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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota del 13 maggio 2024 ha emanato la bozza del nuovo accordo unico in materia di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, che doveva essere promulgata nel giugno 2022, come richiesto dalla Legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021.

La bozza definitiva del testo in materia di formazione costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed è il risultato di un complesso e articolato iter, avviato nel maggio 2022 e finalmente in fase di conclusione.

La formazione per i datori di lavoro

Una delle principali novità della Legge 215/2021 era l’obbligatorietà della formazione anche per i datori di lavoro la legge 215/2021 è intervenuta anche sull’art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008, colmando un evidente vuoto della previgente disciplina, stabilendo così che, oltre ai dirigenti ed i preposti ora anche gli stessi datori di lavoro dovranno ricevere “….un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo”.

Di conseguenza, in fase di conversione del DL 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), con la variazione del secondo comma dell’art. 37, si è stabilito che, entro il 30 giugno 2022, doveva, circostanza poi non avvenuta, essere emanato un nuovo Accordo, che avrebbe dovuto stabilire l’accorpamento, la rivisitazione e le modifiche degli accordi precedenti del 2012 relativamente alle varie figure, oltre a prevedere:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • la descrizione delle modalità di verifica finale dell’apprendimento relativo ai contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza;
  • le verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La premessa della bozza di accordo

I relatori della bozza in premessa stabiliscono che, ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge 215/2021, sarà necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Di conseguenza, il Governo, le Regioni e le province autonome concorderanno di procedere nello specifico:

1. alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008;

2. all’aggiornamento dell’allegato XIV D.Lgs. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;

3. all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 DPR 177/2011;

4. all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’allegato A) dell’accordo

L’allegato A) parte che è parte integrante dell’accordo, individuerà la durata ed i contenuti minimi dei diversi percorsi formativi, ai sensi degli articoli 32,34,37,73,98 D.Lgs. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dall’art. 2 DPR 177/2011.

Organizzazione generale

L’allegato si compone di VI parti di cui la Parte I denominata “Organizzazione Generale” fornisce le indicazioni sull’individuazione dei soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni.

Corsi di formazione

La Parte II regola l’erogazione dei corsi di formazione, i percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata.

Per ogni corso di formazione dovrà essere individuato un unico soggetto formatore.

Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.

Corsi di aggiornamento

La parte III ha ad oggetto i corsi di aggiornamento che non dovranno essere intesi solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma si inseriranno in un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell’ottica del “lifelong learning” con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.

L’aggiornamento, dunque, non dovrà essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, potranno essere altresì previste verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite nei pregressi percorsi formativi ed esperienziali.

Una particolare attenzione nella pianificazione degli aggiornamenti dovrà essere prestata alla rilevazione di nuovi bisogni formativi.

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, degli operatori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non sarà esercitabile se non verrà completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non farà venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti ed il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consentirà di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, dovranno poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico avranno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi

I relatori della bozza, consci dell’importanza dei temi trattati nella IV parte relativa alla progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi evidenziano che, la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenta alcune caratteristiche che è necessario tenere presente da parte dei soggetti formatori nell’organizzazione e gestione dei percorsi formativi.

Essa, nelle sue varie articolazioni e tipologie di corso:

  • rientra nel contesto degli apprendimenti di tipo professionale non formali, cioè quelli che si realizzano al di fuori dei sistemi di apprendimento formale (Istruzione scolastica, Istruzione superiore e Università)
  • è caratterizzata dalla continuità dell’apprendimento durante l’intera vita lavorativa (Life Long Learning) come affermato dall’obbligo periodico di aggiornamento per tutte le figure che operano nei contesti lavorativi;
  • è rivolta prevalentemente ad adulti già avviati o da avviare ad attività lavorative.

L’approccio metodologico dovrà essere di tipo “andragogico”, cioè un approccio focalizzato sui processi di apprendimento tipici degli adulti, i quali hanno fabbisogni formativi diversi, obblighi diversi e diversi modi di apprendimento rispetto ai discenti del sistema di istruzione formale.

Riconoscimento dei crediti formativi

Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell’allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV D.Lgs. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa.

Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in premessa nell’allegato III, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.

Controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’accordo

Secondo l’art. 37, c. 2 lett. b-bis, D.Lgs. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Con l’atto di cui al punto 1 parte I del presente accordo saranno successivamente definite le modalità di monitoraggio e controllo.

Osservazioni

È necessario specificare che il presente contributo è redatto sulla base di una bozza, anche se definitiva dell’accordo, che in fase di approvazione finale potrà essere oggetto di ulteriori modifiche dell’ultimo momento come spesso è accaduto per il passato.

 

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