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Zes agevolazioni
   


L’art. 13 del DDL n. 60/2024 (cd. Decreto Coesione) – presto convertito in legge – prevede agevolazioni tributarie per le ZLS, non contemplate nella normativa orinaria che le istituiva. L’art. 13bis, poi, introdotto in sede di conversione in legge, estende la possibilità di istituite le ZLS anche per le regioni “in transizione”, attualmente Marche e Umbria.

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1) Zone logistiche semplificate – ZLS: normativa di riferimento

La disciplina istituiva delle ZLS è contenuta nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 61-65 (Legge di Bilancio 2018mentre con il recente DPCM 4 marzo 2024, n. 40 sono state disciplinate 

  • le modalità per l’istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali; 
  • la loro durata; 
  • i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ZLS; 
  • le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS; 
  • le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

La richiamata normativa non contemplava tuttavia nessuna previsione di agevolazioni fiscali applicabili alle zone in esame e la “lacuna” al riguardo è stata colmata con il DDL 7 maggio 2024, n. 60 che all’art. 13 introduce un apposito credito di imposta. 

Come noto, le ZLS possono essere istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. 

Nello specifico, la ZLS è composta da territori quali porti, aree aeroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata (v. allegato 1, DPCM n. 40/2024). 

La ZLS può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale inteso come presenza, o potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate. 

Nel caso di una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’Area portuale, due regioni possono presentare insieme una richiesta per istituire una Zona Logistica Semplificata (ZLS), ma la superficie totale non può superare quella indicata per ciascuna regione nel citato Allegato 1 del DPCM del 04 marzo 2024. Nella ZLS interregionale, le regioni stabiliscono le modalità di cooperazione interregionale secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

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2) Zone logistiche semplificate – ZLS: credito d’imposta

Una importante novità per le ZLS è contenuta nell’art. 13, del DDL n. 60/2024, presto convertito in Legge. 

Nella richiamata norma, al comma 1, si introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

Il credito d’imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS), ma limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. 

Si specifica, inoltre, che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024

Si demanda poi ad apposito DPCM, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. 

Ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge n.124 del 2003, sono agevolabili gli investimenti, che siano parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), relativi: 

  • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio
  • all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. 

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. 

L’agevolazione non si applica 

  • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti – esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
  • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

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3) Zone logistiche semplificate – ZLS possibilità per le Regioni in transizione di istituire una ZES

Di grande rilievo la modifica al Decreto Coesione aggiunta in sede di conversione in legge: l’istituzione di una ZLS anche nelle regioni in transizione. 

La disciplina originaria prevedeva infatti la possibilità di costituzione delle ZLS solo nelle Regioni “più sviluppate”. 

La distinzione tra regioni sviluppate / in transizione / meno sviluppate viene aggiornata dalla Commissione Europea con apposita decisione (2021/1130, del 5 luglio 2021) che contiene l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027.

Per l’Italia le regioni sono classificate come:

  • Regioni meno sviluppate: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
  • Regioni in transizione: Abruzzo, Umbria, Marche
  • Regioni più sviluppate: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio

L’articolo 13-bisintrodotto in Commissione al Senato, dispone l’istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, quindi ad oggi, Marche e Umbria.

Si concretizza dunque una significativa opportunità per queste due Regioni – finora escluse sia dalla ZES SUD che dall’area ZLS –  per incentivare lo sviluppo economico locale, attirare nuovi investimenti e migliorare la competitività delle imprese sul loro territorio.

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