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Cosa cambia nella compilazione del quadro RU del Modello Redditi SC 2022? Breve analisi delle modalità di inserimento dei bonus per investimenti effettuati. In particolare il Bonus investimenti al Sud.

Modello Redditi SC: le novità per il bonus investimenti al Sud

Come abbiamo scritto nell’articolo pubblicato due giorni fa dal titolo “Modelli Dichiarativi 2022 già disponibili, compresi gli ISA”, sono disponibili sul sito dell’Agenzia entrate i modelli dichiarativi. Dalla lettura delle relative istruzioni (modello Redditi SC), emergono delle novità, una delle quali riguarda il bonus investimenti ex L. 178/2020.

Ricordiamo che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

Nel caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è invece utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale:

  • dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
     
  • dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro, relativamente agli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016.

Occorre esporre distintamente i dati del credito d’imposta, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

 

La compilazione del quadro RU

In particolare, le novità riguardano l’indicazione nel quadro RU del bonus investimenti.

Oltre agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (quindi il 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), occorrerà indicare distintamente anche gli investimenti che si effettueranno entro il 30 giugno 2022 ma per i quali entro il 31/12/2021 risulti accettato l’ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20%.

Nulla cambia, invece, per l’indicazione di tale credito d’imposta, che dovrà avvenire nella Sezione I del quadro RU.

Come lo scorso anno, bisogna esporre i dati del credito d’imposta nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Per ciascuna fattispecie agevolabile occorre infatti compilare un distinto modulo sezione I del quadro RU, utilizzando i codici credito:

  • “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari”.

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, con il codice tributo “6935”;
     

  • “2L” per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”.

    Il relativo credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6936”;
     

  • “3L” per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi.

    Il relativo credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6937”.

 

La novità nelle istruzioni: contano anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022…

Come detto, le nuove istruzioni stabiliscono che:

“ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella presente sezione vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione”.

Pertanto, nel rigo RU5 occorre indicare: 

  • nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; 
     
  • nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto; 
     
  • e nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Inoltre, nella sezione IV, occorre compilare, oltre al rigo RU130, anche il nuovo rigo RU140 (Investimenti beni strumentali 2021).

In RU130 occorre indicare gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.

In particolare, in tali righi occorre compilare: 

  • le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito “L3” (nella colonna 1 occorre indicare il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile); 
     
  • la colonna 4, in relazione al codice credito “2L”; 
     
  • la colonna 5, in relazione al codice credito “3L”.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

La riforma delle Zone Economiche Speciali (ZES) e del credito d’imposta per gli investimenti in effettuati

Modello credito d’imposta per gli investimenti al Sud e nelle ZES

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 4 febbraio 2022

 

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