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CIG per temperature elevate. Istituzione di una Banca dati degli appalti in agricoltura. Misure di contrasto al caporalato.

Cosa si prevede in tema di CIG per temperature elevate

Entrando nel merito delle proposte di modifica presentate, con un emendamento (emendamento 2.0.100, testo corretto) vengano potenziati, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, gli ammortizzatori sociali per far fronte a eventi climatici eccezionali, comprese le ondate straordinarie di calore.

Con il correttivo, in particolare, si prevedono due ammortizzatori:

– uno per il settore agricolo;

– l’altro per il settore edile, lapideo e delle escavazioni.

Con riguardo al settore agricolo, l’emendamento dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, il trattamento di CISOA (di cui all’art. 8, legge n. 457/1972), previsto nei casi di intemperie stagionali, potrà essere riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

L’integrazione salariale è riconosciuta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agricoltura e fino al 31 dicembre 2024.

I periodi di trattamento non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle centottantuno giornate di effettivo lavoro, previsti all’art. 8, legge 8 n. 457/1972.

I benefici saranno riconosciuti nel limite di spesa di due milioni per l’anno 2024 e saranno concessi dalla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed erogati direttamente dall’Istituto che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

Per il settore edile, lapideo e delle escavazioni, invece, l’emendamento prevede che i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, avvenuti tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, per gli eventi oggettivamente non evitabili, non saranno utilizzati nel computo del numero delle cinquantadue settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria (non si applicano, infatti, le disposizioni dell’art. 12, c. 2 e 3, D.Lgs. n. 148/2015 sull’integrazione salariale ordinaria).
L’ammortizzatore, in particolare, si applica alle imprese di cui all’art. 10, c. 1, lett. m), n) e o), del D.Lgs. n. 148/2015, ossia:

– imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

– imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

– imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Si prevede poi che per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015. In pratica, per questi periodi di CIGO le aziende non sono tenute a versare il contributo addizionale del 9, 12, 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di undici milioni per l’anno 2024. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

Cosa si prevede in tema di sistema informativo per la lotta al caporalato

Altro emendamento presentato dai relatori (emendamento 2.0.300) prevede invece l’istituzione di un sistema informativo per la lotta al caporalato.

Il nuovo sistema informativo sarà uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Ai fini della sua formazione e del suo aggiornamento:

– il Ministero del lavoro metterà a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 150/2015;
– il Ministero dell’agricoltura metterà a disposizione l’anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell’art. 14, c. 3, D.Lgs. n. 173/1998, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture;

– il Ministero dell’interno metterà a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro;

– l’INPS metterà a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;

– l’INAIL metterà a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole;

– l’INL metterà a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;

– l’ISTAT metterà a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive;

– le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano metteranno a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.

Cosa è previsto in tema di banca dati degli appalti in agricoltura

Al fine di rafforzare i controlli sugli appalti in agricoltura, un ulteriore emendamento depositato dai relatori (emendamento 2.0.400) prevede l’istituzione presso dell’INPS della banca dati degli appalti in agricoltura.

Alla banca dati si dovranno iscrivere le imprese non agricole, singole ed associate, con dipendenti addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli o di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta, e le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, con dipendenti addetti a tali attività (imprese di cui all’art. 6, c. 1, lett. d) e e), della legge n. 92/1979), che intendano partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata.
L’INPS dovrà individuare con proprio provvedimento, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentite le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015:

– le informazioni già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche;

– la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell’appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all’organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto;

– le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell’apparato organizzativo del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

All’esito della verifica del possesso dei requisiti, l’INPS rilascerà all’impresa richiedente una attestazione di conformità.

Alla stipula del contratto di appalto le imprese dovranno rilasciare al committente polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa impiegati nell’appalto.

Il contratto di appalto stipulato in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4, si considera, salvo prova contraria dell’appaltatore, in violazione dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.

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