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Rateazione più agevole dal 2025, nuovo impulso alla riscossione derivante da atti emessi dall’agenzia delle entrate e conferma, con alcune minime deroghe ulteriori, della non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Sono queste alcune delle modifiche apportate, dopo il passaggio in Parlamento, al decreto di riforma del sistema della riscossione che ora, dunque, attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I nuovi limiti per la rateazione

Le modifiche apportate all’articolo 19 del dpr 602 del 1973 opereranno in concreto a far data dalle richieste di rateazione presentate dal 1 gennaio 2025. Con la modifica in questione è previsto che, per debiti inferiori o pari a 120 mila euro, su semplice richiesta del contribuente, la rateazione potrà essere concessa fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Nello stesso tempo, se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta e per le somme sino a 120 mila euro con una modulazione anche in questo caso legata all’anno di presentazione della richiesta. La norma poi chiarisce quali sono i parametri che devono essere assunti per individuare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo ai diversi indicatori per persone fisiche (comprese titolari di ditte individuali in regime semplificato) ed imprese. Nello stesso articolo 19 vengono poi disciplinate le disposizioni di coordinamento con le nuove regole precisando che per le richieste di rateazione presentate a tutto il 31 dicembre 2024, sono applicabili le regole oggi vigenti. Naturalmente, questo intervento ha una finalità di “alleggerimento” delle regole concedendo, in linea di massima, un maggior lasso temporale di rientro dai debiti tributari tenendo conto che, sulla materia affidamenti e riscossione si torna a parlare di riapertura della procedura di rottamazione delle somme affidate.

Accertamenti esecutivi e riscossione

Altro intervento di rilievo riguarda la modifica apportata alle disposizioni contenute nell’articolo 29 del 78 del 2010 che, come noto, disciplina la procedura di accertamento esecutivo e del conseguente affidamento delle somme all’agente della riscossione. In sostanza, il principio in questione viene ampliato ad una serie di ulteriori atti tra i quali, in particolare, vi è da segnalare la fattispecie legata alle contestazioni in materia di crediti di imposta non spettanti ovvero inesistenti nel momento in cui la contestazione in questione transita nel nuovo articolo 38 bis del dpr n. 600 del 1973. In buona sostanza, dunque, le previsioni in materia di accertamento si applicano anche agli atti di recupero in relazione ai quali va ricordato che, con particolare rilievo a quelli finalizzati a contestare crediti inesistenti, non è previsto il contraddittorio preventivo con la conseguenza che, in linea di principio, l’azione di affidamento potrebbe essere più veloce fatta salva la nuova ipotesi di richiesta di accertamento con adesione ovvero di definizione agevolata. Anche in questo caso, dunque, una articolata interrelazione tra le novità che derivano dalla riforma fiscale. La modifica apportata all’articolo 29 comprende inoltre l’elencazione di una serie di altri atti.

Impugnativa dell’estratto di ruolo

Il testo finale del decreto riscossione conferma, con alcune modifiche, il principio in base al quale non è possibile procedere alla impugnativa dell’estratto di ruolo. La norma, come noto, è stata introdotta dal dl 146 del 2021 ed ora, appunto, viene modificata mantenendo la rigorosa impostazione pur con l’implementazione di alcune deroghe ulteriori rispetto alla stesura originaria del decreto di riforma. In pratica, il comma 4 bis dell’articolo 12 del dpr n. 602 del 1973 viene sostituito al fine di :riaffermare il principio in base al quale il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione soltanto in alcuni casi;casi che corrispondono all’ipotesi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in ipotesi codificate che sono legate a specifiche fattispecie quali quelle riconducibili a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs, n. 36 del 2023 ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48bis del presente decreto. Altre ipotesi sono quelle della perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione nonché situazioni per le quali operano le procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. 14 del 2019 ovvero in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati. Ultima ipotesi è quella prevista in relazione alla cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del dlgs n. 472 del 1997.

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