Gli Agronomi ricorrono al Decreto Ministeriale del MASAF sul funzionamento dei Centri di Assistenza Agricola
Il 13 giugno si è svolta presso la Fondazione De Gasperi la conferenza stampa di presentazione del ricorso
VITERBO – Il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nella persona del Presidente, Dot. Mauro Uniformi ed il Dot. Roberto Petretti, Presidente dell’Ordine territoriale della Provincia di Viterbo si sono costituiti come attori nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso al Decreto Ministeriale del MASAF n. 83709 del 21 febbraio 2024 che limita profondamente le competenze dei Liberi Professionisti del settore, mettendo in difficoltà le aziende agricole.
Ieri 13 giugno, si è svolta presso la Fondazione De Gasperi, la conferenza stampa di presentazione del ricorso.
“Spiace sempre quando il confronto tra organismi dello Stato arriva al tribunale, ma siamo qui perché rischiamo di portare l’agricoltura nazionale verso un futuro assistenziale, in cui i fondi europei servono solo come sostegno al reddito. Le imprese agricole non devono pagarne le conseguenze e la difesa del ruolo professionale dei nostri iscritti è funzionale alla crescita qualitativa del settore, dai piani aziendali passando alla scelta dei macchinari, fino alla capacità di affrontare i cambiamenti climatici o ad adattarsi ai nuovi scenari di mercato’. Con queste parole Mauro Uniformi, Presidente CONAF, introduce il ricorso dell’ordine dei dottori agronomi e forestali contro il decreto del Ministero dell’agricoltura e gli atti emanati da AGEA.
“Ho deciso di costituirmi, unitamente al CONAF, nel ricorso al DM sul funzionamento dei CAA per proteggere la nostra professione da un attacco che non ha mai avuto eguali, per proteggere il futuro di tanti ragazzi che aspirano a fare la professione più bella e che ora si trovano spaesati nello scegliere un percorso di studi, nel proseguirlo o, per chi lo ha concluso, scegliere la strada della libera professione. Allo stesso tempo, per proteggere anche gli agricoltori che hanno il diritto di farsi assistere da un professionista di fiducia. Immaginate se domani il Ministero dell’Economia decidesse che le dichiarazioni dei redditi debbano essere presentate solo dai CAF e non più dai Commercialisti liberi professionisti… cosa succederebbe” È quanto afferma Roberto Petretti, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
RICORSO PER L’ANNULLAMENTO DI
1. Decreto Ministeriale del M.A.S.A.F. n. 83709 del 21/02/2024 (pubblicato in GU il 13/04/2024).
2. Del provvedimento AGEA n. 29528 del 12.04.2024
3. Dello schema di convenzione tra Organismi pagatori e Centri di assistenza agricola – C.A.A. ai sensi del D.M. 83709 del 21/02/2024
4. Del provvedimento AGEA prot. 31435 del 18/4/2024
5. Del provvedimento n. 28 del 9 maggio 2024
6. Del provvedimento AGEA n. 41808 del 24.5.202
I MOTIVI DI DISSENSO
DIPENDENZA D’IMPRESA
Con i provvedimenti impugnati, il Ministero ed AGEA manifestano una palese discriminazione nei confronti dei liberi professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali, tanto da volerli espungere dal sistema.
D’altro canto, all’impresario agricolo è di fatto impedito di avvalersi dei consulenti di propria fiducia.
DIPENDENTI NON QUALIFICATI
Un soggetto diplomato in un istituto tecnico (anche non agrario), che abbia sviluppato la formazione di due anni in un centro di assistenza, può inoltrare la domanda di finanziamento PAC, completa degli elementi tecnici che sarebbero di competenza di soggetti che sono iscritti all’Albo di una professione legata all’agronomia.
DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA
Ai CAA verrebbero attribuite, contemporaneamente, funzioni di gestione dei fascicoli aziendali e delle domande per la richiesta di contributi. Con questa estensione di mansioni, i CAA verserebbero in una condizione di privilegio competitivo in quanto diventerebbero sia soggetti con compiti di assistenza all’azienda agricola che certificatori della consistenza aziendale e delle domande di contributo, predisposte dagli stessi CAA.
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
L’esclusione dei professionisti è valida solo per quelli che operano nelle Regioni sottese ad AGEA.
Chi opera in Regioni che hanno un proprio organismo pagatore (vedi Toscana con ARTEA), nulla cambierà: si crea un’evidente disparità di trattamento fra iscritti alle stesse categorie professionali che, a norma di legge possono operare su tutto il territorio nazionale.
AUTONOMIA ILLUSORIA
Per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di sviluppo rurale è prevista una domanda unificata da presentare con un modulo di domanda geospaziale predisposto da AGEA.
L’imprenditore agricolo può gestire da solo un documento così specifico?
L’imprenditore agricolo, per inviare o controllare lo stato delle proprie domande, può rivolgersi a un C.A.A. o inviarla da solo. In quest’ultimo caso, eventuali errori sono molto penalizzanti.
Quale strada sceglierà? (Il libero professionista, invece, si tutela con la copertura assicurativa obbligatoria).
LE REGIONI SONO BLOCCATE
Le disposizioni regionali (Avvisi Pubblici) di Puglia, Liguria, Umbria, Molise, Marche, Lazio, Sicilia, Abruzzo non prevedevano la presentazione della domanda con modalità unificata. In queste Regioni verrebbe contraddetta la Convenzione AGEA Regioni.
Allo stato attuale, le attività in molte regioni sono bloccate e ritardate: sono state inoltrate solo il 20% delle domande rispetto al regime precedente con un grave danno agli imprenditori agricoli.
CHI È AGEA
L’Unione Europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità, attraverso l’erogazione, ai produttori agricoli di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), vengono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori (in Italia è AGEA + alcune agenzie regionali).
Nell’espletamento della propria missione istituzionale, AGEA si avvale, anche, di altri soggetti, a cui sono stati delegati particolari compiti, tra i quali figurano i Centri di Assistenza Agricola (CAA) e i liberi professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi del settore agricolo, che svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali, su mandato degli imprenditori agricoli interessati.
COS’È IL SIAN
Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) costituisce il punto unitario di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili dalle amministrazioni centrali, dagli enti territoriali e dagli organismi pagatori.
I soggetti legittimati ad operare sul SIAN saranno solo quelli iscritti nel registro come “istruttori” o “verificatori” (art 5 del D.M.) e legati al CAA da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art 12 del D.M.)
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