Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Abruzzo
Agevolazioni
Agevolazioni #finsubito
Alghero aste
Cagliari aste
Chieti
Emilia Romagna aste
Firenze aste
Italia aste
L'Aquila
Lazio aste
Lombardia aste
News aste
Olbia aste
Post dalla rete
Roma aste
Sardegna aste
Sassari aste
Toscana aste
Zes agevolazioni
   


È noto che il Radon è la sorgente che fornisce
alla popolazione il maggior contributo alla dose da radiazioni
ionizzanti. Se i livelli si tengono bassi all’aria aperta, la
penetrazione all’interno degli edifici fa sì che il gas possa
accumularsi e raggiungere concentrazioni in aria anche molto
elevate. Per tale ragione, il radon è considerato come
fattore di rischio presente negli ambienti
confinati (indoor), con una potenziale presenza in ogni luogo
di lavoro, indipendentemente dal tipo di attività in esso
svolta.

Esposizione al radon: le indicazioni INAIL per i luoghi di
lavoro

Sulla base di queste indicazioni INAIL ha
elaborato un

documento sul rischio da esposizione al radon nei luoghi di
lavoro
che, oltre a sintetizzarne le caratteristiche
principali e gli effetti sulla salute, ne descrive i principali
aspetti connessi alla valutazione del rischio nei luoghi di lavoro,
tenendo conto di quanto introdotto dal Piano Nazionale d’Azione per
il Radon 2023-2032.

In presenza di valori di concentrazione di radon superiori al
LdR è obbligo del datore di lavoro/esercente
adottare misure correttive per ridurre le concentrazioni al livello
più basso ragionevolmente ottenibile, sulla base delle indicazioni
tecniche degli esperti in interventi di risanamento. Tuttavia,
anche laddove i livelli di radon non superino il LdR, se le
condizioni lo consentono, sarebbe opportuno ridurre la presenza del
radon a valori più bassi possibile per tutelare la salute dei
lavoratori.

Le attività maggiormente a rischio radon

Poiché tipicamente il suolo è la sorgente di radon che fornisce
il contributo maggiore ai livelli di radon indoor, le attività
lavorative svolte in luoghi sotterranei (miniere, gallerie, tunnel,
ecc.) e quelle al seminterrato e/o pianoterra possono essere
maggiormente interessate dal problema, così come le attività
lavorative in cui è prevista la movimentazione di grandi volumi di
acqua (ad esempio, gli stabilimenti termali).

Tra le situazioni lavorative ove questo rischio non può essere
ignorato dal punto di vista della radioprotezione e per cui si
definiscono degli obblighi per il datore di lavoro, il d.Lgs. n,
101/2020 identifica:

  • luoghi di lavoro interrati;
  • luoghi di lavoro situati al piano terra e al seminterrato,
    localizzati nelle aree prioritarie identificate dalle Regioni e
    dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • specifiche attività lavorative identificate nell’ambito delle
    azioni previste dal Piano nazionale d’azione per il radon
    (PNAR)
  • stabilimenti termali.

Oltre alle situazioni sopra descritte, è bene tener presente che
esistono categorie di lavoratori che lavorano per un tempo limitato
in una moltitudine di luoghi (temporary workers) come, ad esempio,
gli addetti ad attività di ispezione/manutenzione di impianti posti
in locali sotterranei, i lavoratori impegnati in attività di
restauro o di manutenzione di siti archeologici ipogei, le guide
turistiche, ecc. Per queste categorie di lavoratori è più opportuno
adottare un approccio radioprotezionistico basato sulla stima
individuale dell’esposizione cumulativa al radon (o della dose
efficace) che deve tener conto dei livelli di radon e del tempo
trascorso nei diversi ambienti in cui hanno lavorato.

