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Il comma 2 dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 ha recentemente modificato l’articolo 37, comma 49-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tali modifiche – in deroga all’articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) che stabilisce il principio generale per cui l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi  dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione testé commentata, restano ferme le disposizioni dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione ovvero vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Resta ferma, l’applicazione dell’articolo 37, dei commi 49-ter e 49-quater della legge n. 223 del 2006, ai meri fini della verifica delle condizioni a cui opera il divieto di compensazione. Il comma 49-ter consente all’Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ai sensi del successivo comma 49-quater, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa e applica le sanzioni di legge al contribuente. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 chiarisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 4, comma 2: si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Ebbene, in procinto dell’entrata in vigore della sopra illustrata, ulteriore modifica alla disciplina delle compensazioni, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 136 del 20 giugno 2024, ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze). In altri termini, alla luce di tale volontà del legislatore, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, i tecnici di Via Giorgione, concordano sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all’articolo 37, comma 49-­quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Nella risposta, inoltre, confermato l’orientamento secondo cui il divieto generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», qualora l‘importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000 ­euro con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione ­ si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. Per completezza, infine, viene rammentato, che l’utilizzo di crediti d’imposta derivanti dai c.d. ”bonus edilizi, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte dell’emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 121, comma 3-­bis, del D.L. n. 34 del 2020.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 136 del 20 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/200) – Inefficacia in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione – Articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 introdotto dall’art. 1, comma 94, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e sostituito dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 

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