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La Commissione Bilancio del Senato nella giornata del 19 giugno 2024 ha concluso i lavori sul disegno di legge di conversione del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024).

Il provvedimento, in scadenza il 6 luglio 2024, è all’ordine del giorno dell’Aula il 25 giugno 2024 e dopo l’approvazione in prima lettura al Senato sarà trasmesso alla Camera per il via libera definitivo.

Quali regioni possono rientrare nelle zone logistiche semplificate

Tra gli ultimi emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio spicca quello che prevede l’istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione.

La disposizione, in particolare, interviene sul comma 61 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, estendendo l’istituto della zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni in transizione non ricomprese nella zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui al comma 2 dell’articolo 9 del D.L. n. 124/2023.

Considerano che nel 2021-2027, le “Regioni in transizione” sono Abruzzo, Marche e Umbria, ma la Regione Abruzzo è ricompresa nella zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), le nuove zono logistiche semplificate interesseranno le regioni Marche e Umbria.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997, a disciplinare:

– le procedure di istituzione delle zone logistiche semplificate per le medesime regioni;

– le modalità di funzionamento e di organizzazione;

La ZLS deve includere almeno un’area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale inteso come presenza, o potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata.

Nel caso di una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’Area portuale, due regioni possono presentare insieme una richiesta per istituire una zona logistica semplificata (ZLS), ma la superficie totale non può superare quella indicata per ciascuna regione nell’Allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2024. Nella ZLS interregionale, le regioni stabiliscono le modalità di cooperazione interregionale secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

È utile ricordare che l’articolo 13 del decreto prevede, per il 2024, il riconoscimento di un credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati nelle ZLS.

L’agevolazione è concessa:

– in relazione agli investimenti in beni strumentali, realizzati a decorrere dall’8 maggio 2024 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto Coesione) e fino al 15 novembre 2024;

– nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;

– nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024.

Per espressa previsione normativa, al credito di imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, commi da 2 a 5, del D.L. n. 124/2023. Pertanto, l’investimento deve essere di importo compreso tra i 200.000 euro e i 100 milioni di euro e deve riguardare:

nuovi impianti, macchinari e attrezzature;

acquisto di terreni e immobili nuovi, costruzione di immobili, ampliamento di immobili già esistenti, fino al 50% dell’ammontare dell’investimento agevolato.

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Come cambia la disciplina dell’ISCRO

Ha ottenuto il via libera anche un emendamento di modifica alla disciplina dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), dettata dai commi da 142 a 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023).
Introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dall’articolo 1, comma 386, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), tale indennità viene resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024.
Dal 1° gennaio 2024, è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’ISCRO, che viene erogata per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei due anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda.

Il relativo importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 149, della legge di Bilancio 2024, i citati limiti di importo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

L’ISCRO non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Con l’emendamento approvato interviene sul primo periodo del comma 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, prevedendo che l’erogazione dell’ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Si nota che tale formulazione è la medesima di quella già prevista dalla legge di Bilancio 2021.

Secondo la versione della disposizione attualmente vigente invece “l’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale”.

Con il correttivo è poi previsto che il beneficiario dell’ISCRO, all’atto della domanda, autorizza l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.

A quali rapporti di lavoro non si applica l’esonero bonus ZES

Un ulteriore emendamento approvato interviene sull’articolo 24 che disciplina l’esonero bonus ZES finalizzato a sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno che comprende tutti i comuni dei territori delle regioni svantaggiate quali Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Sicilia e la Sardegna.

Il beneficio si applica per un periodo massimo di ventiquattro mesi e prevede l’esonero dal 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero e che assumono a tempo indeterminato lavoratori con le seguenti caratteristiche:

– che abbiano compiuto 35 anni di età;

– disoccupati da almeno 24 mesi;

– vengano assunti presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023.
Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione del beneficio.

L’effettiva fruizione dell’esonero è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Per espressa previsione normativa, il beneficio non spetta per i rapporti di lavoro dirigenziali.

Con l’emendamento del relatore, approvato dalla Commissione nella seduta del 19 giugno, si precisa che l’esoneronon si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Viene inoltre cambiato il periodo di imposta di riferimento degli acconti dovuti. In particolare, viene disposto che per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 (in luogo del 31 dicembre 2028, previsto nella formulazione attualmente in vigore), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

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