmi di spesa fino a 120.000 euro e al 70% per programmi di spesa oltre i 120.000 euro e fino ai 200.000 euro.

Se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Naspi di cui al D.Lgs. n. 22/2015, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate.
Le iniziative finanziate dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all’articolo 12 del D.L. n. 48/2023 sono compatibili con l’indennità da essi percepita ai sensi del medesimo 12.

Le risorse stanziate ammontano:

– a 30,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 274,5 milioni di euro per l’anno 2025, per la misura Autoimpiego centro-nord Italia;

– a 49,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 445,5 milioni di euro per l’anno 2025, per la misura Resto al Sud 2.0.

È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative.

Novità per la disciplina dell’ISCRO

L’articolo 17-bis interviene sulla disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dettata dai commi da 142 a 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023).

In particolare, con la modifica apportata si prevede che:

– l’erogazione dell’ISCRO deve essere accompagnata, e non più condizionata come previsto attualmente, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale;

– i beneficiari dell’ISCRO autorizzano l’INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell’ambito delle piattaforme previste dall’ordinamento per l’attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva, quali il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2024, l’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’ISCRO, che viene erogata per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei due anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda.

Il relativo importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, l’articolo 21 introduce uno specifico esonero contributivo a favore dei disoccupati o inattivi che avviano, entro il 31 dicembre 2025, un’attività di impresa nell’ambito dei settori strategici di sviluppo per le nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Per queste attività è possibile richiedere, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto 35 anni di età, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’esonero:

– non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;

– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

– è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono di tale esonero, per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l’anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l’anno 2028.

Le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo:

– è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale;

– non concorre alla formazione del reddito imponibile;

– è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l’anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l’anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l’anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l’anno 2028.

L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Bonus Giovani

Per promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 22 prevede uno sgravio contributivo totale l’assunzione di giovani under 35.

In particolare, l’esonero spetta ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:

– non hanno compiuto 35 anni di età;

– non sono mai stati occupati a tempo indeterminato ovvero sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente di tale esonero;

– risultino aver avuto una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il beneficio, riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica (ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero spetta nel limita massimo di 650 euro su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero non si applica ai rapporti:

– di lavoro domestico;

– di apprendistato.

Fermi restando i principi generali di fruizioni degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.

L’esonero:

– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

– è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023;

– è riconosciuto nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l’anno 2027.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il compito di definire le modalità attuative dell’esonero.

L’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Bonus donne

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della ZES, l’articolo 23 introduce il bonus donne.

Nello specifico, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale beneficio si applica, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età:
– prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni dalla ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento (UE) n. 651/2014, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

– prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Per beneficiare della misura, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’esonero:

– non si applica ai rapporti di apprendistato;

– è riconosciuto nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l’anno 2024, 107,3 milioni di euro per l’anno 2025, 208,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l’anno 2027;

– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

– è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Sarà un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a definire le modalità attuative dell’esonero.

Esonero Bonus ZES

L’articolo 24 disciplina l’esonero bonus ZES, finalizzato a sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno che comprende tutti i comuni dei territori delle regioni svantaggiate quali Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Sicilia e la Sardegna.

Il beneficio si applica per un periodo massimo di 24 mesi e prevede l’esonero dal 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero e che assumono a tempo indeterminato, presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES, soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L’incentivo spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del beneficio.

Il beneficio non è applicabile:

– ai rapporti di lavoro dirigenziali;

– ai rapporti di lavoro domestico;

– ai rapporti di apprendistato.

L’esonero:

– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

– è compatibile senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023;

– è riconosciuto nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l’anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l’anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l’anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l’anno 2027.

Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione del beneficio.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il compito di definire le modalità attuative dell’esonero.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Leggi anche:

Soggetti iscritti al SIISL

L’articolo 25 amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l’iscrizione d’ufficio a tale Sistema anche dei percettori della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

Detti soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell’interessato.

I Centri per l’impiego individueranno, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015.

Funzionamento SIISL

L’articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

La disposizione è finalizzata a rendere il Sistema più funzionale all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

In particolare, viene disposto che il Ministero del lavoro, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà definire:

– le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all’interno dei loro organici;

– le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.

All’interno del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro inserite.

A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell’efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini che saranno disciplinati con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare negli appalti

L’articolo 28 modifica le norme introdotte dall’articolo 29 del D.L. n. 19/2024 in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati, con particolare riferimento alla verifica preventiva della congruità della manodopera prima di procedere all’erogazione del saldo finale dei lavori.

In particolare:

– negli appalti pubblici, viene soppressa la soglia minima (valore complessivo dell’appalto pari o superiore 150.000 euro) prevista ai fini dell’applicazione della disposizione che rende rilevante, nella valutazione della performance del responsabile del progetto, l’avvenuto versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica della congruità di manodopera o di previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria dei lavori. Per effetto di tale modifica, quindi, per tutti gli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso ed è comunicato all’ANAC anche ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti;

– negli appalti privati, viene ridotta da 500.000 a 70.000 euro la soglia minima rilevante ai fini dell’applicazione a carico del committente della sanzione amministrativa prevista per le ipotesi di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica della congruità di manodopera o di previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria dei lavori. Per effetto di tale modifica, quindi, per gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore 70.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta una sanzione amministrativa a carico del committente da 1.000 euro ad 5.000 euro.

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