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Art bonus: l’agevolazione spetta alle erogazioni effettuate per l’intervento di restauro di un teatro

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate al sostegno dell’attività di restauro e manutenzione, nonché della dotazione di nuove attrezzature ed impianti, di un teatro, di proprietà di un ente territoriale, affidato in concessione ad una Fondazione, possono fruire dell’Art bonus (AdE – risposta 17 giugno 2024 n. 133)

L’art. 1, co. 1, DL 31 maggio 2014 n. 83, conv. in L 29 luglio 2014 n. 106, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico- orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5% dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Come precisato nella circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E e, da ultimo, nella circolare del 28 dicembre 2023, n. 34/E, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

– il sostegno di «istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica», nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra elencati.

Nel caso di specie, la Fondazione istante chiede se i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a sostenere sia il finanziamento del progetto di ristrutturazione del teatro, sia quelle destinate al sostenimento dei propri costi di gestione, sia le erogazioni presenti e future effettuate a sostegno della propria attività di organizzazione di spettacoli presso l’immobile ricevuto in concessione, possono fruire del credito d’imposta.

Al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il seguente parere dal competente Ministero della cultura: «Con riferimento alle erogazioni ricevute dalla Fondazione per gli interventi di restauro da effettuare sull’immobile, si ritiene che queste possano essere ammesse al beneficio. Tanto in ragione dell’appartenenza del bene ad un ente pubblico territoriale, nonché dell’intervenuta dichiarazione di interesse culturale. Inoltre, come specificato dalla norma primaria, il credito d’imposta è riconosciuto anche alle erogazioni effettuate per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene. Al contrario, per quanto concerne le erogazioni destinate a sostenere i costi di gestione della Fondazione nonché l’organizzazione di attività spettacolistica, non è possibile rinvenire in capo all’Istante i requisiti necessari al riconoscimento della misura in oggetto. Diversamente da quanto prospettato dall’Istante, infatti, il sostegno delle attività svolte dalla fondazione, sia con riferimento ai costi di gestione della medesima che con riferimento all’attività svolta presso l’immobile in parola, non può configurarsi come sostegno a istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Ai fini di tale qualifica, ciò che rileva sono gli istituti puntualmente individuati dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).».

Ciò in quanto, come affermato nelle citate circolari n. 24/E del 2014 e n. 34/ E del 2023, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale occorre fare riferimento «al “sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e., come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)”. […]. A nulla rileva il riferimento al concetto di appartenenza pubblica astrattamente rinvenibile in capo alla Fondazione in ragione della “gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica”, dal momento che l’immobile non può qualificarsi come istituto o luogo della cultura.».

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che le erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione e restauro del teatro possano essere ammesse al beneficio fiscale dell’Art bonus.

Diversamente, le erogazioni liberali destinate al sostenimento dei costi di gestione della Fondazione istante, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell’organizzazione di attività spettacolistica, non rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio fiscale in parola.

di Ilia Sorvillo

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