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Con circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nel documento evidenziato che l’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l’anno 2022 l’aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Chiarimenti, anche sull’aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL. previsto al comma 223 dell’articolo 1, della legge n. 234/2021.

 

Aumento aliquota ISCRO

 

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2022 e per l’anno 2023 un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 pari allo 0,51% (per l’anno 2021 l’aumento era pari allo 0,26%); il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

 

Aliquote contributive e di computo (totale al 26,23%)

 

Per l’anno 2022 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:

  • aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 ( il messaggio n. 27090/2007);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO pari allo 0,51% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

 

Modifica aliquota per il finanziamento DIS-COLL

 

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva, all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare in esame.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
  • venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
  • associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

 

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2022, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 25 del 11 febbraio 2022, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92- Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234

 

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