Secondo la normativa vigente, per valutare il rischio connesso
al radon occorre che un servizio di dosimetria riconosciuto o un
organismo in possesso dei requisiti previsti dalla legge determini
la concentrazione media annua di radon in aria, con le modalità
riportate nell’Allegato II del d.lgs. 101/2020, che fornisce
inoltre indicazioni circa il contenuto della relazione tecnica con
la quale sono rilasciati i risultati della misurazione.

Ulteriori criteri per l’individuazione dei punti di misura sono
contenuti nel PNAR, in particolare per quanto concerne i luoghi che
possono essere esentati dalla misurazione.

Misure correttive e interventi di risanamento

Laddove i livelli di radon indoor superano il LdR, quale misura
di protezione collettiva, è necessario introdurre accorgimenti
tecnici volti ad ostacolare l’ingresso del radon nell’edificio e
quindi a ridurre i valori di concentrazione negli ambienti
interni.

Questi accorgimenti tecnici, denominati “misure correttive”,
“interventi di risanamento” o “azioni di rimedio”, possono basarsi
su diversi approcci, la cui efficacia è documentata in letteratura.
La scelta dell’intervento più idoneo per la situazione specifica è
compito di una figura professionale introdotta dalla normativa
vigente: l’esperto in interventi di risanamento
(EIIR), ex art. 15 del d.lgs. 101/2020.

L’EIIR deve essere un professionista, con abilitazione
professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di
opere edili, iscritto all’albo professionale e che
abbia frequentato un corso di formazione della durata di 60 ore con
verifica finale dell’apprendimento, su progettazione, attuazione,
gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione
della concentrazione di attività di radon negli edifici.

Qualora non sia possibile adottare interventi di risanamento o
quelli adottati non siano stati abbastanza efficaci da ridurre i
livelli di radon al di sotto del LdR, è necessario mettere in atto
misure di protezione individuale, a partire dalla valutazione della
dose ricevuta da ciascun lavoratore da parte dell’esperto di
radioprotezione (EdR), adottando i provvedimenti tipici delle
situazioni pianificate di cui al Titolo XI del d.lgs. 101/2020.

Data l’ampia diffusione di radon, eseguire la misurazione della
concentrazione di radon, e – se necessario – adottare interventi di
risanamento è una misura di prevenzione raccomandata per ogni
edificio.

Infine, INAIL ricorda che nel caso di superamento del LdR per il
radon nei luoghi di lavoro, l’esercente ha l’obbligo di informare
gli organi di vigilanza territoriali (Asl, Arpa/Appa e Inl) e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l’invio di
una comunicazione recante anche la relazione tecnica
inerente i risultati della misurazione
. Analoga
comunicazione va inviata al termine della verifica di efficacia
dell’intervento di risanamento indicando anche una descrizione
della tipologia di interventi adottati (art.18 d.lgs.
101/2020).

Esposizione al radon: il documento di valutazione del
rischio

Proprio per questo, i documenti inerenti la valutazione del
rischio di esposizione al radon sono parte integrante del documento
di valutazione del rischio (DVR), ex art. 17 d.lgs. 81/2008.

In particolare, il DVR dovrà includere:

  • la relazione tecnica delle misurazioni di radon (a cura del
    servizio di dosimetria);
  • il documento contenente l’esito delle misurazioni (a cura
    dell’esercente), che laddove i livelli medi annui di radon non
    superano i 300 Bq/m3 include anche la valutazione delle misure
    correttive attuabili;
  • laddove i livelli medi annui di radon superano i 300 Bq/m3, il
    documento con l’esito delle misurazioni dovrà riportare anche:

    • la descrizione delle misure correttive attuate, sulla base
      delle indicazioni dell’EIIR (a cura dell’esercente);
    • la relazione tecnica delle misurazioni di radon postrisanamento
      (a cura del servizio di dosimetria);
    • la relazione con la stima delle dosi individuali, laddove i
      livelli medi annui di radon post risanamento sono ancora superiori
      a 300 Bq/m3 (a cura dell’EdR).



 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui