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Nessuna cancellazione dalla Cassa per sospensioni fino a un anno

A partire dal 20 marzo 2024, i professionisti sospesi dall’Albo per un periodo massimo di un anno manterranno la loro iscrizione a Inarcassa salvaguardando gli effetti ai fini della carriera previdenziale.

Con decreto ministeriale del 20 marzo 2024 è stata, infatti, approvata la modifica dell’articolo 7 dello Statuto Inarcassa, così come deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nel luglio 2023.

Questa data segna un cambiamento rispetto al precedente principio secondo il quale la sospensione dall’Albo professionale avrebbe avuto una conseguenza immediata anche sulla posizione previdenziale.

Secondo il nuovo orientamento, quindi, per la sospensione inferiore alla durata di un anno non ci saranno variazioni e il professionista resterà regolarmente iscritto alla Cassa. Qualora, invece, la sospensione superi tale periodo, questo comporterà la cancellazione dalla stessa per l’intera durata del provvedimento di sospensiva.


Art. 7 – Iscrizione ad INARCASSA

7.1 – L’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.

7.2- Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti¸ ancorché sospesi dall’albo professionale per la durata massima di un anno in ragione di un provvedimento adottato dall’Ordine professionale di appartenenza, che siano ad un tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato
o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
La sospensione dall’albo professionale per la durata superiore ad un anno in ragione di un provvedimento adottato dall’Ordine professionale di appartenenza costituisce ai fini dei requisiti di iscrizione ad Inarcassa elemento di decadenza del carattere di continuità dell’esercizio della libera professione di cui al comma 7.1.

Per la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l’iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 5

7.3 – Il requisito di cui al precedente punto non può essere posseduto in presenza di rapporto di lavoro subordinato all’estero, pur se ininfluente ai fini previdenziali in Italia in assenza di regime di reciprocità. I periodi di lavoro all’estero che non danno origine a pensione, non ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati. Forme e modalità di riscatto sono determinate con apposito regolamento.

7.4 – Gli iscritti ad INARCASSA che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell’esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell’articolo 33 del Regolamento Generale Previdenza in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all’articolo 4 del Regolamento Generale Previdenza, rapportato al reddito stesso nonché il contributo di cui all’articolo 5 del Regolamento Generale Previdenza, rapportato ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato.

Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza.

7.5 – Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

7.6 – La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità dell’esercizio professionale nell’ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

7.7 – Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.

 

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