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La Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 18 giugno 2024, ha iniziato le votazioni degli emendamenti al decreto Coesione (D.L. 60/2024).

Apportati ritocchi alla disciplina alle misure agevolative Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0 dirette a promuovere l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa.

Saranno invece trasformati in ordini del giorno gli emendamenti presentati su redditometro e balneari.

Per quanto riguarda in particolare il redditometro, le indicazioni per il superamento dello strumento dovrebbe arrivare con un prossimo provvedimento normativo, forse il Dlgs correttivo del concordato preventivo biennale, atteso giovedì 20 giugno in Consiglio dei Ministri.

Quali sono le modifiche per le misure Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0

Entrando nel merito degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio del Senato, alcuni correttivi intervengono, come anticipato, sulla disciplina alle misure agevolative Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0.

Si ricorda che entrambi gli strumenti sono riservati ai giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027;

inoccupati, inattivi e disoccupati;

disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono ammesse a finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali.

Le attività possono essere avviate mediante l’apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti di cui sopra, a condizione che ai giovani under 35 destinatari delle misure resti l’esercizio del controllo e dell’amministrazione della società.

Le agevolazioni sono concesse, in via alternativa, nella forma di:

a) voucher (non soggetto a rimborso) utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività, di importo massimo pari:

– per la misura Autoimpiego Centro Nord: a 30.000 euro, elevabile a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;

– per la misura Resto al Sud 2.0 (per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016): a 40.000 euro, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;

b) contributo a fondo perduto, calcolato sull’importo dell’investimento per l’avvio delle attività, è pari:

– per la misura Autoimpiego Centro Nord: al 65% per programmi di spesa fino a 120.000 euro e al 60% per programmi di spesa oltre i 120.000 euro e fino ai 200.000 euro;

– per la misura Resto al Sud 2.0 (per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016): al 75% per programmi di spesa fino a 120.000 euro e al 70% per programmi di spesa oltre i 120.000 euro e fino ai 200.000 euro.

Il sostegno è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna “impresa unica” non può superare l’importo di 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al D.Lgs. n. 22/2015, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate.
Le iniziative finanziate dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al D.L. n. 48/2023 sono compatibili con l’indennità da essi percepita ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Ritornando agli emendamenti approvati, con un correttivo si sostituisce la rubrica dell’articolo 17, attualmente “Autoimpiego Centro-Nord Italia” con “Misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia”.

Si proroga poi la data di approvazione del decreto di attuazione della misura Autoimpiego Centro-Nord Italia. Mentre secondo la formulazione attuale del comma 6 dell’articolo 17, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avrebbe dovuto emanare il decreto per individuare i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative agevolabili entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (avvenuta l’8 maggio 2024), con il correttivo approvato si dispone che detto decreto dovrà essere approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Con riferimento invece alla misura Resto al Sud, con una modifica al comma 2 dell’articolo 18 si precisa che le attività devono essere avviate, oltre che mediante apertura di partita IVA, anche mediante l’iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per l’esercizio di attività ordinistica.

Anche per tale intervento si proroga la data di approvazione del decreto attuativo, prevedendo che la sua emanazione debba avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (anziché, come disposto attualmente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge).

Quali sono le modifiche per gli incentivi nei settori strategici, il bonus giovani, il bonus donne e il bonus ZES

Con ulteriori emendamenti approvati viene definito il periodo di tempo per l’emanazione del decreto attuativo:

– degli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, disciplinati dall’articolo 21;

– del bonus giovani di cui all’articolo 22;

– del bonus donne di cui all’articolo 23;

– del bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) di cui all’articolo 24.

Si ricorda che l’articolo 21 riconosce alle persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 1/7/2024 al 31/12/2025). L’esonero è garantito per il periodo massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il bonus giovani disciplinato dall’articolo 22, invece, riconosce ai datori di lavoro privati che, tra l’1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumeranno un under 35 non dirigente a tempo indeterminato o trasformeranno un contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, di usufruire di un’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Leggi anche Bonus assunzione giovani under 35: sgravio totale dal 1° settembre. Con possibili criticità

Il bonus donne, previsto dall’articolo 23, consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) per 24 mesi, fino ad un massimo di 650 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 di donne con le seguenti caratteristiche:

– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) di cui all’articolo 24 prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. Inoltre, il dipendente deve:

– aver compiuto 35 anni di età;

– essere disoccupato da almeno ventiquattro mesi;

– essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

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Con gli emendamenti approvati, per tutte e quattro le misure, si precisa che i decreti attuativi dovranno essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

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