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C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per ristrutturare casa godendo della detrazione fiscale più alta, al 50% e poi dal 2025 tornerà, salvo proroghe, al 36%. Ma quali sono gli interventi agevolabili? Quali adempimenti sono richiesti? Cerchiamo di fare il punto.

Quali spese di ristrutturazione sono detraibili?

La detrazione Irpef al 50% con limite di spesa fino a 96mila euro per unità immobiliare è fruibile  fino al 31 dicembre 2024 per una serie di interventi distinti in manutenzione ordinaria solo su parti comuni di edifici residenziali, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione.

Lavori di manutenzione ordinaria

Innanzitutto è bene sottolineare che gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, ossia le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. In tal caso sono i singoli condòmini hanno diritto alla detrazione Irpef al 50% in base alla quota millesimale.

Esempi di lavori di manutenzione ordinaria, indicati dall’Agenzia delle entrate, sono:

  • riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici,
  • sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti,
  • tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni,
  • rifacimento di intonaci interni,
  • impermeabilizzazione di tetti e terrazze,
  • verniciatura delle porte dei garage.

Se questi lavori sono eseguiti su singole unità immobiliari e fanno parte di un intervento più vasto allora si può fruire della detrazione Irpef al 50%. Così ad esempio se si realizzano i servizi igienici (lavoro di manutenzione straordinaria) e poi si tinteggiano le pareti anche la tinteggiatura è una spesa che può essere detratta.

Lavori di manutenzione ordinaria

lavori di manutenzione straordinaria che danno diritto alla detrazione fiscale sono a titolo d’esempio:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne.

Tutti questi interventi non devono alterare la volumetria complessiva degli edifici e non devono comportare modifiche delle destinazioni d’uso, quindi da civile abitazione si passi a ufficio o viceversa. Nei lavori di manutenzione straordinaria rientrano anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico. Anche in tal caso la condizione da rispettare è che non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.  

Restauro e risanamento conservativo

Adeguare le altezze dei solai (rispettando le volumetrie esistenti) o aprire finestre per esigenze di aerazione dei locali sono invece esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo. Infine demolire e ricostruire fedelmente l’immobile, modificare la facciata o ancora realizzare una mansarda o un balcone, sono tutti esempi di interventi di ristrutturazione edilizia.

Chi può avere la detrazione al 50%?

Possono fruire della detrazione fiscale non solo i proprietari di immobili ma anche gli inquilini e i comodatari e in questi casi occorre una dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, da esibire in sede di eventuali controlli.  Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Come scaricare le spese di ristrutturazione nel 730

La detrazione fiscale, da calcolare su un importo massimo di 96mila per unità immobiliare, deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Come tale è fruibile indicando nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico persone Fisiche) i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (inquilino o comodatario), gli estremi di registrazione dell’atto.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale “parlante”, così chiamato perché esso deve indicare alcuni elementi come:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Il bonifico va pagato in banca o ad un ufficio postale. La ricevuta del bonifico deve essere conservata dal contribuente insieme ad altri documenti, da esibire in sede di controlli, che sono:

  • comunicazione all’Asl ( se prevista)
  • fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-imu) se dovuta
  • per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • eventuali concessioni o autorizzazioni, ma se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Se l’immobile non è ancora censito occorre anche la domanda di accatastamento.

E se l’immobile viene venduto?

Nel caso in cui l’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori venga venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare, se è una persona fisica.

E se il contribuente muore?

Anche in questo caso, le quote di detrazione non fruite si trasferiscono agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Cosa significa? Un esempio su tutti: se l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente lo concede in locazione, potrà fruire delle rate di detrazione solo al termine del contratto di locazione.

Comprare la cucina nuova ristrutturando casa

Insieme alla detrazione Irpef al 50% è possibile fruire, sempre entro fine anno, del connesso bonus mobili, la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici (questi ultimi di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori), destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione fiscale è fruibile fino al 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio il bonus mobili consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di:

  • mobili nuovi quali cucine, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
  • grandi elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Tali elettrodomestici devono essere di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo. Tra le spese da portare in detrazione invece si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

 

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